Cassazione Penale, Sentenza n. 26028/2023 del 16/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 19/10/2021 con cui la Corte di appello di Brescia aveva revocato il beneficio dell'indulto concesso a Freri (per pena residua di 3 anni e multa di euro 1.600). Il ricorrente deduceva: (i) nullità dell'ordinanza per omesso avviso dell'udienza camerale al difensore di fiducia, ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c) e 179, comma 1, cod. proc. pen., poiché aveva nominato difensore di fiducia (avv. M. E. Cortellazzi) il 23/02/2021 e la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza era stata fatta invece al difensore d'ufficio; (ii) inosservanza dell'art. 1 legge n. 241 del 2006, in quanto il giudice avrebbe potuto e dovuto accertare l'esistenza di un motivo ostativo all'indulto già alla data della sentenza del 13/07/2017 e senza la dovuta verifica del fascicolo.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo. Dall'esame degli atti è emersa la nomina tempestiva e valida del difensore di fiducia (verbale e elezione di domicilio del 23/02/2021). La Corte ha richiamato il principio per cui l'omessa notifica dell'avviso di udienza al difensore di fiducia è nullità assoluta e insanabile anche se in udienza era presente un difensore d'ufficio. Ha altresì affermato che la nomina del difensore può essere valida anche se formalemente irregolare se desumibile per facta concludentia. In accoglimento del primo motivo la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata per nullità e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Brescia per il prosieguo; l'esame del secondo motivo è stato assorbito.
Norme richiamate
art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
L'omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza al difensore di fiducia costituisce nullità assoluta quando la sua presenza sia obbligatoria; tale nullità non è sanata dalla presenza di un difensore d'ufficio.
art. 179, comma 1 cod. proc. pen.
Conferma il regime delle nullità processuali: l'omesso avviso al difensore di fiducia rientra tra le nullità assolute che incidono sul diritto di difesa.
art. 127 e art. 666 cod. proc. pen.
Disposizioni in tema di modalità e notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale nel procedimento esecutivo; la relativa notifica deve essere effettuata al difensore di fiducia quando questi sia stato validamente nominato.
La nomina del difensore di fiducia è regolata formalmente dall'art. 96, ma la Corte ammette la validità della nomina anche se non rispettate tutte le formalità quando la volontà è desumibile per facta concludentia.
art. 97, comma 4 cod. proc. pen.
Prevista la possibilità di nomina di un difensore d'ufficio; tuttavia la designazione d'ufficio non può sostituire o ledere il diritto dell'imputato ad avere il difensore di sua scelta quando questo sia stato tempestivamente nominato.
Richiamato dal ricorrente come richiamo alla disciplina dell'indulto e dei relativi ostativi; la Corte però ha ritenuto assorbita la questione, non decidendone il merito a seguito dell'accoglimento per nullità procedurale.
art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (Cedu)
La Corte ha invocato il principio convenzionale del diritto alla difesa e alla scelta del proprio avvocato: la nomina fiduciaria tempestiva è parte del diritto alla difesa garantito dall'art. 6 CEDU.
Massime di principio
- La mancata notifica dell'avviso di udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato costituisce nullità assoluta e insanabile, anche se in udienza è presente un difensore d'ufficio.
- La nomina del difensore di fiducia è opponibile al giudice anche se non rispettate tutte le formalità formali, quando la volontà di nominare risulti in modo chiaro e documentato (facta concludentia, es. verbale con elezione di domicilio).
- Se sussiste una nullità per omessa notifica al difensore di fiducia, il provvedimento di revoca dell'indulto può essere annullato e gli atti rimessi all'autorità competente per il prosieguo; questioni sostanziali accessorie possono risultare assorbite.
- Nelle procedure esecutive è fondamentale documentare tempestivamente la nomina del difensore e la relativa elezione di domicilio e verificare che le notifiche processuali siano indirizzate al difensore scelto per evitare pregiudizio al diritto di difesa.
- Il ricorso per cassazione può ottenere l'annullamento per vizi processuali anche senza entrare nel merito sostanziale se il vizio in violazione dei diritti di difesa è ritenuto determinante.
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