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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34368/2024 del 11/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso del Ministero mirava ad impugnare l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Roma che aveva accolto il reclamo presentato da Mogavero contro il diniego (del Magistrato di sorveglianza del 7/11/2022) all'acquisto di un lettore CD e relativi CD musicali. Il Magistrato aveva rifiutato l'autorizzazione per motivi di sicurezza (rischio che i CD, se spezzettati, potessero essere usati come oggetti taglienti e che il lettore potesse essere manomesso per trasportare o riprodurre messaggi esterni). Il Ministero contestava inoltre che il Tribunale avrebbe sconfinato in potestà amministrativa, non avendo la direzione indicato specificamente gli oneri di controllo inesigibili e richiamando la limitazione prevista dall'art. 40 del d.P.R. 230/2000 e dalle circolari (e le ulteriori restrizioni del regime 41-bis).

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso del Ministero (lo ha dichiarato infondato). Ha confermato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva accolto il reclamo di Mogavero, ritenendo che: le norme citate (art.40 DPR 230/2000 e circolari) non escludono in via assoluta l'uso ricreativo dei CD; il bilanciamento tra diritto al trattamento e esigenze di sicurezza richiede però che l'Amministrazione indichi, in concreto, le specifiche criticità e gli eventuali oneri di controllo "inesigibili" che giustificherebbero il divieto; nel caso di specie la Direzione non ha fornito elementi concreti tali da rendere ragionevole il diniego, per cui il Tribunale ha correttamente valutato la questione e non ha usurpato potestà amministrativa.

Norme richiamate

  • legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 35-bis

    Regola il reclamo al Tribunale di sorveglianza contro provvedimenti relativi al trattamento; qui usata come titolo del reclamo che il detenuto ha proposto e che il Tribunale ha accolto

  • Ordinamento penitenziario, art. 41-bis

    Prevede il regime detentivo differenziato con stringenti limitazioni del trattamento per motivi di sicurezza; la Corte ricorda che tale regime giustifica un più intenso bilanciamento tra esigenze di controllo e diritti del detenuto

  • Ordinamento penitenziario, art. 69, comma 6, lett. b)

    Indica le competenze del Magistrato di sorveglianza; il ricorrente sosteneva che il giudice avrebbe esercitato potestà riservata all'amministrazione, ma la Corte ha ritenuto che ciò non sia avvenuto dato il difetto di motivazione concreta da parte della Direzione

  • d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, art. 40

    Prevede l'utilizzo di dispositivi come lettori CD per lavoro o studio (e la consultazione di testi); la Corte precisa che tale norma non costituisce preclusione assoluta all'uso ricreativo, specie se l'Amministrazione non dimostra criticità concrete

  • Circolari dipartimentali (artt. 14 e 14.1 richiamati nella motivazione)

    Fissano regole applicative più restrittive per i reparti 41-bis (es. televisori/radio forniti dall'Amministrazione, limiti a PC e lettori); la Corte ritiene che pur costituendo indirizzi, richiedono la contestualizzazione concreta da parte della direzione

  • Ordinamento penitenziario, art. 14-bis

    Norma richiamata per distinguere il regime 41-bis dalle misure finalizzate a contenere la pericolosità individuale; la Corte osserva che 41-bis non è volto a trattare la pericolosità personale, per la quale esistono altri istituti

  • Precedente giurisprudenziale: Cass. Sez. 1, n. 22315 del 07/04/2023 (Sacco)

    Richiamato per il principio secondo cui l'Amministrazione deve indicare in concreto gli adempimenti di controllo e gli oneri collegati all'uso dei dispositivi, al fine di permettere alla magistratura di sorveglianza di valutare la ragionevolezza del diniego

Massime di principio

  • Le norme di carattere regolamentare e le circolari (es. d.P.R. 230/2000 art.40) non vietano in modo assoluto l'uso ricreativo di apparecchiature come lettori CD; va fatto un bilanciamento caso per caso con le esigenze di sicurezza (specialmente in regime 41-bis).
  • Spetta all'Amministrazione penitenziaria fornire motivazione concreta e specifica quando vieta dispositivi: devono essere indicate le criticità materiali e gli oneri di controllo ritenuti inesigibili, calibrati sul numero e tipo di dispositivi richiesti.
  • Il giudice di sorveglianza non può sostituirsi all'amministrazione con valutazioni generiche: può però annullare il diniego se l'amministrazione non dimostra, in concreto, la ragionevolezza e l'inevitabilità della restrizione.
  • Nelle valutazioni vanno distinti gli obiettivi: il regime 41-bis giustifica limitazioni per impedire comunicazioni pericolose con l'esterno, ma non è uno strumento volto a sanzionare la pericolosità personale, che è perseguita con altri istituti.
  • Per richieste di dispositivi tecnologici è opportuno che le direzioni adottino protocolli organizzativi e procedure operative specifiche (verifica preventiva dei supporti, procedure di messa in sicurezza) e li documentino quando negano l'autorizzazione.

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