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Cassazione Penale, Ordinanza n. 41351/2025 del 23/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ritenendo equo tale importo in ragione delle questioni dedotte.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso propone un motivo unico con cui l'imputato contesta l'accertamento del reato operato in appello e sostiene la veridicità della propria versione difensiva, secondo la quale egli si sarebbe trovato in casa e non avrebbe sentito il citofono per un asserito malfunzionamento dell'impianto. La Corte di cassazione rileva però che il motivo è generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva già affrontato puntualmente tali rilievi, valorizzando le modalità del controllo eseguito e le cautele osservate, ritenute incompatibili con la presenza dell'imputato in abitazione. Le censure investono quindi apprezzamenti di fatto non rivedibili in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    in favore della cassa delle ammende

    In caso di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente in relazione alle questioni dedotte.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità il motivo di ricorso è inammissibile quando si risolve in una critica generica alla motivazione della sentenza impugnata senza confrontarsi specificamente con le argomentazioni della Corte di merito.
  • Le censure che mirano a ottenere una diversa lettura del compendio probatorio o una rivalutazione di circostanze di fatto non sono proponibili in cassazione, salvo il controllo sui vizi logici e giuridici della motivazione.
  • Quando la sentenza di merito abbia già spiegato, in modo congruo e coerente, le ragioni dell'accertamento e dell'inattendibilità della tesi difensiva, la riproposizione della medesima versione alternativa senza specifico confronto con tale motivazione non supera il vaglio di ammissibilità.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

Testo integrale

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