Parere n. 921/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto da -OMISSIS- S.r.l. contro l’Agenzia delle accise, dogane e monopoli – Direzione territoriale III – Veneto e Friuli Venezia Giulia e nei confronti di -OMISSIS- per l’annullamento della determinazione direttoriale prot. n. 775/ru dell’11 gennaio 2022 di chiusura per 25 giorni dell’esercizio commerciale sito in -OMISSIS-, via -OMISSIS- n. 29/f.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione della determinazione direttoriale prot. n. 775/RU dell’11 gennaio 2022, recante la chiusura per 25 giorni di un esercizio commerciale per detenzione di tabacchi lavorati di contrabbando
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
La società ricorrente ha chiesto l’annullamento della misura amministrativa di chiusura dell’esercizio, deducendo: l’assenza di prova del collegamento tra la società e i 1.157 pacchetti di tabacco da masticare rinvenuti presso il locale, oltre alla limitata riferibilità dei restanti 267 pacchetti; l’omessa comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio; l’eccessività e l’insufficienza di motivazione della durata di 25 giorni, anche per mancata verifica del peso effettivo della merce; l’assenza di analisi chimico-fisiche e descrittive idonee a dimostrare che la sostanza sequestrata fosse tabacco da masticare del tipo indicato. È stata inoltre proposta istanza cautelare di sospensione dell’esecuzione del provvedimento.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso infondato e ha esaminato congiuntamente le censure. Il verbale di sequestro e perquisizione della Guardia di finanza, quale atto pubblico assistito da fede privilegiata per i fatti attestati come compiuti o percepiti dai verbalizzanti, conserva efficacia probatoria fino alla proposizione vittoriosa della querela di falso o all’accertamento penale della falsità, circostanze non verificatesi. È risultato pacifico il rinvenimento nel locale di 267 pacchetti, mentre anche i due sacchi contenenti ulteriori 1.157 pacchetti erano stati rinvenuti presso il medesimo esercizio e tale circostanza non era stata adeguatamente contestata o smentita. L’art. 5, comma 1, della legge n. 50/1994 consente la chiusura dell’esercizio quale misura amministrativa ulteriore e accessoria anche in caso di mera detenzione di tabacchi lavorati in violazione della disciplina sul contrabbando; la misura ha natura reale, incidendo sull’uso dei locali e dell’autorizzazione commerciale, e non richiede che l’illecito sia contestato personalmente al titolare. L’assenza del titolare al momento dell’accesso non è decisiva, né lo è il fatto che la contestazione penale o amministrativa sia stata riferita a un dipendente o collaboratore, prevalendo il dato obiettivo dell’infrazione riscontrata. La durata di 25 giorni, collocata entro il limite legale da cinque giorni a un mese, non è apparsa manifestamente illogica, arbitraria, irragionevole o sproporzionata in rapporto all’ingente quantità sequestrata. Le contestazioni sul peso e sulla natura della sostanza sono state ritenute generiche, perplesse e prive di elementi indiziari di supporto. Infine, il verbale integrativo del 17 dicembre 2021 aveva portato il titolare a conoscenza della conseguenza amministrativa prevista dall’art. 5, comma 1, della legge n. 50/1994, sicché la censura relativa alla mancata partecipazione procedimentale è stata respinta. L’istanza cautelare è stata assorbita, anche perché la sanzione risultava già scontata.
Osservazioni
Primo motivo - Prova dell’infrazione e riferibilità al titolare
Il motivo è infondato. Il verbale di sequestro e perquisizione della Guardia di finanza è atto pubblico dotato di fede privilegiata per quanto attestato dai verbalizzanti. In assenza di querela di falso accolta o di sentenza penale che ne abbia dichiarato la falsità, il verbale conserva efficacia probatoria. La misura di chiusura può essere applicata anche se l’illecito è contestato a un dipendente o collaboratore, poiché rileva il dato obiettivo della detenzione di tabacchi di contrabbando nel locale. Il verbale integrativo del 17 dicembre 2021 ha inoltre informato il titolare della conseguenza amministrativa prevista dalla legge.
