Sentenza n. 7275/2026 - Roma, Sezione 1T
per l’annullamento a) del Decreto regionale n. 24681 del 14/12/2022 del Direttore della Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale della Regione Toscana, avente ad oggetto: “Approvazione degli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018, ai sensi dell’art. 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015”‘, unitamente agli allegati con esso approvati e segnatamente: Allegato N. 1 per l’anno 2015’, Allegato N. 2 per l’anno 2016’, Allegato N. 3 per l’anno 2017’, Allegato N. 4 per l’anno 2018’, Allegato N. 5 contenente riepilogo degli anni 2015-2018’, in parte qua relativamente alla posizione della ricorrente; b) della comunicazione del Direttore della Direzione Sanità, Welfare e Coesione sociale priva di data, firmata digitalmente il 16/12/2022, con la quale è stato notificato alla ricorrente il decreto Dirigenziale n. 24681 del 14/12/2022’, e degli atti di intimazione al pagamento; di ogni altro atto presupposto o connesso, ed in particolare: c) del Decreto del Ministero della Salute assunto di concerto con il Ministero dell’Economia e Finanze datato 06/07/2022 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15/09/2022), ad oggetto “certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, ivi comprese le tabelle ad esso allegate che ne costituiscono parte integrante e sostanziale’; d) della circolare del Ministero della Salute datata 29/07/2019, prot. n. 22413, contenente “Indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni previste dall’articolo 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 18 giugno 2015, n. 78”; e) dell’intesa della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome assunta il 14.09.2022’; f) dell’intesa raggiunta dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28/09/2022’; g) del Decreto del Ministero della Salute datato 06/10/2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26.10.2022, ad oggetto “Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”; h) dell’Accordo adottato in data 07/11/2019 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (rep. Atti n. 181/CSR), denominato “Accordo ai sensi dell’art. 9-ter del Decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazione dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2018-2018”; i) per quanto occorra, delle deliberazioni dei Direttori Generali delle Aziende sanitarie regionali richiamate nel corpo dell’impugnato Decreto Dirigenziale, con le quali è stato validato e certificato il fatturato relativo agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 per singolo fornitore di dispositivi medici; previa rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell’art. 9-ter del Decreto Legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con Legge 6 agosto 2015, n. 125, come successivamente integrato e modificato, in relazione agli artt. 3, 32, 41, 42, 53, 97 e 117, comma 1, della Costituzione; e previa rimessione alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea della questione pregiudiziale relativa alla conformità dell’art. 9-ter del Decreto Legge n. 78/2015 con le Direttive 2004/18/CE, 2006/112/CE e 2014/24/UE, con l’art. 1 del Primo Protocollo Addizionale alla CEDU, con gli artt. 28, 30, 34, 36, 168 e 169 del TFUE, con gli artt. 16 e 52 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea (c.d. Carta di Nizza).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto regionale che ha individuato gli importi dovuti dall’impresa fornitrice di dispositivi medici a titolo di payback per gli anni 2015-2018, con relativa comunicazione e intimazioni di pagamento, nonché gli atti presupposti statali e interistituzionali
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa fornitrice di dispositivi medici ha impugnato il decreto della Regione Toscana con cui sono stati approvati gli elenchi delle aziende soggette al ripiano del superamento dei tetti di spesa regionali per dispositivi medici negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, contestando sia l’illegittimità costituzionale e unionale delle norme primarie che disciplinano il meccanismo del payback, sia vizi propri degli atti regionali e degli atti presupposti. È stata chiesta anche la rimessione alla Corte costituzionale e alla Corte di giustizia dell’Unione europea. Nel corso del giudizio è entrato in vigore l’art. 7, comma 1, d.l. 95/2025, convertito dalla legge n. 118/2025, che ha previsto, per gli anni considerati, l’estinzione dell’obbligazione mediante il versamento del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali. La ricorrente ha dichiarato di avere effettuato tale versamento e ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere o, comunque, di sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, senza esaminare le censure di merito né le questioni di legittimità costituzionale e unionale. Il versamento del 25 per cento previsto dalla disciplina sopravvenuta ha reso sostanzialmente inutile una pronuncia di annullamento sugli atti impugnati. Il Collegio ha escluso la cessazione della materia del contendere, rilevando che mancavano gli adempimenti comunicativi posti dalla novella a carico delle Regioni e delle Province autonome per la definizione dei giudizi pendenti; ha quindi qualificato l’esito come sopravvenuto difetto di interesse, anche alla luce della dichiarazione della ricorrente di non avere più interesse alla decisione. Le ulteriori valutazioni sono state assorbite. Le spese di lite sono state integralmente compensate in ragione della decisione in rito e della complessità della materia.
Norme richiamate
art. 9-ter d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015
Disciplina il tetto di spesa per l’acquisto di dispositivi medici e il meccanismo di ripiano posto a carico delle aziende fornitrici.
art. 7, comma 1, d.l. 95/2025, convertito dalla l. 118/2025
Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici [...] si intendono assolti con il versamento [...] della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali.
La disciplina sopravvenuta consente di estinguere le obbligazioni di payback relative agli anni 2015-2018 mediante il versamento del 25 per cento degli importi dovuti e rende sostanzialmente inutile la prosecuzione dei giudizi contro i provvedimenti regionali, in presenza del versamento.
Richiamato quale disposizione processuale relativa alla trattazione della causa nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
Massime di principio
- La sopravvenienza di un atto o di un fatto che renda sostanzialmente inutile l’eventuale annullamento del provvedimento impugnato determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
- La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione si distingue dalla cessazione della materia del contendere: quest’ultima richiede che l’operato successivo della pubblica amministrazione sia integralmente satisfattivo dell’interesse azionato, mentre la prima ricorre anche quando un fatto sopravvenuto rende inutile la pronuncia richiesta o quando il ricorrente dichiara di non avere più interesse alla decisione.
- Quando il ricorrente versa la quota ridotta prevista dalla disciplina sopravvenuta per estinguere le obbligazioni di payback relative agli anni 2015-2018, viene meno l’utilità concreta della decisione di annullamento degli atti regionali di determinazione degli importi, con conseguente improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
- La mancanza degli adempimenti comunicativi posti dalla disciplina sopravvenuta a carico delle Regioni e delle Province autonome impedisce di qualificare automaticamente l’esito del giudizio come cessazione della materia del contendere, ove l’interesse alla decisione sia comunque venuto meno per effetto del versamento e della dichiarazione della parte.
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