Cassazione Penale, Ordinanza n. 19293/2025 del 22/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che il motivo proposto non era deducibile nel giudizio di legittimità contro una sentenza di patteggiamento. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella proposizione del ricorso.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
In un giudizio per direttissima definito con applicazione della pena su richiesta delle parti, il tribunale aveva applicato all'imputato la pena sospesa di 8 mesi di reclusione ed euro 4.000 di multa per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio in forma di lieve entità. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, specificamente per la mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p., quindi per omessa verifica di una causa di non punibilità o di proscioglimento immediato. La Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché non rientrante nei motivi consentiti avverso la sentenza di patteggiamento ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., trattandosi di doglianza non attinente alla volontà dell'imputato, alla correlazione tra richiesta e sentenza, alla qualificazione giuridica del fatto o all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
individua il reato contestato, cioè la fattispecie di detenzione/cessione di stupefacenti di lieve entità oggetto di patteggiamento.
disciplinano l'applicazione della pena su richiesta delle parti, sulla base della quale è stata pronunciata la sentenza impugnata.
la sua mancata applicazione è stata invocata dal ricorrente, ma la Corte non ha esaminato il merito della doglianza perché il motivo è risultato non consentito nel ricorso contro patteggiamento.
delimita tassativamente i motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento: volontà dell'imputato, correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza.
prevede, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
consente la definizione de plano del ricorso dichiarato inammissibile.
Corte cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
richiamata per il criterio della condanna alla sanzione pecuniaria in assenza di cause di esclusione della colpa nella proposizione del ricorso.
Massime di principio
- Avverso la sentenza di patteggiamento il ricorso per cassazione è ammesso solo per motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; doglianze estranee a tale elenco sono inammissibili.
- La censura relativa alla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. non è deducibile in cassazione contro il patteggiamento se non si ricollega a uno dei motivi specificamente consentiti dalla legge.
- La motivazione della sentenza di patteggiamento è necessariamente snella e funzionalmente connessa alla natura negoziale dell'atto, poiché l'imputato ha rinunciato al contraddittorio pieno sulla prova dei fatti.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che risulti assenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione.
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