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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13666/2022 del 08/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che ha respinto la sua richiesta di declaratoria della continuazione tra numerose condanne e la riconoscibilità della fungibilità della pena inflitta con sentenza del G.I.P. di Parma del 6/6/1991 per violazione dell'art. 80 d.P.R. 15/6/1959 n.393 (successivamente depenalizzato). Ha dedotto (1) vizio di motivazione nella valutazione dei presupposti della continuazione, sostenendo che la Corte d'appello ha trascurato elementi fattuali (dichiarazioni testimoniali, decisioni precedenti che avevano unificato reati) e ha sovrastimato la distanza temporale, la diversità delle sostanze e delle modalità esecutive; (2) inosservanza di norme processuali (art. 666 comma 5 c.p.p. e art. 186 disp. att. c.p.p.) per aver ritenuto impossibile verificare la pena relativamente al reato depenalizzato, nonostante la sentenza del G.I.P. fosse presente nel fascicolo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto le argomentazioni della Corte d'appello non viziate: la notevole distanza temporale tra gli episodi, la diversità delle modalità esecutive, la varietà delle sostanze e l'eterogeneità dei beni giuridici lesi hanno legittimamente indotto a escludere un disegno criminoso unitario e quindi la continuazione. La Corte ha anche ricordato che il giudice dell'esecuzione deve motivare se intende discostarsi dalla valutazione compiuta in sede di cognizione, cosa che è stata adeguatamente fatta. Sul secondo motivo ha dichiarato la censura generica: il ricorrente non ha dimostrato di avere effettivamente espuito la porzione di pena relativa alla contravvenzione depenalizzata, quindi la richiesta di fungibilità non poteva trovare accoglimento. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • d.P.R. 15 giugno 1959 n.393, art.80

    presente nel dispositivo di impugnazione come norma del reato originario, successivamente depenalizzato

    Si tratta del reato per il quale il ricorrente chiedeva la fungibilità della pena; la depenalizzazione ha reso necessario verificare se fosse stata scontata la parte di pena relativa alla contravvenzione

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina le istanze al giudice dell'esecuzione per il riconoscimento della continuazione tra più reati e che impone al giudice dell'esecuzione di considerare le valutazioni già svolte in sede cognitiva, motivando il discostamento

  • art. 666, comma 5, cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente in relazione all'onere documentale e processuale nell'ambito delle richieste al giudice dell'esecuzione; la Corte ha ritenuto la doglianza generica e non idonea a provare l'effettiva sussistenza della fungibilità

  • art. 186 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alle modalità di produzione degli atti e delle sentenze nel fascicolo; la Corte ha comunque ritenuto insufficiente la prova che la pena relativa al reato depenalizzato fosse stata effettivamente espunta

  • L. 27 dicembre 1956, n.1423, art.9

    Evocata come norma inerente ad alcune delle violazioni ritenute dal giudice di merito; la Corte ha valutato l'eterogeneità dei beni giuridici lesi come elemento contrario alla continuazione

  • Giurisprudenza: Sez.1, n.54106 del 24/3/2017 (Miele)

    Il giudice dell'esecuzione ... non può trascurare la valutazione già compiuta in sede cognitoria ... è tenuto a motivare la decisione di disattendere la valutazione del giudice della cognizione

    La Corte richiama il principio per affermare che il giudice dell'esecuzione ha l'obbligo di considerare le valutazioni del giudice della cognizione e di motivare il diverso apprezzamento; nel caso di specie la motivazione della Corte d'appello è stata ritenuta adeguata

Massime di principio

  • La maggiore distanza temporale tra reati, la diversità delle modalità esecutive, la varietà delle sostanze e l'eterogeneità dei beni giuridici lesi costituiscono indizi negativi rilevanti ai fini della continuazione e possono legittimamente portare al suo rifiuto
  • Il giudice dell'esecuzione deve tenere conto delle valutazioni già compiute in sede di cognizione; se intende discostarsene deve motivare espressamente il perché, ma può comunque ritenere non sussistente la continuazione quando le circostanze fattuali lo giustifichino
  • L'identità del "disegno criminoso" richiede una rappresentazione e deliberazione unitaria anche delle singole violazioni; un generico stile di vita illegale non equivale a un progetto criminoso unitario
  • Per ottenere la fungibilità di una pena relativa a reato poi depenalizzato è necessario provare concretamente quale porzione di pena era riferibile a tale reato e, se rilevante, che essa sia stata effettivamente espunta o scontata; l'omessa dimostrazione rende la richiesta inammissibile
  • Censure di carattere meramente rilette o generiche che chiedono una nuova valutazione delle prove non sono ammesse in sede di legittimità: occorre contestare profili di diritto o vizi motivazionali specifici

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