Parere n. 919/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Quesito in ordine alla possibilità di riconoscere il beneficio economico derivante dall’applicazione dell’art. 2052 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 al personale contrattualizzato dell’Amministrazione civile del Ministero dell’interno.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialePossibilità di riconoscere al personale contrattualizzato dell’Amministrazione civile dell’interno il beneficio economico previsto dall’art. 2052 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per il servizio militare di leva
Esito
La questione giuridica
Il Ministero dell’interno ha chiesto se il beneficio previsto dall’art. 2052 del Codice dell’ordinamento militare, originariamente introdotto dall’art. 20 della legge n. 958 del 1986 e interpretato autenticamente dall’art. 7 della legge n. 412 del 1991, possa ancora essere riconosciuto al personale contrattualizzato dell’Amministrazione civile dell’interno ai fini dell’inquadramento e del trattamento economico. Il quesito è sorto in relazione all’accoglimento, nel 2016, di due istanze di dipendenti che avevano chiesto la valutazione economica del servizio militare di leva, con attribuzione di un incremento retributivo pari all’1,25% dello stipendio. Gli atti erano stati restituiti senza visto dall’Ufficio centrale del bilancio, sulla base dell’inapplicabilità del beneficio dopo il superamento della progressione economica per classi e scatti. Il Ministero ha rappresentato l’esistenza di orientamenti di segno diverso, richiamando il parere dell’Adunanza generale n. 742 del 1992, indicazioni del Dipartimento della funzione pubblica e una posizione dell’ARAN. L’istruttoria ha riguardato il quadro normativo, l’evoluzione della privatizzazione del pubblico impiego, la disciplina della contrattazione collettiva, la prassi applicativa nei comparti pubblici e i costi di un’eventuale generalizzata applicazione.
Il parere
La Sezione ritiene che l’art. 2052 del Codice dell’ordinamento militare sia ancora applicabile soltanto al personale che abbia prestato il servizio militare e instaurato un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la pubblica amministrazione prima dell’entrata in vigore del contratto collettivo nazionale che ha recepito il nuovo sistema di progressione economica, purché il beneficio avrebbe dovuto essere riconosciuto quando erano maturate le relative condizioni. Per il restante personale contrattualizzato, il superamento degli automatismi stipendiali fondati sull’anzianità ha reso inapplicabile, ai fini del trattamento economico, il beneficio previsto dalla disposizione. La Sezione osserva che il riconoscimento economico presupponeva un sistema retributivo nel quale l’anzianità costituisse parametro ordinario e generalizzato di progressione mediante scatti, classi o aumenti periodici. Nel nuovo sistema, invece, la disciplina del trattamento economico e delle progressioni è attribuita alla contrattazione collettiva e si fonda anche su logiche meritocratiche, non riconducibili alla sola anzianità. Un’attribuzione legislativa automatica del beneficio sarebbe pertanto incompatibile con la struttura attuale del pubblico impiego contrattualizzato e con la tipicità degli istituti di progressione economica riservati alla contrattazione collettiva. Restano fermi gli effetti del servizio militare ai fini previdenziali e quelli eventualmente espressamente previsti dalla contrattazione collettiva, incluso il riconoscimento dell’anzianità lavorativa ai fini del trattamento di fine rapporto.
Osservazioni
Ambito di applicazione dell’art. 2052 del Codice dell’ordinamento militare
Il beneficio economico previsto dall’art. 2052 del d.lgs. n. 66 del 2010 resta applicabile ai soli dipendenti che abbiano svolto il servizio militare e instaurato il rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la pubblica amministrazione prima dell’entrata in vigore del CCNL che ha introdotto il nuovo metodo di progressione economica, quando il beneficio avrebbe dovuto essere riconosciuto al maturare delle relative condizioni.
Inapplicabilità al personale contrattualizzato soggetto al nuovo sistema retributivo
Per il restante personale contrattualizzato, il superamento degli automatismi stipendiali collegati all’anzianità rende inapplicabile il beneficio ai fini dell’inquadramento e del trattamento economico, poiché manca un sistema retributivo nel quale il periodo di servizio possa tradursi automaticamente in scatti, classi o aumenti periodici.
