Cassazione Penale, Ordinanza n. 18500/2025 del 16/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)
La controversia
Il soggetto interessato ha proposto personalmente ricorso per cassazione contro un'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Perugia, successiva al 3 agosto 2017. La Corte ha rilevato che, per effetto della legge n. 103 del 2017, l'imputato e, quindi, anche il condannato non possono proporre personalmente ricorso per cassazione: l'atto deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. È stato quindi ravvisato un vizio formale dell'impugnazione, con conseguente inammissibilità. La Corte ha inoltre applicato la sanzione pecuniaria prevista per i ricorsi inammissibili quando non vi siano elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto personalmente dal condannato, senza la necessaria sottoscrizione di un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
È richiamato per affermare che, dopo la modifica normativa, non è più consentita la proposizione personale del ricorso per cassazione da parte dell'imputato/condannato.
È indicato come norma che impone la sottoscrizione del ricorso per cassazione da parte di difensori iscritti nell'albo speciale, a pena di inammissibilità.
È la base per dichiarare l'inammissibilità del ricorso e per la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende in assenza di elementi che escludano la colpa.
È richiamata quale fonte della modifica che ha escluso la facoltà dell'imputato/condannato di proporre personalmente ricorso per cassazione e ha introdotto il regime sanzionatorio per i ricorsi inammissibili.
Massime di principio
- Dopo l'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dall'imputato o dal condannato, ma deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
- La mancanza della sottoscrizione del difensore abilitato integra una causa di inammissibilità insanabile del ricorso per cassazione.
- Ai fini della validità del ricorso, sono irrilevanti l'autenticazione della sottoscrizione da parte di altro legale o la firma del difensore per mera accettazione del mandato o della delega al deposito, poiché tali elementi non trasformano il ricorso personale in un atto difensivo.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non emergono elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il ricorrente può essere condannato al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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