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Cassazione Penale, Ordinanza n. 26793/2025 del 22/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando quindi la decisione di merito quanto al trattamento sanzionatorio. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano, deducendo un unico motivo: vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, ritenuto troppo severo. La doglianza riguardava quindi esclusivamente la misura della pena e la sua asserita eccessività. La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che la determinazione della pena, inclusa la fissazione della pena base e la graduazione degli aumenti e delle diminuzioni per circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo se la motivazione presenti contraddizioni o manifeste illogicità, qui non dedotte né riscontrabili.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p.

    Il vizio di motivazione, quando riguarda la pena, è scrutinabile solo nei limiti della manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La determinazione della pena e la scelta della pena base, nonché gli aumenti e le diminuzioni per circostanze, appartengono alla discrezionalità del giudice di merito.
  • In sede di legittimità, la censura sulla misura della pena è ammissibile solo se la motivazione della sentenza impugnata presenti contraddizioni o manifeste illogicità specificamente dedotte.
  • La mera allegazione dell'eccessività della pena, senza indicare vizi logici della motivazione, integra un motivo manifestamente infondato e comporta l'inammissibilità del ricorso.
  • L'inammissibilità del ricorso determina la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma stabilita in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

Testo integrale

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