Rapporto tra legge e contrattazione collettiva
Nel pubblico impiego privatizzato la disciplina del trattamento economico fondamentale e accessorio e delle relative progressioni è attribuita alla contrattazione collettiva. Il riconoscimento automatico di un beneficio economico fondato esclusivamente sull’anzianità non è compatibile con gli ordinamenti professionali nei quali le progressioni sono disciplinate dalla contrattazione collettiva secondo criteri anche meritocratici.
Superamento della retribuzione individuale di anzianità come strumento applicativo
La soluzione indicata dalla circolare del Ministro per la funzione pubblica del 20 febbraio 1992, consistente nella costituzione della retribuzione individuale di anzianità mediante il riferimento al biennio 1° gennaio 1987-31 dicembre 1988, aveva carattere temporaneo e non può essere utilizzata per riconoscere il beneficio in relazione a periodi successivi, in assenza di un sistema di valutazione economica dell’anzianità.
Norme richiamate
art. 2052 d.lgs. 66/2010
riconoscimento del servizio militare prestato agli effetti dell’inquadramento economico
La disposizione è ancora applicabile ai fini economici soltanto nei confronti del personale inserito nel sistema precedente di progressione stipendiale automatica e che avrebbe dovuto maturare il beneficio prima dell’entrata in vigore del nuovo sistema contrattuale; per il restante personale contrattualizzato è divenuta inapplicabile ai fini del trattamento economico.
art. 20 legge 958/1986
riconoscimento del servizio militare a tutti gli effetti di legge
La disposizione deve essere letta nel contesto del sistema retributivo vigente al momento della sua applicazione e presupponeva l’esistenza di automatismi stipendiali fondati sull’anzianità.
art. 7 legge 412/1991
interpretazione autentica dell’art. 10 della legge n. 958 del 1986
Ha precisato le modalità di computo del servizio militare ai fini dell’inquadramento economico, senza superare il presupposto dell’esistenza di un sistema di progressione economica basato sull’anzianità.
art. 2, comma 2, d.lgs. 165/2001
I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente decreto
La privatizzazione del pubblico impiego comporta l’applicazione della disciplina del lavoro subordinato privato, salve le disposizioni imperative del d.lgs. n. 165 del 2001.
art. 3 d.lgs. 165/2001
Individua il personale rimasto in regime di diritto pubblico, distinto dal personale contrattualizzato cui si riferisce il quesito.
art. 40 d.lgs. 165/2001
Attribuisce alla contrattazione collettiva la disciplina del rapporto di lavoro pubblico privatizzato, compresa la regolazione del trattamento economico e delle progressioni.
art. 22-quater CCNL integrativo 22 ottobre 1997 del comparto Ministeri
È richiamato come previsione contenente un riferimento generale alla validità del periodo di servizio, senza stabilire un concreto criterio di determinazione del beneficio economico.
art. 48 CCNL Funzioni Centrali - Ministeri
È richiamato come disposizione che non prevede in concreto un criterio economico per la valorizzazione del servizio militare ai fini dell’inquadramento.
circolare del Ministro per la funzione pubblica n. 85749/10.0.343/B del 20 febbraio 1992
Per le categorie di personale che non godono più di automatismi stipendiali, il beneficio va riconosciuto sotto forma di retribuzione individuale di anzianità
La circolare ha individuato una modalità applicativa temporanea, limitata al riferimento economico previsto dagli ultimi rinnovi contrattuali per il biennio 1° gennaio 1987-31 dicembre 1988.
Massime di principio
- Il riconoscimento legislativo del servizio militare ai fini dell’inquadramento economico presuppone l’esistenza di un sistema retributivo nel quale l’anzianità di servizio costituisca parametro ordinario e generalizzato di progressione mediante scatti, classi o aumenti periodici.
- Nel pubblico impiego contrattualizzato, il superamento degli automatismi stipendiali fondati sulla sola anzianità rende inapplicabile, ai fini del trattamento economico, una disposizione che attribuisca automaticamente valore retributivo al servizio militare pregresso, salvo che il beneficio sia stato già maturato nel precedente sistema.
