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Sentenza

Sentenza n. 349/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

per l'annullamento previsa sospensione: - del verbale n. 42 del 25.04.2026 (all. 1), notificato in data 26.04.2026 (prot. 1/U), con cui la Commissione Elettorale Circondariale di Reggio Calabria ha disposto di non approvare e, pertanto, di ricusare, per l’elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale di Reggio Calabria, che avrà luogo domenica 24 e lunedì 25 maggio 2026, la lista elettorale “Ogni Giorno Reggio Calabria” collegata alla candidatura a Sindaco dell’On. Francesco Cannizzaro; - e del verbale n. 62 del 27.04.2026 (all. 2) (prot. 05/u), con cui la medesima Commissione ha confermato, a seguito di apposita istanza (all. 3), la propria decisione di ricusazione della lista “Ogni Giorno Reggio Calabria”, adottata con verbale n. 42 del 25.04.2026; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresa, ove occorra, la nota di trasmissione prot. 1/U del 26.04.2026; - e per il conseguente accertamento del diritto della lista “Ogni Giorno Reggio Calabria”, collegata alla candidatura a Sindaco dell’On. Francesco Cannizzaro, ad essere ammessa alla competizione elettorale per l’elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale di Reggio Calabria del 24-25 maggio 2026; - con ordine alla Commissione Elettorale Circondariale di Reggio Calabria di provvedere all’immediata ammissione della lista, ponendo in essere ogni attività all’uopo necessaria.

Giustizia amministrativa202600197

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio CalabriaSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ricusazione della lista elettorale "Ogni Giorno Reggio Calabria" per eccedenza del numero massimo di sottoscrizioni, confermata dalla Commissione elettorale circondariale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (commissione elettorale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato i verbali con cui la Commissione elettorale circondariale ha ricusato la lista collegata alla candidatura a sindaco, rilevando 728 sottoscrizioni valide a fronte del limite massimo di 700 previsto per i comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 500.000 abitanti. Con il primo motivo hanno dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della l. n. 81/1993, erronea presupposizione, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e violazione della tassatività delle cause di esclusione, sostenendo che il superamento del limite massimo costituisse una mera irregolarità sanabile mediante riduzione d’ufficio delle firme eccedenti. Con il secondo motivo hanno dedotto irragionevolezza, sproporzionalità, violazione degli artt. 3 e 51 Cost. e del favor partecipationis, lamentando che la Commissione non avesse esaminato un’istanza di stralcio di 37 firme asseritamente illeggibili, che avrebbe ricondotto le sottoscrizioni a 693. I ricorrenti hanno sostenuto che tale istanza fosse stata depositata insieme alla documentazione elettorale, ma successivamente smarrita o restituita dall’ufficio comunale. Hanno inoltre affermato che l’eccedenza fosse modesta e non idonea a compromettere la genuinità della competizione elettorale.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso, assorbendo la domanda cautelare. Ha ritenuto che il limite massimo di sottoscrizioni previsto dall’art. 3, comma 1, della l. n. 81/1993 sia cogente e invalicabile e che il suo superamento comporti la non ammissione della lista. La ratio del limite non è soltanto la semplificazione del procedimento, ma soprattutto la salvaguardia della libertà e genuinità della volontà elettorale, evitando precompetizioni e indebite dimostrazioni di forza attraverso la raccolta di un numero eccessivo di firme. Il Collegio ha escluso l’esistenza di un potere della Commissione di ridurre d’ufficio le sottoscrizioni eccedenti: una simile soluzione vanificherebbe la funzione del limite e introdurrebbe valutazioni discrezionali e criteri non predeterminati, incompatibili con la linearità e la celerità del procedimento elettorale. Quanto all’istanza di stralcio, il TAR ha rilevato anzitutto che i ricorrenti non ne avevano provato il deposito, mentre la ricevuta rilasciata dal segretario comunale ai sensi dell’art. 32 del d.P.R. n. 570/1960 non la indicava tra gli allegati. Tale ricevuta fa fede fino a querela di falso circa gli atti presentati. In ogni caso, anche ammettendo l’avvenuto deposito, l’istanza non avrebbe potuto consentire la riduzione delle firme: una dichiarazione unilaterale successiva del presentatore non può annullare la manifestazione di volontà degli elettori sottoscrittori, secondo il principio di simmetria e del contrarius actus. Inoltre, la Commissione è chiamata a verificare gli elementi formali prescritti dalla legge e non a svolgere complesse valutazioni calligrafiche sulla leggibilità o autenticità delle firme già autenticate, salvo querela di falso. La decisione di ricusazione è stata quindi ritenuta legittima. Le spese sono state compensate per la natura della controversia.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 1, l. 25 marzo 1993, n. 81

    La dichiarazione di presentazione delle liste di candidati al consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica di sindaco per ogni comune deve essere sottoscritta: (…) c) da non meno di 350 e da non più di 700 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 500.000 abitanti.

