Sentenza del 08/07/2024 n. 18664 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro collegata alla registrazione del decreto ingiuntivo n. 7404/2016 del Tribunale di Milano. Il decreto ingiungeva ad A.A. e B.B. il pagamento di 3.494.295 euro; il credito era garantito da una scrittura privata del 9 aprile 2010, con la quale i debitori si erano obbligati a restituire un acconto e a versare complessivamente 4.250.000 euro. La Commissione tributaria regionale della Lombardia aveva accolto l’appello dell’Agenzia e confermato la validità dell’avviso, riformando la decisione di primo grado. Veronagest ha proposto cinque motivi di ricorso per cassazione: il primo contestava la carenza di motivazione dell’atto; il secondo deduceva la decadenza dell’Amministrazione dal potere di accertamento, perché l’avviso era stato emesso il 21 novembre 2017, oltre cinque anni dopo la data in cui la scrittura del 2010 avrebbe dovuto essere registrata. Gli ulteriori motivi sono stati assorbiti.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo: la CTR non aveva deciso sulla carenza di motivazione e Veronagest non aveva specificato né documentato che l’eccezione fosse stata riproposta in appello; inoltre, non aveva riprodotto il contenuto dell’avviso. Ha accolto il secondo motivo, ritenendo che, per una scrittura privata non autenticata soggetta a registrazione in termine fisso ma non registrata, il termine quinquennale di decadenza decorra da quando la registrazione avrebbe dovuto essere richiesta, non dalla successiva produzione o utilizzazione in giudizio. Poiché l’avviso del 21 novembre 2017 era stato emesso oltre cinque anni dalla scrittura del 9 aprile 2010, l’Agenzia era decaduta. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. La Corte ha cassato la sentenza della CTR e, decidendo nel merito, ha annullato l’avviso impugnato. L’Agenzia è stata condannata a pagare le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 12.000 euro per compensi, oltre al 15% per spese forfettarie e agli accessori di legge; le spese dei giudizi di merito sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 76, primo comma, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Il termine previsto a pena di decadenza per richiedere l'imposta di registro in relazione ad un contratto scritto non autenticato, e non registrato, decorre dal momento in cui esso avrebbe dovuto registrarsi e non dalla sua successiva eventuale utilizzazione.
Per la scrittura privata non autenticata soggetta a registrazione in termine fisso ma non registrata, il termine quinquennale per l’esercizio del potere di accertamento decorre dalla scadenza del termine entro cui la registrazione avrebbe dovuto essere richiesta. La successiva utilizzazione della scrittura, anche in giudizio, non sposta il dies a quo.
Art. 6 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
In tema di imposta di registro, nel caso di scrittura privata non autenticata soggetta a registrazione in termine fisso, ma non registrata, il termine quinquennale di decadenza dell'amministrazione dalla potestà accertativa trova esclusiva disciplina nel primo comma dell'art. 76 del D.P.R. n. 131 del 1986, individuandosi il relativo dies a quo nel giorno in cui avrebbe dovuto essere richiesta la registrazione della stessa scrittura privata, dovendosi escludere che la produzione in giudizio di quest'ultima costituisca, ai fini della decadenza, il caso d'uso previsto dall'art. 6 del D.P.R. n. 131 del 1986.
La produzione in giudizio della scrittura non costituisce, ai fini del termine di decadenza, un caso d’uso che faccia decorrere un nuovo termine: in questa fattispecie la decadenza è regolata esclusivamente dall’art. 76, con decorrenza dal momento in cui la registrazione era dovuta.
Art. 360, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile
La disposizione è indicata quale parametro processuale dei motivi di ricorso per cassazione proposti per violazione di legge; il primo motivo è stato dichiarato inammissibile, mentre il secondo è stato accolto.
Massime di principio
- Quando una scrittura privata non autenticata è soggetta a registrazione in termine fisso e non viene registrata, il termine quinquennale di decadenza dell’Amministrazione decorre da quando la registrazione avrebbe dovuto essere richiesta, non dal momento in cui la scrittura viene successivamente utilizzata o prodotta in giudizio.
- La successiva produzione della scrittura in un procedimento giudiziario non trasforma la fattispecie in un caso d’uso rilevante per spostare la decorrenza della decadenza prevista per l’accertamento.
- In cassazione, una censura relativa a un punto non esaminato dal giudice d’appello può risultare inammissibile se il ricorrente non indica e documenta di aver riproposto la questione in appello; occorre inoltre riportare in modo pertinente il contenuto dell’atto impugnato quando la censura ne denuncia la carenza di motivazione.
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