- La privatizzazione del pubblico impiego e l’attribuzione alla contrattazione collettiva della disciplina del trattamento economico impediscono di riconoscere per via amministrativa un beneficio economico non compatibile con la struttura degli istituti di progressione previsti dalla contrattazione collettiva.
- La costituzione della retribuzione individuale di anzianità prevista dalla circolare del 20 febbraio 1992 costituiva uno strumento transitorio, utilizzabile in relazione al sistema retributivo del biennio 1° gennaio 1987-31 dicembre 1988, ma non idoneo a fondare il riconoscimento del beneficio per periodi successivi privi di un meccanismo di valutazione economica dell’anzianità.
- Il servizio militare può conservare effetti diversi da quello economico sull’inquadramento, quali gli effetti previdenziali o quelli espressamente previsti dalla contrattazione collettiva, senza che ciò comporti il riconoscimento di una progressione retributiva automatica.
Riconoscimento economico del servizio militare al personale civile contrattualizzato
Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha esaminato il quesito del Ministero dell’interno sulla possibilità di riconoscere al personale contrattualizzato dell’Amministrazione civile dell’interno il beneficio economico previsto dall’art. 2052 del d.lgs. n. 66 del 2010, relativo alla valorizzazione del servizio militare di leva ai fini dell’inquadramento economico.
Origine del quesito
Il quesito è sorto dopo che il Ministero dell’interno aveva accolto, nel 2016, due istanze di dipendenti dirette a ottenere la valutazione economica del servizio militare di leva, con un incremento retributivo pari all’1,25% dello stipendio. Gli atti erano stati restituiti senza visto dall’Ufficio centrale del bilancio, sulla base dell’orientamento secondo cui il beneficio non sarebbe più applicabile dopo la soppressione della progressione economica per classi e scatti.
Il Ministero ha segnalato l’esistenza di orientamenti favorevoli alla persistente utilizzabilità dello scatto stipendiale come misura del beneficio, richiamando il parere dell’Adunanza generale n. 742 del 1992, indicazioni del Dipartimento della funzione pubblica e una posizione dell’ARAN. La Sezione ha quindi svolto una lunga istruttoria, acquisendo elementi dal Ministero dell’economia e delle finanze, dal Ministero dell’interno e dal Dipartimento della funzione pubblica.
Quadro normativo e trasformazione del pubblico impiego
La disciplina del beneficio trae origine dall’art. 20 della legge n. 958 del 1986, interpretato autenticamente dall’art. 7 della legge n. 412 del 1991, ed è poi confluito nell’art. 2052 del Codice dell’ordinamento militare.
Il beneficio era stato concepito in un sistema nel quale la progressione economica dei dipendenti pubblici era ordinariamente collegata all’anzianità di servizio attraverso classi, scatti e aumenti periodici. In tale contesto, il servizio militare prestato prima dell’assunzione poteva essere trasposto automaticamente in anzianità utile ai fini economici.
La successiva privatizzazione del pubblico impiego, avviata dalla legge n. 421 del 1992 e attuata dal d.lgs. n. 29 del 1993, è confluita nella disciplina del d.lgs. n. 165 del 2001. Per il personale contrattualizzato, l’art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 riconduce il rapporto di lavoro alla disciplina del lavoro subordinato privato, mentre l’art. 40 attribuisce alla contrattazione collettiva la regolazione del rapporto e del trattamento economico, salve le eccezioni previste dalla legge. Il personale in regime di diritto pubblico resta disciplinato dall’art. 3 del medesimo decreto legislativo.
Istruzioni applicative del 1992
La circolare del Ministro per la funzione pubblica del 20 febbraio 1992 aveva distinto tra:
- categorie ancora soggette ad automatismi stipendiali, per le quali il servizio militare poteva determinare l’anticipazione della classe o dell’aumento periodico;
- categorie non più soggette ad automatismi, per le quali il beneficio poteva essere riconosciuto mediante costituzione della retribuzione individuale di anzianità, calcolata secondo il riferimento economico degli ultimi rinnovi contrattuali relativi al biennio 1° gennaio 1987-31 dicembre 1988.
