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Sentenza

Sentenza n. 1642/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione quinta, n. 536 del 2024, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202402486

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rinnovo della licenza di porto d'armi per difesa personale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (titolare di porto d'armi)

Prevale il privato

La controversia

L'interessato aveva impugnato il diniego prefettizio di rinnovo del porto d'armi per difesa personale, motivato dalla mancata dimostrazione di un bisogno concreto di circolare armato. L'Amministrazione aveva ritenuto non sufficienti la movimentazione di denaro contante, l'attività di socio e coadiutore di un'armeria e la collaborazione con l'Autorità giudiziaria quale consulente in materia di armi. Il TAR aveva respinto il ricorso, ritenendo che l'art. 42 T.U.L.P.S. richiedesse la prova di una specifica situazione di pericolo e che l'attività professionale, il contesto criminale e la consistenza degli interessi patrimoniali non fossero sufficienti; aveva inoltre escluso la rilevanza di documentazione prodotta soltanto in giudizio e successiva al provvedimento. In appello, l'interessato ha dedotto l'erroneità della sentenza, sostenendo che nulla fosse mutato rispetto ai precedenti rinnovi, intervenuti per circa dieci anni, e che l'esercizio dell'attività di vendita di armi in un comune caratterizzato da elevata criminalità rendesse irragionevole il diniego. Ha denunciato anche la violazione dei principi di ragionevolezza, degli artt. 3 e 97 Cost. e dell'art. 52 c.p.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello e riformato la sentenza di primo grado. Pur riconoscendo che l'Autorità di pubblica sicurezza dispone di un'ampia discrezionalità nell'individuare le ragioni ostative alla detenzione e al porto di armi, il Collegio ha ritenuto il diniego carente di adeguata motivazione, perché fondato su motivazioni stereotipe e non confrontato con la specifica posizione dell'interessato. In particolare, il provvedimento non considerava che l'appellante aveva esercitato per lungo tempo la medesima attività ed era stato autorizzato senza soluzione di continuità al porto dell'arma, né indicava rilievi o inadempienze relativi alla custodia delle armi. Il Consiglio di Stato ha inoltre ritenuto che l'attività esercitata sottendesse ictu oculi un rischio implicito, idoneo a concorrere alla dimostrazione del bisogno di portare l'arma. Ne deriva che, in caso di rinnovo, il precedente rilascio non determina un diritto alla prosecuzione del titolo, ma impone all'Amministrazione una ponderata valutazione dell'eventuale mutamento delle circostanze di fatto e un'adeguata attualizzazione della motivazione. Il provvedimento è stato annullato ai soli fini del riesame, senza attribuzione automatica della licenza. Le spese del grado sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 42 T.U.L.P.S.

    Il porto d'armi per difesa personale è subordinato alla valutazione dell'Autorità di pubblica sicurezza circa la sussistenza di un dimostrato bisogno; tale valutazione deve essere concreta, adeguatamente motivata e aggiornata rispetto alle circostanze rilevanti.

  • artt. 3 e 97 Cost.

    Sono richiamati dall'appellante a sostegno delle censure di irragionevolezza e violazione dei principi di buon andamento e imparzialità; il Consiglio di Stato accoglie il gravame per l'inadeguatezza della motivazione e della valutazione amministrativa.

  • art. 52 c.p.

    È richiamato dall'appellante in relazione alla funzione di difesa personale, ma la decisione non sviluppa una specifica interpretazione della disposizione.

Massime di principio

  • Nel procedimento di rinnovo di una licenza di porto d'armi per difesa personale, l'ampia discrezionalità dell'Autorità di pubblica sicurezza non esonera dall'obbligo di una motivazione concreta, individualizzata e non stereotipa circa la sussistenza o l'insussistenza del dimostrato bisogno.
  • Il precedente rilascio o rinnovo del porto d'armi non attribuisce un diritto alla conservazione del titolo, ma il diniego di un ulteriore rinnovo deve confrontarsi con le circostanze che avevano giustificato il rilascio e indicare, ove rilevante, il mutamento della situazione di fatto o delle ragioni valutative.
  • La tipologia dell'attività professionale può concorrere alla dimostrazione del bisogno di portare un'arma quando, per le sue caratteristiche e per il contesto concreto in cui è esercitata, sottenda obiettivamente un rischio implicito.
  • Nel riesaminare una domanda di rinnovo, l'Amministrazione deve attualizzare la valutazione e considerare la condotta tenuta durante il precedente periodo di autorizzazione, inclusa l'eventuale assenza di rilievi o inadempienze nella custodia delle armi.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaMotivazione del provvedimento
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazionePonderazione degli interessi e interesse pubblicoProporzionalità e ragionevolezza

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