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Ordinanza

Ordinanza n. 523/2026 - Napoli, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, a) della determinazione del direttore generale di SORESA n. 357 del 15.12.2025, recante l’aggiudicazione della gara per l'affidamento del servizio di “raccolta differenziata, trasporto a recupero e/o smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed altri servizi di igiene urbana del Comune di Somma Vesuviana (Na) per anni 5”, CIG: B6DECB757E, in favore della Langella Mario S.r.l., nonché di tutti i verbali di gara e, in subordine, di tutti gli atti e i provvedimenti relativi alla procedura di gara, ivi compresi il bando di gara, il disciplinare di gara, il capitolato di gara, il piano industriale, la tabella dei criteri di valutazione dell’offerta tecnica e tutti gli atti prodromici alla procedura adottati dal Comune di Somma Vesuviana; b) di tutti i provvedimenti connessi e consequenziali, che incidano sfavorevolmente sulla sfera giuridico-soggettiva della ricorrente; e per la declaratoria di inefficacia del contratto di appalto eventualmente stipulato con l’aggiudicataria, nonché per la conseguente condanna della stazione appaltante al risarcimento del danno in forma specifica, mediante riammissione alla gara e conseguente aggiudicazione dell’appalto alla ricorrente con subentro nel predetto contratto.

Giustizia amministrativa202600509

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione della gara quinquennale per il servizio di raccolta differenziata, trasporto e gestione dei rifiuti solidi urbani e di igiene urbana del Comune di Somma Vesuviana in favore dell’operatore economico controinteressato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’impresa ricorrente ha impugnato, con ricorso principale e motivi aggiunti, l’aggiudicazione disposta da SO.RE.SA. in favore dell’operatore economico controinteressato, chiedendo anche la sospensione cautelare degli atti, la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato e il risarcimento in forma specifica mediante riammissione alla gara, aggiudicazione e subentro. Nel giudizio è stato inoltre proposto ricorso incidentale dalla società aggiudicataria. Il testo dell’ordinanza non espone i singoli motivi di illegittimità dedotti dalla ricorrente né quelli del ricorso incidentale.

La decisione

Il TAR non ha esaminato nel merito i motivi del ricorso principale, dei motivi aggiunti o del ricorso incidentale e non ha formulato una valutazione espressa sul fumus boni iuris. Ha ritenuto che, poiché il contratto con l’aggiudicataria è stato stipulato e l’affidamento ha durata quinquennale, le esigenze cautelari possano essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita definizione del giudizio nel merito, già prevista dal rito speciale sugli appalti pubblici. Ha quindi fissato l’udienza pubblica per la trattazione di merito al 20 maggio 2026, rinviando la regolazione delle spese alla decisione definitiva.

Norme richiamate

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    le esigenze cautelari ... siano adeguatamente tutelabili mediante la sollecita definizione del giudizio nel merito

    Consente al giudice, quando la tutela cautelare può essere assicurata dalla rapida fissazione dell’udienza di merito, di adottare tale misura organizzatoria in luogo della sospensione degli atti impugnati.

  • art. 120 c.p.a.

    rito speciale in tema di appalti pubblici

    Il rito speciale appalti giustifica la sollecita trattazione della controversia nel merito quale modalità di tutela delle esigenze cautelari.

Massime di principio

  • Quando, dopo la proposizione del ricorso cautelare in materia di appalti pubblici, il contratto sia stato stipulato e la controversia riguardi un affidamento di durata significativa, il giudice può ritenere adeguatamente tutelabili le esigenze cautelari mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito, senza sospendere gli atti impugnati.
  • La fissazione ravvicinata dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. non comporta una decisione anticipata sulla fondatezza dei motivi di ricorso o del ricorso incidentale.

Come è indicizzato

MaterieRito appalti e sorte del contrattoAggiudicazione, revoca e annullamento della garaTutela cautelare
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

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