    Il limite massimo di sottoscrizioni è cogente e invalicabile; il suo superamento determina la non ammissione della lista.

  • art. 33 d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570

    La Commissione elettorale circondariale, entro il giorno successivo a quello stabilito per la presentazione delle liste: a) verifica che le liste siano sottoscritte dal numero richiesto di elettori, eliminando quelle che non lo sono.

    La Commissione deve verificare il rispetto del numero prescritto di sottoscrittori e deve eliminare le liste che non rispettano tale requisito, senza poter ridurre d’ufficio le firme eccedenti.

  • art. 32 d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570

    Il segretario comunale, o chi lo sostituisce legalmente, rilascia ricevuta dettagliata degli atti presentati, indicando il giorno e l'ora della presentazione, e provvede a rimetterli entro lo stesso giorno alla Commissione elettorale circondariale competente per territorio.

    La ricevuta documenta gli atti e gli allegati presentati e fa piena prova, fino a querela di falso, di quanto attestato dal segretario comunale in presenza del pubblico ufficiale.

  • art. 20, comma 5, d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361

    La firma degli elettori deve avvenire su appositi moduli riportanti il contrassegno di lista, il nome, cognome, data e luogo di nascita dei candidati, nonché il nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53; deve essere indicato il comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto.

    La verifica della Commissione riguarda gli elementi formalmente prescritti dalla disposizione; non comprende una generale valutazione calligrafica o una revisione dell’autenticazione delle firme.

  • art. 129 c.p.a.

    Il giudizio è stato trattato secondo il rito relativo agli atti del procedimento elettorale preparatorio; la domanda cautelare è stata assorbita dalla decisione di merito.

  • artt. 3 e 51 Cost.

    Le esigenze di partecipazione elettorale e di uguaglianza non impongono la riduzione d’ufficio delle sottoscrizioni eccedenti, poiché il limite massimo tutela la genuinità della competizione elettorale.

Massime di principio

  • Il limite massimo di sottoscrizioni previsto per la presentazione delle liste elettorali è cogente e invalicabile; il suo superamento comporta la non ammissione della lista, anche quando l’eccedenza sia quantitativamente modesta.
  • La Commissione elettorale circondariale non dispone di un potere generale di riduzione d’ufficio delle sottoscrizioni eccedenti: tale meccanismo vanificherebbe la funzione del limite massimo, volto anche a prevenire precompetizioni e indebite pressioni sull’elettorato, e introdurrebbe margini di apprezzamento incompatibili con la linearità e la celerità del procedimento elettorale.
  • La ricevuta rilasciata dal segretario comunale ai sensi dell’art. 32 del d.P.R. n. 570/1960 documenta gli atti e gli allegati presentati e fa piena prova, fino a querela di falso, di quanto attestato dal pubblico ufficiale; una dichiarazione unilaterale dei presentatori non è sufficiente a dimostrare il deposito di un ulteriore allegato non indicato nella ricevuta.
  • Una successiva istanza del presentatore della lista non può unilateralmente neutralizzare sottoscrizioni elettorali già apposte e autenticate, perché ciò contrasterebbe con il principio di simmetria e con il contrarius actus.
  • Nel procedimento di verifica delle liste, la Commissione deve controllare gli elementi formalmente richiesti dalla legge, ma non è tenuta a svolgere complesse valutazioni calligrafiche sulla leggibilità o autenticità di firme già autenticate, salvo contestazione dell’autenticazione nelle forme proprie.

Come è indicizzato

MaterieProcedimento elettorale preparatorioRito elettorale
RamiElezioniProcesso amministrativo
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàLegittimazione e interesse a ricorrereOnere della prova e principio dispositivo

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