Secondo motivo - Durata della chiusura e quantità del tabacco sequestrato
Il motivo è infondato e, quanto alle contestazioni sul quantitativo, generico e perplesso. La quantità complessiva di 56,960 kg risultava dal verbale e non era stata adeguatamente contestata con elementi di supporto. La durata di 25 giorni, compresa tra il minimo di cinque giorni e il massimo di un mese stabiliti dall’art. 5, comma 1, della legge n. 50/1994, non è manifestamente illogica, arbitraria, irragionevole o sproporzionata.
Terzo motivo - Mancanza di analisi della sostanza sequestrata
Il motivo è inammissibile per genericità e perplessità, non essendo stato indicato alcun elemento, neppure indiziario, idoneo a mettere in dubbio che la sostanza sequestrata fosse tabacco da masticare del tipo indicato e di origine pakistana.
Istanza cautelare
La domanda di sospensione è stata assorbita dal rigetto del ricorso e, comunque, dalla circostanza riferita dall’amministrazione e non contestata dalla ricorrente che la sanzione era già stata scontata.
Norme richiamate
art. 291-bis d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43
La detenzione dei tabacchi oggetto del sequestro è stata ricondotta alla fattispecie penale di contrabbando.
art. 5, comma 1, legge 18 gennaio 1994, n. 50
ove all'interno di esercizi commerciali o di esercizi pubblici sia contestata nei confronti dei titolari o di loro coadiuvanti o dipendenti la detenzione o la cessione di tabacchi lavorati in violazione delle disposizioni del citato testo unico approvato con D.P.R. n. 43 del 1973, e successive modificazioni, o di altre leggi speciali in materia, ovvero la cessione abusiva di tabacchi lavorati in violazione della L. 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, in aggiunta alle specifiche sanzioni previste è disposta, dal Ministro delle finanze o per sua delega, la chiusura dell'esercizio ovvero la sospensione della licenza o dell'autorizzazione dell'esercizio per un periodo non inferiore a cinque giorni e non superiore ad un mese
La disposizione introduce una misura amministrativa ulteriore e accessoria rispetto alle sanzioni per il contrabbando, applicabile anche alla mera detenzione di tabacchi lavorati illeciti nei locali dell’esercizio. La misura ha natura reale e la discrezionalità amministrativa riguarda principalmente la determinazione della durata, entro i limiti legali.
Il verbale di sequestro redatto dalla polizia giudiziaria in situazione d’urgenza conserva efficacia probatoria anche in ambito amministrativo, purché siano rispettati l’iter di convalida e gli obblighi di consegna o avviso all’interessato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
La disposizione è richiamata quale base per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
art. 9, paragrafo 1, regolamento (UE) 2016/679
La disposizione è richiamata, unitamente all’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- La chiusura o sospensione dell’autorizzazione di un esercizio prevista dall’art. 5, comma 1, della legge n. 50/1994 costituisce una misura amministrativa ulteriore e accessoria rispetto alle sanzioni penali o amministrative previste per il contrabbando di tabacchi lavorati.
- La misura di cui all’art. 5, comma 1, della legge n. 50/1994 può essere applicata anche in presenza della mera detenzione, all’interno di un esercizio commerciale, di tabacchi lavorati detenuti in violazione della legge, senza che sia necessario dimostrare la vendita o la cessione della merce.
- La natura reale della misura di chiusura fa sì che essa incida sull’uso dei locali e sull’autorizzazione commerciale, sicché la sua applicazione non dipende necessariamente dalla personale imputabilità dell’illecito al titolare, né dalla sua presenza fisica al momento dell’accertamento.
- Il verbale di sequestro redatto dalla polizia giudiziaria fa fede privilegiata delle attività compiute e dei fatti percepiti dai verbalizzanti e conserva tale efficacia anche nel procedimento amministrativo fino all’accoglimento della querela di falso o a un diverso accertamento giudiziale.
- Nella determinazione della durata della chiusura, l’amministrazione esercita una discrezionalità sindacabile solo per manifesta illogicità, arbitrarietà, irragionevolezza o sproporzione; una durata compresa nei limiti legali e correlata all’entità della merce sequestrata non è illegittima per il solo fatto di essere elevata.
Chiusura di un esercizio commerciale per detenzione di tabacchi di contrabbando
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da una società esercente attività commerciale contro la determinazione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli che aveva disposto la chiusura del locale per 25 giorni, ai sensi dell’art. 5, comma 1, della legge n. 50/1994.
