Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18384/2022 del 09/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ruggeri aveva chiesto l'ammissione alle misure alternative (affidamento in prova al servizio sociale o detenzione domiciliare). Il Tribunale di sorveglianza, con ordinanza del 21/10/2021, aveva rigettato l'istanza ritenendo che il domicilio indicato dall'istante risultasse sconosciuto agli accertamenti e che l'irreperibilità impedisse la verifica dei presupposti e il contatto con i servizi sociali. In cassazione il difensore ha censurato il provvedimento per vizio di motivazione e violazione dell'art. 677, comma 2-bis c.p.p., sostenendo che il ricorrente aveva eletto domicilio in Aprilia e che la convivente aveva comunicato il successivo trasferimento ai Carabinieri; ha anche lamentato violazione dell'art. 125 c.p.p. per aver ritenuto venuto meno l'interesse del ricorrente a coltivare l'istanza. Il Procuratore Generale ha chiesto il rigetto del ricorso.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché basato su deduzioni fattuali non adeguatamente dimostrate. Ha richiamato il principio secondo cui, per l'ammissione alle misure alternative, è necessario il contatto diretto fra il servizio sociale e il soggetto per verificare la sussistenza dei presupposti e che l'irreperibilità può giustificare il rigetto dell'istanza ove impedisca la verifica concreta dei requisiti. Nel caso concreto non è stata fornita prova che la convivente avesse comunicato il cambiamento di domicilio ai Carabinieri e il ricorrente non aveva dato elementi idonei a dimostrare contatti con i servizi sociali o partecipazione all'udienza. Perciò il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 677, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    Norma richiamata nella censura del ricorrente; nella sentenza la Corte segnala che la valutazione del Tribunale sul difetto di un domicilio idoneo è una valutazione di fatto e che l'onere di provarne la comunicazione spetta al ricorrente.

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente per censurare la motivazione; la Corte non ha ritenuto fondata la censura, ritenendo congrua la valutazione del Tribunale circa l'assenza di elementi che dimostrassero interesse e possibilità di verifica dei presupposti della misura alternativa.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (principi richiamati)

    varie pronunce richiamate in motivazione (es. Sez.1 n.4322/1996, n.4023/1992, n.22442/2019, n.51879/2016 ecc.)

    La Corte riafferma il principio consolidato che l'ammissione a misure alternative richiede il contatto e la verifica da parte dei servizi sociali e che l'irreperibilità del condannato, ove concretamente ostativa alla verifica, può giustificare il rigetto o la revoca della misura.

Massime di principio

  • Per ottenere l'affidamento in prova o la detenzione domiciliare è fondamentale che il domicilio indicato sia noto e verificabile: il servizio sociale deve poter avere contatti diretti con il richiedente prima e durante la misura.
  • L'irreperibilità del richiedente al domicilio dichiarato può legittimare il rigetto dell'istanza se impedisce la verifica dei presupposti e appare sintomatica di disinteresse verso la procedura.
  • Chi sostiene di aver comunicato un cambio di domicilio deve fornire prove documentali della comunicazione (es. attestazioni delle Forze dell'Ordine, certificazioni, documenti d'ufficio); dichiarazioni non provate non assolvono l'onere probatorio in sede di impugnazione.
  • L'assenza dell'interessato all'udienza e la mancata instaurazione di contatti con i servizi sociali aggravano il rischio di diniego delle misure alternative, poiché impediscono la valutazione prognostica richiesta per l'ammissione.
  • In caso di impedimento per motivi di salute, è opportuno documentare tempestivamente le condizioni (certificati medici, comunicazioni formali) e mettersi in contatto con l'autorità procedente o i servizi sociali per non pregiudicare l'istanza.
  • Le impugnative basate su fatti non provati sono dichiarate inammissibili e possono comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie se emerge colpa nella proposizione del ricorso.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.