Cassazione Penale, Sentenza n. 12137/2025 del 27/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso deduce la mancanza di motivazione della sentenza impugnata in relazione al sesto motivo di appello, con il quale il ricorrente aveva chiesto l'applicazione della pena pecuniaria sostitutiva (entro il limite di un anno), con la riduzione di un terzo ai sensi dell'art. 133-bis cod. pen. e la possibilità di pagamento rateale ai sensi dell'art. 133-ter cod. pen. La Corte d'appello, pur avendo preso atto del motivo, non ha risposto in modo motivato alla richiesta di sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato per omessa risposta sulla richiesta di sostituzione della pena. Ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio, limitatamente al punto relativo alla richiesta di sostituzione della pena detentiva, ad altra Sezione della Corte d'appello di Roma. In precedenza la Corte d'appello aveva confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 337, 582 e 585 c.p. alla pena di otto mesi di reclusione; tale condanna resta nel merito salvo il nuovo esame della sostituzione della pena.
Norme richiamate
Norma relativa al reato per cui il ricorrente è stato condannato; citata come fatto-reato oggetto della condanna, senza interpretazione applicativa specifica nella motivazione impugnata.
Norma relativa al reato per cui il ricorrente è stato condannato; citata come fatto-reato oggetto della condanna, senza ulteriore interpretazione nella pronuncia di cassazione.
Norma relativa al reato per cui il ricorrente è stato condannato; citata come fatto-reato oggetto della condanna.
Norma che consente la riduzione di un terzo della pena quando è prevista la sostituzione con pena pecuniaria; la Corte d'appello non ha motivato il rigetto o l'accoglimento della richiesta fondata su tale norma, motivo per l'annullamento e il rinvio.
Norma che disciplina la possibilità di pagamento rateale della pena pecuniaria sostitutiva; anch'essa era oggetto della richiesta del ricorrente e non è stata valutata dalla Corte d'appello nella motivazione impugnata.
Massime di principio
- La Corte deve esaminare e motivare espressamente ogni specifica richiesta del ricorrente contenuta nell'appello (anche quando si tratta della sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria); l'omissione costituisce vizio di motivazione rilevabile in cassazione.
- Se il ricorrente chiede la pena pecuniaria entro il limite di legge (es. un anno) e riduzioni o modalità di pagamento (art. 133-bis, 133-ter), il giudice di merito deve valutare e motivare in ordine alla possibilità concreta di applicazione di tali istituti.
- La Cassazione può annullare la sentenza solo nella parte interessata dall'omessa motivazione e rinviare per nuovo esame ad altra sezione, evitando di riesaminare il merito delle condanne non interessate dal vizio.
- Per ottenere il riesame sul punto della sostituzione, è necessario che la richiesta sia stata formulata chiaramente in appello; la mancata formulazione impedisce il controllo di legittimità su quella specifica questione.
- In situazioni analoghe la parte resistente (o il giudice di merito) dovrebbe specificare le ragioni del diniego della sostituzione della pena (es. incompatibilità con esigenze di prevenzione o segno di colpa) per evitare l'annullamento parziale per vizio di motivazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 27 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 12096/2025 del 27/03/2025
- Sentenza penale · 27 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 12099/2025 del 27/03/2025
- Sentenza penale · 27 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 12100/2025 del 27/03/2025
- Sentenza penale · 27 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 12101/2025 del 27/03/2025
- Sentenza penale · 27 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 12105/2025 del 27/03/2025
- Sentenza penale · 27 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 12106/2025 del 27/03/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →