Cassazione Penale, Sentenza n. 38849/2024 del 22/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile il suo appello contro la sentenza del Tribunale di Verona del 16/09/2022, sostenendo che nel corso del giudizio di primo grado era stato dichiarato assente e che il dispositivo della sentenza gli era stato notificato il 6/02/2023; da tale notifica, secondo il ricorrente, avrebbe dovuto decorrere il termine per proporre appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha affermato che l'imputato dichiarato assente non ha diritto alla notifica del dispositivo della sentenza; la norma che prevedeva tale notifica per il contumace (art. 548, comma 3) è stata modificata con la legge 28/04/2014, n. 67 e non si applica più all'istituto dell'assenza. La giurisprudenza della Corte di legittimità (Sez. U. n. 698/2019 e successivi precedenti di merito) ha stabilito che la decorrenza del termine per impugnare in caso di assenza inizia dalla lettura in udienza della motivazione contestuale; eventuali notifiche effettuate comunque non producono effetto sulla decorrenza del termine. Per questi motivi l'ordinanza impugnata è stata confermata e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norme richiamate
Riferito come criterio per valutare la tempestività dell'appello; la Corte ritiene che, nel caso in esame, il termine per proporre appello era già decorso rispetto alla data di deposito dell'atto d'appello.
art. 548 cod. proc. pen., comma 3
La norma che prevedeva la notifica del dispositivo al contumace è stata modificata dopo l'abrogazione dell'istituto della contumacia; pertanto non è più applicabile all'imputato dichiarato assente e non impone la notifica del dispositivo nel caso di assenza.
art. 548 cod. proc. pen., comma 2
Richiamato dalla giurisprudenza come ipotesi di eccezione in cui, pur nella assenza, può sussistere una forma di comunicazione prevista; tuttavia non è stata ravvisata nel caso in esame una comunicazione idonea a far decorrere un diverso termine.
Ha abrogato l'istituto della contumacia e introdotto l'istituto dell'assenza; tale riforma ha determinato che il regime delle notifiche e della decorrenza dei termini sia diverso rispetto al passato, escludendo la notifica del dispositivo all'imputato assente.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Applicato per condannare il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consequenziali al rigetto del ricorso.
Sez. U, n. 698 del 24/10/2019 (Sinito)
Giurisprudenza di legittimità che ha affermato che, a differenza della contumacia, la sentenza di condanna non deve essere notificata per estratto all'imputato dichiarato assente; principio esteso in motivazione anche al giudizio ordinario.
Sez. 3, n. 37391 del 16/09/2021 (Romani) e successive ordinanze (es. Sez. 7, n. 19001/2024; Sez. 7, n. 39805/2023; Sez. 7, n. 26710/2023)
Confermano che la sentenza emessa nei confronti dell'imputato assente non deve essere notificata e che il termine per impugnare decorre dalla lettura in udienza della motivazione contestuale; eventuali notifiche non incidono sulla decorrenza del termine.
Sez. 5, Sentenza n. 4455 del 14/11/2019 (Mustafa)
Ha ritenuto che la notifica effettuata a un imputato assente non produca effetti sulla decorrenza del termine per impugnare; il termine resta ancorato alla lettura della motivazione contestuale.
Massime di principio
- Se l'imputato è dichiarato assente (istituto introdotto dalla legge 28/04/2014, n. 67), non sussiste il diritto automatico alla notifica del dispositivo della sentenza: la notifica del dispositivo non è più prevista come regola per l'assente.
- La decorrenza del termine per proporre appello contro una sentenza pronunciata con motivazione contestuale si calcola a partire dalla lettura in udienza della motivazione contestuale, anche se l'imputato è assente.
- Se, nonostante quanto sopra, la notifica del dispositivo viene comunque effettuata, tale notifica non produce effetti utili sulla decorrenza del termine per impugnare; quindi non è possibile far decorrere un termine ex novo dalla data di tale notifica.
- Occorre distinguere sempre tra l'istituto della contumacia (ormai abrogato) e l'istituto dell'assenza: norme e conseguenze processuali (notifiche, decorrenza termini) sono diverse.
- In situazioni in cui l'imputato sostenga di non essere stato informato della sentenza, valutare se ricorrono ipotesi eccezionali previste dall'ordinamento (ad es. specifiche previsioni dell'art. 548, comma 2) che possano giustificare una diversa decorrenza dei termini; in assenza di tali ipotesi la giurisprudenza tende a far decorrere il termine dalla lettura in udienza.
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