La stessa circolare aveva tuttavia precisato che tale seconda soluzione aveva carattere temporaneo. Per i periodi successivi al biennio 1987-1988, in assenza di un sistema di valutazione economica dell’anzianità, non sarebbe stato possibile riconoscere il servizio militare ai fini dell’inquadramento economico, salvo diverse previsioni dei successivi accordi collettivi.
Esiti dell’istruttoria
Dall’istruttoria è emerso che il Ministero dell’interno aveva riconosciuto il beneficio, tra il 1992 e il 2005, sotto forma di retribuzione individuale di anzianità e, tra il 2006 e il 2015, mediante un incremento dell’1,25% dello stipendio in godimento. Sono stati individuati circa venti casi di riconoscimento nel periodo 1999-2015.
Il Ministero dell’economia e delle finanze ha sostenuto che il beneficio non potesse essere riconosciuto dopo il 31 dicembre 1988, poiché mancava un meccanismo di valutazione economica dell’anzianità. Ha inoltre evidenziato il rischio di disparità di trattamento tra il dipendente neoassunto cui fosse riconosciuto il beneficio per il servizio di leva e il dipendente che avesse maturato la stessa anzianità come servizio effettivo senza ottenere alcuna progressione automatica.
Il Dipartimento della funzione pubblica ha concluso per l’inapplicabilità della disciplina nei comparti nei quali la contrattazione collettiva attribuisce i trattamenti economici e le progressioni secondo criteri non meramente collegati all’anzianità. Ha rilevato che i contratti collettivi hanno generalmente previsto soltanto richiami generali agli effetti stabiliti dalla legge, senza disciplinare puntualmente un beneficio economico per il servizio militare ai fini dell’inquadramento. È stata segnalata una diversa situazione per il comparto scuola, nel quale permane una struttura retributiva articolata per scatti stipendiali.
Valutazioni del Consiglio di Stato
La Sezione considera assorbita la questione dell’ammissibilità del quesito in ragione dell’attività istruttoria svolta. Rileva comunque che la questione presenta un interesse pubblico generale, poiché riguarda l’applicabilità dell’art. 2052 del Codice dell’ordinamento militare e non la soluzione di un singolo affare gestionale. Non risultano inoltre contenziosi pendenti sulla questione.
Nel merito, la Sezione interpreta il beneficio alla luce dell’evoluzione storica e sistematica del pubblico impiego. L’art. 2052 del Codice dell’ordinamento militare non può essere applicato prescindendo dal sistema retributivo nel quale dovrebbe operare. Esso presuppone un modello nel quale l’anzianità produca automaticamente effetti economici mediante classi, scatti o aumenti periodici.
Nel sistema attuale del pubblico impiego contrattualizzato, invece, la progressione economica è affidata alla contrattazione collettiva e non è necessariamente correlata alla sola anzianità. Le progressioni rispondono anche a logiche meritocratiche e sono disciplinate da istituti tipici definiti dalla contrattazione. Ne consegue che la trasposizione automatica del servizio militare in un incremento retributivo non è compatibile con la struttura del rapporto di lavoro privatizzato.
Ambito residuo di applicazione
La Sezione individua un’applicazione residuale dell’art. 2052 del Codice dell’ordinamento militare. La disposizione resta applicabile a chi:
- abbia prestato il servizio militare;
- abbia instaurato un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la pubblica amministrazione prima dell’entrata in vigore del CCNL che ha recepito il nuovo sistema di progressione economica;
- avrebbe dovuto ottenere il beneficio quando erano maturate le condizioni per il suo riconoscimento.
Per il restante personale contrattualizzato, il beneficio economico ai fini dell’inquadramento non è più applicabile. Restano, invece, gli eventuali effetti previdenziali e quelli espressamente riconosciuti dalla contrattazione collettiva, compresa l’anzianità lavorativa rilevante ai fini del trattamento di fine rapporto.
Conclusioni
Il Consiglio di Stato esprime il parere nei termini della motivazione. Il riconoscimento economico del servizio militare non può essere generalizzato al personale contrattualizzato dell’Amministrazione civile dell’interno dopo il superamento degli automatismi stipendiali. Esso conserva efficacia soltanto per le situazioni maturate nel precedente sistema retributivo e nei limiti indicati dalla Sezione.
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