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Ordinanza

Ordinanza n. 1546/2026 - Napoli, Sezione 9

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, 1) della deliberazione dell’ASL Napoli/2 Nord n. 2471 del 19/12/2025, avente ad oggetto “Integrazione e parziale rettifica della Deliberazione N. 800 del 15/04/2025 - Adempimenti consequenziali– Adozione Tabelle Variazioni annuali Tetto di struttura ai fini della formazione dei limiti di spesa per l’anno 2025”, mai notificata al centro ricorrente; 2) della nota del 16.3.2026 del Direttore dell’U.O.C. Accreditamento e controllo della spesa sanitaria dell’Asl Napoli 2Nord prot. 011646/u di richiesta al centro ricorrente dello storno della fattura 2E del 19.1.2026 per un importo di €. 11.811,34; 3) della nota del 16.3.2026 prot. 0011648/u del Direttore dell’U.O.C. Accreditamento e controllo della spesa sanitaria dell’Asl Napoli 2 Nord recante richiesta al centro ricorrente di emettere fattura a saldo anno 2025 per un importo di €. 2.603,42; 4) della deliberazione del Direttore Generale dell’Asl Na 2 Nord N. 747 del 24.3.2026, avente ad oggetto: “Presa d’atto adesione della struttura sanitaria “Centro Diagnostico Alfa s.a.s. del Dott. Sirico Michele” (NSIS 812311), in qualità di Spoke, afferente alla ASL Napoli 2 Nord, alla Aggregazione denominata “LAB IN PROGRESS s.c.a.r.l.” (NSIS AGG311), insistente sul territorio della ASL Napoli 1 Centro, ai sensi e per gli effetti della D.G.R.C. n. 423/2025 e ss.mm.ii. e conseguente trasferimento del Tetto di struttura, a partire dal 01/04/2026, all’HUB oggetto di adesione (NSIS AGG311)”, nella parte in cui riporta il budget assegnato alla struttura per l’anno 2025 in via provvisoria in un importo lordo di €. 163.839 ed in un importo netto di €.135.700; 5) di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e conseguente;

Giustizia amministrativa202603020

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazione di determinazione e rettifica del tetto di struttura per l’anno 2025, richieste di storno e saldo della fatturazione e successiva deliberazione recante il budget assegnato alla struttura

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La struttura sanitaria ricorrente ha impugnato la deliberazione dell’ASL Napoli 2 Nord relativa all’integrazione e parziale rettifica delle tabelle delle variazioni annuali del tetto di struttura per la formazione dei limiti di spesa dell’anno 2025; le note con cui l’ASL ha richiesto lo storno di una fattura e l’emissione di una fattura a saldo; nonché la deliberazione con cui è stato preso atto dell’adesione della struttura a un’aggregazione di laboratori e del conseguente trasferimento del tetto di struttura, nella parte relativa alla quantificazione provvisoria del budget 2025. Il testo dell’ordinanza non espone i singoli motivi di illegittimità dedotti, ma dà atto della domanda cautelare e riserva al merito ogni valutazione sull’operatività della clausola di salvaguardia contenuta nel contratto sottoscritto dalla ricorrente.

La decisione

Il TAR non ha definito nel merito le censure né ha adottato una sospensione espressa degli atti impugnati. Ha ritenuto che le esigenze cautelari potessero essere soddisfatte, mediante il bilanciamento degli interessi coinvolti, con la sollecita fissazione dell’udienza pubblica di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., fissata al 26 gennaio 2027. Ha inoltre ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli altri centri della specifica branca sanitaria risultanti dagli atti dell’ASL o già depositati in giudizio. L’amministrazione deve fornire gli indirizzi PEC dei controinteressati entro dieci giorni dalla comunicazione dell’ordinanza; la ricorrente deve notificare individualmente il ricorso, allegando l’ordinanza, entro trenta giorni dalla comunicazione dell’elenco, e depositare le prove delle notifiche entro i successivi quindici giorni dal perfezionamento dell’ultima notifica. La valutazione sull’operatività della clausola di salvaguardia è stata riservata alla decisione di merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    sollecita fissazione del merito

    Il giudice può soddisfare le esigenze cautelari mediante la fissazione ravvicinata dell’udienza di merito, anziché mediante la sospensione del provvedimento impugnato.

  • art. 41, comma 2, c.p.a.

    notifica al controinteressato

    La notifica al controinteressato è richiamata nell’ambito della verifica e dell’integrazione del contraddittorio.

Massime di principio

  • Quando le esigenze cautelari possono essere adeguatamente soddisfatte dalla trattazione sollecita del merito, il giudice amministrativo può fissare anticipatamente l’udienza pubblica ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., senza disporre la sospensione dell’atto impugnato.
  • Se dagli atti di causa emergono ulteriori soggetti potenzialmente controinteressati, il giudice può ordinare l’integrazione del contraddittorio mediante notificazione individuale del ricorso, assegnando termini perentori e ponendo a carico dell’amministrazione la comunicazione degli indirizzi PEC disponibili.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareTutela del terzoPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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