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Sentenza

Sentenza del 23/10/2015 n. 21624 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

I contribuenti impugnavano la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, che aveva riformato la decisione della Commissione tributaria provinciale di Napoli favorevole ai contribuenti. La controversia riguardava l’avviso di rettifica e liquidazione relativo alla compravendita di un terreno: al valore dichiarato di 5.000 euro era stato attribuito un valore di 30.660 euro. I ricorrenti sostenevano che il terreno fosse sottoposto a vincolo paesaggistico-ambientale e, quindi, inedificabile, sicché il valore dichiarato era congruo. Con l’unico motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., denunciavano omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione: a loro avviso la CTR non aveva valutato il vincolo, documentato anche dal rigetto comunale del condono del 30 gennaio 2003 e dalla certificazione comunale del 25 febbraio 2003, né gli atti relativi alla procedura di demolizione e alla decisione del TAR Campania. La CTR aveva invece valorizzato la qualificazione del terreno nell’atto e il certificato di destinazione urbanistica del 23 aprile 2004, che indicava una zona a uso turistico e un’edificabilità subordinata alla verifica dell’assenza di vincoli.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, senza esaminare nel merito la censura sul vincolo paesaggistico e sulla valutazione del terreno. Ha rilevato che, ai sensi dell’art. 366-bis c.p.c., mancava il quesito di fatto, ossia un autonomo momento di sintesi che rendesse chiaramente identificabili, dalla sola lettura, il fatto controverso decisivo e l’errore imputato al giudice di merito. Ha condannato i ricorrenti a rifondere all’Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di cassazione, liquidate in 3.000 euro, oltre alle spese prenotate a debito. Decisione della Corte di cassazione del 6 ottobre 2015, depositata il 23 ottobre 2015.

Norme richiamate

  • Art. 366-bis c.p.c.

    Osserva la corte che il ricorso è inammissibile, ai sensi dell'art. 366 bis cod. proc. civ., in quanto non risulta formulato il cd. quesito di fatto, mancando la conclusione a mezzo di apposito momento di sintesi, necessario anche quando, come nel caso di specie, l'indicazione del fatto decisivo controverso sia rilevabile dal complesso della formulata censura.

    Per la censura motivazionale sottoposta alla disciplina dell’art. 366-bis c.p.c. era necessario formulare uno specifico quesito di fatto, con un momento di sintesi autonomo. Non bastava che il fatto controverso o la critica alla motivazione fossero ricavabili leggendo nel complesso il motivo.

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La norma è indicata dai ricorrenti quale fondamento della denuncia di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo; la Corte non ne ha esaminato la fondatezza perché ha dichiarato il ricorso inammissibile per la mancanza del quesito di fatto richiesto dall’art. 366-bis c.p.c.

Massime di principio

  • Quando una censura motivazionale è soggetta all’art. 366-bis c.p.c., occorre formulare un quesito di fatto autonomo e un momento di sintesi che espongano con chiarezza il fatto controverso decisivo e l’errore attribuito alla sentenza. La possibilità di ricostruirli dal complesso del ricorso non sana l’omissione.
  • L’inammissibilità processuale può impedire l’esame delle questioni sostanziali: in questo caso la Corte non ha stabilito se il vincolo paesaggistico esistesse o se incidesse sul valore del terreno.
  • La parte soccombente in cassazione può essere condannata a rifondere le spese del grado; qui l’importo liquidato è stato di 3.000 euro, oltre alle spese prenotate a debito.

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