Premesse e accertamenti
La Guardia di finanza aveva constatato la consegna presso l’esercizio di due sacchi contenenti 1.157 pacchetti di tabacco da masticare di origine pakistana, per 46,280 kg. Nel locale erano inoltre stati rinvenuti 267 pacchetti dello stesso prodotto, per 10,680 kg. La quantità complessiva sequestrata era quindi pari a 1.424 pacchetti e 56,960 kg.
A seguito dell’accertamento e del successivo verbale integrativo, l’amministrazione aveva disposto la chiusura del locale per 25 giorni. La società aveva impugnato il provvedimento deducendo carenza di prova, mancata comunicazione di avvio del procedimento, difetto di motivazione sulla durata e mancata verifica della natura e del peso della sostanza.
Contraddittorio nel procedimento consultivo
La Sezione ha preliminarmente rilevato che il contraddittorio era stato rispettato. La relazione istruttoria dell’amministrazione era stata trasmessa alla ricorrente all’indirizzo indicato nel ricorso; la società non aveva presentato osservazioni o controdeduzioni.
Valore probatorio del verbale di sequestro
Il Consiglio di Stato ha attribuito rilievo decisivo al verbale di sequestro e perquisizione della Guardia di finanza, qualificato come atto pubblico assistito da fede privilegiata per i fatti che i militari dichiarano di avere accertato e compiuto.
In mancanza di una querela di falso accolta o di una sentenza penale che avesse accertato la falsità del verbale, le relative risultanze non potevano essere superate da contestazioni generiche. Il rinvenimento dei 267 pacchetti era pacifico; inoltre, i due sacchi contenenti gli ulteriori 1.157 pacchetti erano stati rinvenuti presso il medesimo esercizio e tale circostanza non era stata adeguatamente contestata o smentita.
Natura e presupposti della misura di chiusura
L’art. 5, comma 1, della legge n. 50/1994 prevede, oltre alle specifiche sanzioni, la chiusura dell’esercizio o la sospensione della licenza o autorizzazione da cinque giorni a un mese quando, nei locali commerciali o pubblici, sia contestata ai titolari, coadiuvanti o dipendenti la detenzione o cessione di tabacchi lavorati in violazione della disciplina sul contrabbando.
Secondo la giurisprudenza richiamata, la chiusura è una misura amministrativa ulteriore e accessoria, con effetti reali. Essa colpisce il cattivo uso dei locali e dell’autorizzazione commerciale e mira anche a evitare che il mutamento della gestione dell’esercizio eluda il potere sanzionatorio.
La misura può quindi essere applicata anche per la mera detenzione di quantitativi di tabacchi non riconducibili a un immediato fabbisogno delle persone che lavorano nel locale. Non è necessario che l’illecito sia personalmente contestato al titolare o che questi sia presente durante l’accesso.
Valutazione dei motivi di ricorso
- Riferibilità dell’illecito: l’assenza del titolare al momento del sequestro e la contestazione riferita a un dipendente o collaboratore non impediscono l’applicazione della misura, poiché prevale il dato obiettivo dell’infrazione riscontrata nel locale.
- Durata della chiusura: la durata di 25 giorni rientra nel limite legale da cinque giorni a un mese. In rapporto all’ingente quantità sequestrata, non è risultata manifestamente illogica, arbitraria, irragionevole o sproporzionata.
- Peso e natura della sostanza: le contestazioni relative all’effettivo quantitativo e alla qualificazione della sostanza come tabacco da masticare sono state giudicate generiche, perplesse e prive di elementi, anche solo indiziari, a loro sostegno.
- Partecipazione procedimentale: il verbale integrativo del 17 dicembre 2021 aveva informato il titolare della conseguenza amministrativa prevista dall’art. 5, comma 1, della legge n. 50/1994. La relativa censura è stata pertanto respinta.
Conclusioni
La Sezione ha espresso parere per il rigetto del ricorso. L’istanza cautelare è stata assorbita, anche perché l’amministrazione aveva riferito, senza contestazioni della ricorrente, che la sanzione era già stata eseguita.
Il parere dispone infine l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare le parti, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679.
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