Cassazione Penale, Sentenza n. 10433/2024 del 12/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per violazione di legge e vizio di motivazione: si deduceva che la Corte d'appello non aveva adeguatamente motivato la conferma della condanna per bancarotta fraudolenta impropria (art. 223, comma 2, n. 2 legge fall.) sotto il profilo soggettivo. Il ricorrente contestava la mancanza di prova del dolo richiesto per la fattispecie (cioè la coscienza e volontà dell'evento fallimento), osservando di avere lasciato la carica nel 2005 e che il fallimento si è realizzato molti anni dopo, senza prova di un rapporto causale tra le sue condotte e il dissesto; inoltre si lamentava che non era stato valutato il profilo dell'amministratore di fatto per imputare atti posti in essere dopo il suo pensionamento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha confermato la ricostruzione di merito che attribuiva al ricorrente un ruolo gestionale prolungato (presidente dal 1972 al 2005 e componente del cda fino al 2006), e ha ritenuto provata la sistematica omissione dal 1990 dei versamenti fiscali e previdenziali che ha determinato un debito erariale di circa 3 milioni di euro, la perdita del DURC e la risoluzione di appalti, con conseguente crisi di liquidità e insolvenza. La Corte ha ritenuto che la reiterazione e la sistematicità dell'inadempimento configurino una scelta gestionale dolosa con prevedibilità del dissesto, sicché il reato di bancarotta impropria per operazioni dolose è integrato. È stata confermata la condanna e disposta la condanna alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; va inoltre segnalato che la Corte d'appello aveva assolto il coimputato Da Mario Renato per non aver commesso il fatto, decisione non censurata con successo in cassazione.
Norme richiamate
R.D. 16 maggio 1942, n. 267 (legge fallimentare), art. 223, comma 2, n. 2
Le "operazioni dolose" consistenti nel sistematico inadempimento delle obbligazioni fiscali e previdenziali possono integrare la bancarotta impropria; non è necessaria la volontà specifica dell'evento fallimento, basta la consapevolezza e volontà dell'azione illecita e l'astratta prevedibilità del dissesto
Si applica la nozione di concorso causale: la presenza di una causa precedente efficiente del dissesto non esclude che operazioni dolose successive o concomitanti possano concorrere a cagionare o aggravare il fallimento
Codice penale (principi giurisprudenziali sul dolo), richiamati dalla Cassazione
Per la bancarotta per operazioni dolose è sufficiente la rappresentazione e volontà dell'azione illecita e l'astratta prevedibilità dell'evento; non serve la volontà diretta del fallimento
Codice di procedura penale, art. 616
Prevede la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente all'esito del rigetto del ricorso
Norme richiamate in tema di trattazione del ricorso senza intervenuto delle parti e termini applicabili per le impugnazioni
Massime di principio
- La comprovata e prolungata omissione sistematica dei versamenti fiscali e previdenziali da parte degli organi amministrativi può integrare, per applicazione dell'art. 223, comma 2, n. 2 legge fall., un'operazione dolosa anche se il fallimento si verifica molti anni dopo: è rilevante la prevedibilità del dissesto derivante dall'accumulo del debito erariale.
- Non è necessario provare che l'amministratore volesse specificamente il fallimento: è sufficiente dimostrare la consapevolezza e volontà dell'azione illecita e che tale azione rendesse astrattamente prevedibile il dissesto.
- La mera cessazione dalla carica prima del manifestarsi del fallimento non esclude la responsabilità se le condotte rilevanti sono state poste in essere durante il periodo di gestione dell'interessato o se lo stesso ha assunto ruolo decisionale effettivo; per fatti successivi alla cessazione è invece necessario provare la qualità di amministratore di fatto.
- Il nesso causale tra operazioni dolose e fallimento può consistere anche in un'aggravamento di una crisi preesistente: la presenza di cause antecedenti non esclude la responsabilità penale qualora l'operazione dolosa abbia contribuito in modo prevedibile al dissesto.
- In difesa, per contrastare una contestazione di bancarotta impropria, è strategico dimostrare l'assenza di una scelta gestionale sistematica volta all'autofinanziamento mediante omissioni, la mancanza di ruolo decisionale effettivo, la non prevedibilità del dissesto e, se rilevante, l'assenza di elementi che colleghino le omissioni al periodo di carica del ricorrente.
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