Ordinanza n. 505/2026 - Roma, Sezione 4B
per l’annullamento - della Graduatoria Provinciale per le Supplenze (GPS) per la provincia di Nuoro valida per l’anno scolastico 2023/2024, nella parte in cui dispone l’inserimento dei ricorrenti nelle fasce aggiuntive 1C e 1D, in quanto possessori di abilitazione all’insegnamento o specializzazione sul sostegno conseguita all’estero, a non ancora munita del riconoscimento da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito; - del Decreto Ministeriale 15 giugno 2023 n. 119, avente ad oggetto: “Procedura straordinaria in attuazione dell’articolo 5, commi da 5 a 17, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44”, nella parte in cui prevede l’inserimento dei ricorrenti nelle fasce aggiuntive 1C e 1D, in quanto possessori di abilitazione all’insegnamento o specializzazione sul sostegno conseguita all’estero, a non ancora munita del riconoscimento da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito, e ne inibisce l’accesso al ruolo (anche mediante la c.d. “call veloce” di cui dell’articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019 n. 159), e segnatamente all’art. 2, comma 2, laddove dispone “La presente procedura non si applica a coloro che sono inclusi nella prima fascia delle GPS o negli elenchi aggiuntivi per i posti di sostegno con riserva di riconoscimento del titolo di specializzazione conseguito all’estero”; - della Circolare Ministeriale 19 luglio 2023 prot. n. 43440 che detta istruzioni operative sulla formazione delle GPS per l’Anno Scolastico 2023/2024, e segnatamente al punto 2 nella parte in cui è scritto “coloro che sono inclusi nella prima fascia delle GPS o nel relativo elenco aggiuntivo con riserva di riconoscimento del titolo di abilitazione, ovvero di specializzazione sul sostegno, conseguito all’estero sono inclusi in un secondo elenco aggiuntivo”; - dell’Avviso del Ministero dell’Istruzione e del Merito prot. 44017 del 20 luglio 2023 di apertura delle funzioni telematiche per la c.d. Call veloce per l’anno scolastico 2023-2024, nella parte in cui preclude ai ricorrenti la presentazione delle istanze di partecipazione alla immissione in ruolo; - di ogni altro atto precedente o successivo, comunque connesso con i provvedimenti impugnati, ivi compreso, per quanto di ragione, il precedente D.M. 6 maggio 2022 n. 112 che disciplina la formazione e l’utilizzo delle GPS per il biennio 2022 – 2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Graduatoria provinciale per le supplenze della provincia di Nuoro per l'anno scolastico 2023/2024, nonché gli atti ministeriali e amministrativi che collocano i ricorrenti nelle fasce aggiuntive 1C e 1D e precludono l'accesso alla procedura di immissione in ruolo mediante call veloce
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la graduatoria provinciale per le supplenze della provincia di Nuoro, il decreto ministeriale n. 119 del 15 giugno 2023, la circolare ministeriale n. 43440 del 19 luglio 2023, l'avviso ministeriale n. 44017 del 20 luglio 2023 e, per quanto di ragione, il precedente decreto ministeriale n. 112 del 6 maggio 2022. Contestano, in particolare, l'inserimento nelle fasce aggiuntive 1C e 1D dei docenti muniti di abilitazione all'insegnamento o specializzazione sul sostegno conseguita all'estero ma non ancora riconosciuta dal Ministero, nonché la conseguente esclusione dalla procedura di accesso al ruolo, anche mediante la cosiddetta call veloce. Nel ricorso introduttivo hanno chiesto di essere autorizzati a integrare il contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami, in ragione dell'elevato numero dei controinteressati e della prevedibile difficoltà di reperirne gli indirizzi.
La decisione
Il TAR non ha definito nel merito le censure rivolte contro la graduatoria e gli atti ministeriali. Rilevato l'elevato numero dei controinteressati e le difficoltà prevedibili nel reperimento dei loro indirizzi, ha autorizzato l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 c.p.a. L'amministrazione dovrà pubblicare sui propri siti istituzionali, nonché su quelli degli Uffici scolastici regionali interessati, un sunto del ricorso, gli atti impugnati e l'elenco dei controinteressati entro il termine perentorio di 20 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. I ricorrenti dovranno depositare la prova dell'avvenuta pubblicazione entro 10 giorni dalla pubblicazione. L'inosservanza del termine perentorio è espressamente sanzionata con l'improcedibilità del ricorso.
Norme richiamate
Consente, nell'ambito del giudizio amministrativo, modalità di instaurazione o integrazione del contraddittorio adeguate alla pluralità delle parti coinvolte.
Costituisce la base normativa per disporre l'integrazione del contraddittorio; nel caso concreto il TAR ne ha autorizzato l'esecuzione mediante notificazione per pubblici proclami.
Massime di principio
- Quando il giudizio amministrativo coinvolge un numero elevato di controinteressati e il reperimento dei loro indirizzi presenta prevedibili difficoltà, il giudice può autorizzare l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 c.p.a.
- L'autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami può essere subordinata alla pubblicazione sui siti istituzionali dell'amministrazione interessata di un sunto del ricorso, degli atti impugnati e dell'elenco dei controinteressati, con fissazione di termini perentori per l'adempimento e per il deposito della relativa prova.
- L'omessa esecuzione, entro il termine perentorio stabilito dal giudice, delle modalità di integrazione del contraddittorio comporta l'improcedibilità del ricorso.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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