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Ordinanza

Ordinanza n. 78/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l'annullamento a) della nota prot. n. 321499/25 del 1.08.2025, con cui la Regione Abruzzo - Dipartimento Sanità, ha negato alla Nova Salus s.r.l. l'accesso alla documentazione richiesta con istanza in data 29 luglio 2025 ex artt. 22 e ss. L. n. 241/1990; b) di ogni altro atto, annesso, connesso, presupposto e/o consequenziale; nonché per l'accertamento del diritto della società ricorrente all'ostensione di copia della documentazione richiesta con la predetta istanza di accesso; e per la condanna dell'Amministrazione resistente a consentire alla Nova Salus s.r.l. di accedere e di estrarre copia della su citata documentazione.

Giustizia amministrativa202500437

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. IOrdinanza istruttoriaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego regionale di accesso documentale alla documentazione richiesta con istanza del 29 luglio 2025

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ricorrente ha impugnato la nota regionale del 1° agosto 2025, con la quale il Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo ha negato l'accesso alla documentazione richiesta ai sensi degli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990. Ha chiesto l'annullamento del diniego, l'accertamento del proprio diritto all'ostensione e la condanna dell'amministrazione a consentire l'accesso e l'estrazione di copia. Dopo il rinvio della camera di consiglio del 10 dicembre 2025, disposto su istanza della ricorrente per attendere ulteriori riscontri documentali, non sono seguiti sviluppi procedimentali né una sollecitazione alla fissazione di una nuova udienza.

La decisione

Il TAR non ha deciso nel merito la domanda di accesso. Rilevata l'assenza di sviluppi processuali successivi al rinvio e la necessità di una gestione efficiente del ruolo, ha invitato la parte ricorrente a manifestare il persistente interesse alla decisione entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. La segreteria è stata incaricata di comunicare il provvedimento. La causa resta quindi interlocutoria, in attesa della manifestazione di interesse e della successiva eventuale fissazione della camera di consiglio.

Norme richiamate

  • artt. 22 e ss. l. 241/1990

    Sono richiamati quali fondamento della domanda di accesso documentale proposta dalla società; l'ordinanza non esamina i presupposti sostanziali del diritto di accesso né la legittimità del diniego.

Massime di principio

  • Quando, dopo un rinvio della trattazione disposto su istanza della parte ricorrente, non seguono sviluppi processuali né una richiesta di nuova fissazione dell'udienza, il giudice può subordinare la prosecuzione della trattazione alla manifestazione del persistente interesse alla decisione entro un termine assegnato.
  • Un'ordinanza che invita la parte a dichiarare il persistente interesse alla decisione non definisce la domanda principale e non comporta, di per sé, né l'accoglimento né il rigetto dell'azione di accesso.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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