Cassazione Penale, Ordinanza n. 31790/2025 del 23/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del tribunale che, ai sensi degli artt. 444 ss. c.p.p., aveva applicato la pena concordata tra le parti per i delitti di rapina aggravata e resistenza a pubblico ufficiale. Ha dedotto: (1) violazione di legge e difetto di motivazione per il mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p.; (2) eccessività della pena concordata; (3) erronea qualificazione giuridica del fatto. La Corte rileva che il ricorso non indica quali specifiche cause di non punibilità avrebbero imposto il proscioglimento, non contesta in modo specifico la qualificazione giuridica alternativa e, quanto alla pena, censura un profilo non deducibile nei limiti del patteggiamento.
La decisione
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Precisa che, nel patteggiamento, la motivazione sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. è sufficiente se la sentenza dà atto, anche implicitamente, della verifica richiesta dalla legge, salvo che dagli atti o dalle deduzioni emergano concreti elementi per una causa di non punibilità. Nel caso concreto la sentenza impugnata aveva escluso espressamente la sussistenza di cause ex art. 129 c.p.p. e il ricorrente non aveva indicato elementi specifici. È inoltre inammissibile la censura sulla congruità della pena perché non consentita dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; parimenti generica quella sulla qualificazione giuridica, non essendo stata indicata la corretta qualificazione né spiegata la palese eccentricità della qualificazione adottata rispetto al capo d'imputazione. Conseguentemente, il ricorso è dichiarato inammissibile con condanna alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato come base del rito di applicazione della pena su richiesta delle parti.
Nel patteggiamento il giudizio negativo sulle cause di proscioglimento richiede motivazione specifica solo se dagli atti o dalle deduzioni emergano concreti elementi per una causa di non punibilità; altrimenti basta l'attestazione, anche implicita, della verifica svolta.
Rende ricorribili solo determinati motivi; non consente di censurare la congruità della pena concordata e limita la deduzione dell'erronea qualificazione giuridica ai casi di palese ed immediata eccentricità rispetto al capo di imputazione.
Consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso senza formalità, con ordinanza.
In caso di inammissibilità totale del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di patteggiamento, il mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non richiede una motivazione analitica se non emergono dagli atti elementi concreti in favore di una causa di non punibilità; è sufficiente che la sentenza dia conto della verifica richiesta dalla legge.
- La censura relativa alla congruità della pena concordata è inammissibile in cassazione quando investe l'essenza dell'accordo tra le parti e non rientra nei motivi consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
- L'erronea qualificazione giuridica del fatto è deducibile nel ricorso avverso il patteggiamento solo se la qualificazione adottata appare, con immediatezza, palesemente incompatibile con il capo di imputazione; non sono ammissibili doglianze generiche o basate su errori valutativi non evidenti dalla contestazione.
- La genericità del motivo di ricorso ne determina l'inammissibilità quando il ricorrente non indichi con precisione gli elementi fattuali o giuridici su cui fonda la censura.
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