Cassazione Penale, Sentenza n. 4914/2025 del 06/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta che aveva confermato la condanna del Tribunale di Gela per il reato di cui all'art. 388 c.p. Il motivo di ricorso deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per mancata risposta alle critiche difensive sulla credibilità dei testi Carmelo Fabio Aquinato e Massimo Aquinato (entrambi debitori esecutati), sostenendo che i loro interessi e l'astio nei confronti del ricorrente avrebbero dovuto essere valutati in modo più approfondito e che il richiamo alle dichiarazioni del teste Angelo D'Amico non avrebbe potuto sanare tale omissione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le doglianze fossero, in realtà, rilievi di fatto già proposti in appello e adeguatamente valutati dalla Corte territoriale, la quale aveva escluso l'esistenza di interessi specifici o astio nei confronti del ricorrente e aveva confermato l'attendibilità delle deposizioni dei testi in quanto riscontrate da terzi (D'Amico) e dal complessivo quadro testimoniale. La Corte ha inoltre ritenuto verosimile la versione dell'accusa secondo cui l'imputato, unico possessore delle chiavi del capannone sottoposto a vincolo giudiziario, aveva sostituito la serratura e sottratto il bene per impedire la vendita all'incanto. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
La norma è stata applicata per qualificare penalmente la condotta consistente nel sottrarre o rendere inidoneo alla vendita un bene sottoposto a vincolo giudiziario in vista di una procedura esecutiva; la Corte ha ritenuto provata, sulla base del giudizio di merito confermato in sede di cassazione, la volontà del ricorrente di impedire la vendita all'incanto mediante la sostituzione della serratura.
Massime di principio
- La valutazione della credibilità dei testimoni è rimessa al giudice di merito: la Cassazione non sindaca semplicemente la diversa valutazione probatoria se motivata e non affetta da vizi logico-giuridici.
- Contestare la credibilità dei testi in Cassazione richiede di individuare specifici vizi di motivazione o violazioni di legge; mere ri-proposte di questioni fattuali già decise in appello sono inammissibili.
- Se le dichiarazioni di più testi sono fra loro e con terze fonti coerenti e convergenti, la loro attendibilità può essere ritenuta sufficiente anche quando alcuni testi hanno rapporti con le parti, purché il giudice esamini e scarti ragionevolmente le ragioni di possibile interesse o astio.
- In situazioni di esecuzione forzata, atti volti a rendere inidoneo o sottrarre il bene sottoposto a vincolo (es. sostituzione serratura) possono integrare responsabilità penale se provata la volontà di impedire la procedura (art. 388 c.p.).
- Chi impugna in Cassazione deve porre in luce errori di diritto o macroscopiche illogicità nella motivazione; altrimenti il ricorso può essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese e a contributi alla Cassa delle Ammende.
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