Cassazione Penale, Ordinanza n. 10182/2025 del 13/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi con ordinanza de plano ex art. 610, comma 5-bis, c.p.p. e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, oltre al versamento di euro 4.000 complessivi in favore della Cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa per l'evidente inammissibilità dell'impugnazione.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Due imputati hanno proposto con un unico atto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale che aveva applicato loro la pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. I ricorsi, per come riassunti nell'ordinanza, lamentavano l'omessa motivazione sul trattamento sanzionatorio e sull'esclusione della contestata recidiva. La Corte rileva però che, contro la sentenza di patteggiamento, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per motivi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; le censure dedotte non rientravano in tali limiti.
Norme richiamate
disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti, oggetto della sentenza impugnata.
solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione fra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed alla illegalità della pena o della misura di sicurezza
delimita in modo tassativo i motivi di ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento.
consente la declaratoria di inammissibilità con ordinanza senza discussione camerale nei casi previsti.
prevede la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in caso di inammissibilità colpevole, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta, il ricorso per cassazione è ammissibile solo nei casi espressamente previsti dalla legge; non sono deducibili censure sul merito del trattamento sanzionatorio o sulla motivazione della sentenza, salvo che integrino illegalità della pena o altri vizi tipizzati.
- L'omessa motivazione sul trattamento sanzionatorio o sull'esclusione della recidiva non è, di per sé, motivo deducibile avverso il patteggiamento se non si traduce in uno dei vizi tassativi consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
- Quando l'inammissibilità del ricorso è evidente, la Corte può dichiararla con ordinanza de plano; l'inammissibilità comporta la condanna alle spese e, in presenza di colpa, anche al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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