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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17662/2024 del 26/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (società)

La controversia

Una società a responsabilità limitata impugnava un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione l’aveva qualificata come società non operativa ai sensi dell’art. 30 della L. n. 724 del 1994, recuperando IRES e IRAP per l’anno d’imposta 2012. La contestazione nasceva da un precedente processo verbale di accertamento relativo anche alle annualità 2010 e 2011, poi definite dalla società tramite accertamento con adesione. La CTR aveva riformato la decisione favorevole alla contribuente. In cassazione la società deduceva: 1) errata applicazione della disciplina dell’accertamento con adesione, sostenendo che i valori fiscali delle annualità 2010 e 2011, ormai consolidati, non potessero essere utilizzati per il test di operatività del 2012; 2) omessa motivazione su censure di nullità dell’avviso, lamentando che la CTR non avesse esaminato specifiche contestazioni svolte in appello.

La decisione

La Corte dichiara inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, perché non parte del giudizio di merito e comunque privo di legittimazione passiva nei giudizi tributari introdotti dopo il 10 gennaio 2001, nei quali il contraddittore necessario è l’Agenzia delle entrate. Nel merito del ricorso contro l’Agenzia, rigetta il primo motivo: i redditi definiti con accertamento con adesione per annualità precedenti possono essere utilizzati, senza modifiche, come base di calcolo del test di operatività dell’anno successivo, poiché l’accordo non è stato ritrattato dall’Amministrazione e il dato concordato è presumibilmente aderente alla realtà. Accoglie invece il secondo motivo: la CTR non ha effettivamente motivato sulle specifiche deduzioni della contribuente circa vizi/nullità dell’avviso, limitandosi a una formula generica. La sentenza impugnata viene quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 30 L. n. 724 del 1994

    "società non operative"; "test di operatività"

    La disciplina sulle società di comodo consente di verificare la non operatività sulla base del raffronto tra ricavi/proventi e valori patrimoniali medi dell’esercizio e dei due precedenti; i dati fiscali definiti con adesione possono essere utilizzati per tale verifica se non sono stati ritrattati.

  • art. 57, comma 1, d.lgs. n. 300/1999

    Il trasferimento di rapporti, poteri e competenze alle Agenzie fiscali comporta che, per i giudizi tributari introdotti dopo il 1 gennaio 2001, la legittimazione passiva spetta all’Agenzia delle entrate e non al Ministero.

  • art. 1 d.m. 28 dicembre 2000

    Indica la data di inizio dell’operatività delle Agenzie fiscali dal 1 gennaio 2001.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È il parametro del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge, qui invocato contro l’interpretazione della disciplina dell’accertamento con adesione.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il vizio denunciabile è l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mera insufficienza o incompletezza della motivazione né l’omessa analisi di singoli elementi istruttori.

  • art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.

    Il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico omesso e il dato da cui risulta, rispettando l’onere di autosufficienza.

  • art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c.

    Impone il deposito degli atti e documenti necessari a supporto del motivo di ricorso, secondo il principio di autosufficienza.

  • art. 164, terzo comma, c.p.c.

    Richiamato per affermare la sanabilità della nullità del ricorso notificato a soggetto privo di legittimazione passiva, con effetti ex tunc, per i giudizi iniziati dopo il 30 aprile 1995.

Massime di principio

  • Nei giudizi tributari instaurati dopo il 10 gennaio 2001 la legittimazione passiva spetta esclusivamente all’Agenzia delle entrate; il ricorso per cassazione notificato solo al Ministero è inammissibile, ma la costituzione dell’Agenzia sana la nullità del contraddittorio con effetto retroattivo.
  • L’accertamento con adesione preclude nuovi accertamenti sulle annualità oggetto dell’accordo, ma i valori fiscali così definiti possono essere impiegati come dati storici attendibili per la determinazione di parametri riferiti ad annualità successive, quando l’Amministrazione non li abbia ritrattati.
  • Nel giudizio di cassazione ex art. 360, n. 5 c.p.c. è deducibile solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo; non basta lamentare l’insufficienza della motivazione o il mancato esame di singoli elementi istruttori se il fatto rilevante è stato comunque considerato dal giudice di merito.
  • La censura di omessa motivazione su specifiche contestazioni è fondata quando la sentenza di merito si limiti a formule generiche e non dia conto delle deduzioni decisive effettivamente introdotte in causa.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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