Cassazione Penale, Ordinanza n. 20340/2026 del 03/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. La condanna di merito resta ferma, poiché le doglianze erano generiche e non idonee a scalfire la motivazione della sentenza impugnata.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per danneggiamento seguito da incendio, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. Ha dedotto, da un lato, un vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità e, dall'altro, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha rilevato che i motivi erano generici e sostanzialmente riproduttivi di censure già esaminate e disattese dai giudici di merito con motivazione logica, completa e corretta sul piano giuridico.
Norme richiamate
Rilevato come reato oggetto della condanna per danneggiamento seguito da incendio, nel quadro della sentenza impugnata.
Rilevato come reato oggetto della condanna per resistenza a pubblico ufficiale, nel quadro della sentenza impugnata.
Rilevato come reato oggetto della condanna per lesioni, nel quadro della sentenza impugnata.
Richiamato implicitamente dal motivo relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Massime di principio
- In sede di legittimità, le censure di merito che si limitano a riproporre in modo generico questioni già esaminate e disattese dai giudici di merito sono inammissibili se non confrontano specificamente la motivazione impugnata.
- Il vizio di motivazione non è configurabile quando la sentenza di merito offre una spiegazione logica, completa e giuridicamente corretta dell'affermazione di responsabilità e delle valutazioni sul trattamento sanzionatorio.
- La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche può essere validamente confermata quando il giudice di merito abbia motivato in modo adeguato e non emergano specifiche ragioni di illogicità o carenza argomentativa.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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