Parere n. 924/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario, con istanza sospensiva, proposto, con deposito diretto ex art. 11, d.P.R. n. 1199 del 1971, da Target Out Door s.r.l., nella persona del legale rappresentante pro tempore, contro il Comune di Leverano, nonché nei confronti di Studiocinque Outdoor s.r.l., per l’annullamento del provvedimento prot. n. 21849 del 28 novembre 2024 di diniego dell’autorizzazione per l’installazione di transenne para-pedonali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del diniego comunale dell’autorizzazione all’installazione di transenne para-pedonali e, con motivi aggiunti, dell’autorizzazione provvisoria limitata a 15 transenne
Esito
La questione giuridica
La società ricorrente ha impugnato il provvedimento del Comune di Leverano che aveva negato l’autorizzazione all’installazione di 67 transenne para-pedonali, deducendo tre motivi di illegittimità. Il Comune ha successivamente annullato in autotutela il diniego originario. Con motivi aggiunti, la società ha impugnato l’autorizzazione provvisoria rilasciata per sole 15 transenne, contestando l’omesso preavviso di rigetto, l’assenza di motivazione sulla limitazione numerica e l’illegittimità del carattere provvisorio dell’autorizzazione. Le ragioni ostative alle ulteriori installazioni indicate nei pareri tecnici riguardano il superamento del numero massimo stabilito dal SUAP, l’insistenza su aree private, l’interessamento di siti di interesse architettonico o monumentale, il possibile intralcio ai pedoni non autosufficienti e la collocazione presso incroci ad alta densità di traffico o rotatorie. La Sezione è stata chiamata a decidere, in via cautelare, sulla domanda di sospensione dell’autorizzazione provvisoria e, per il merito, ha ritenuto necessario acquisire la relazione ministeriale di rito.
Il parere
La Sezione ha respinto la domanda cautelare contenuta nei motivi aggiunti, ritenendo prevalenti, nel bilanciamento cautelare, gli interessi pubblici connessi alla tutela del patrimonio culturale, alla sicurezza della viabilità e alla sicurezza delle persone rispetto all’interesse patrimoniale della ricorrente a ottenere l’autorizzazione per un numero maggiore di transenne. La decisione è stata resa salva ogni valutazione nella fase di merito. Quanto al ricorso principale, la Sezione ha preso atto dell’annullamento in autotutela del diniego impugnato e della richiesta ministeriale, cui la ricorrente ha aderito, ma non ha ancora definito il giudizio in rito. Ha disposto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmetta entro 90 giorni la relazione di rito, previamente partecipata alla ricorrente per almeno 10 giorni per eventuali osservazioni e controdeduzioni, avvertendo che in mancanza l’affare sarà deciso allo stato degli atti. La trattazione è stata rinviata al quarto trimestre del 2026.
Osservazioni
Domanda cautelare
La domanda cautelare è stata respinta poiché, nel bilanciamento degli interessi, sono stati ritenuti prevalenti gli interessi pubblici alla tutela del patrimonio culturale, alla sicurezza della viabilità e alla sicurezza delle persone rispetto all’interesse patrimoniale della ricorrente.
Ricorso principale e annullamento in autotutela
Il Comune ha annullato in autotutela il diniego originariamente impugnato e la ricorrente ha aderito alla richiesta di dichiarare improcedibile il ricorso principale; tuttavia, la Sezione ha rinviato ogni decisione in rito e nel merito, anche in attesa della relazione ministeriale di rito.
Istruttoria ministeriale
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti deve trasmettere entro 90 giorni la relazione di rito, comprensiva delle eventuali osservazioni e controdeduzioni della ricorrente. La relazione deve essere previamente partecipata alla ricorrente, assegnandole un termine non inferiore a 10 giorni.
Motivi aggiunti sull’autorizzazione provvisoria
Le censure relative all’omesso preavviso di rigetto, alla limitazione a 15 transenne, alla carenza di motivazione e al carattere provvisorio dell’autorizzazione non sono state ancora esaminate nel merito.
Norme richiamate
deposito diretto ex art. 11, d.P.R. n. 1199 del 1971
La disposizione è richiamata quale base del deposito diretto del ricorso straordinario presso il Consiglio di Stato.
Il ricorso è trattato quale ricorso straordinario al Presidente della Repubblica; la Sezione dispone gli adempimenti istruttori necessari alla decisione.
Massime di principio
- In sede cautelare, l’interesse patrimoniale del privato può risultare recessivo rispetto agli interessi pubblici riferiti alla tutela del patrimonio culturale, alla sicurezza della viabilità e alla sicurezza delle persone, quando tali interessi siano concretamente sottesi al provvedimento impugnato.
- Nel ricorso straordinario, l’annullamento in autotutela dell’atto impugnato non determina automaticamente la definizione del giudizio: la conseguente improcedibilità deve essere accertata con una decisione, previa acquisizione degli elementi istruttori necessari.
- Quando l’amministrazione resistente rappresenta l’annullamento in autotutela dell’atto impugnato, il Consiglio di Stato può richiedere una relazione di rito, assicurando al ricorrente la preventiva partecipazione mediante comunicazione della relazione e assegnazione di un termine per osservazioni e controdeduzioni.
- La reiezione della domanda cautelare non anticipa la decisione sul merito delle censure rivolte contro l’atto impugnato, che resta impregiudicata.
Impugnazione di autorizzazioni per transenne para-pedonali
Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da una società privata contro il Comune di Leverano per l’annullamento del diniego dell’autorizzazione all’installazione di 67 transenne para-pedonali. Nel corso del procedimento il Comune ha annullato in autotutela il diniego e ha successivamente rilasciato un’autorizzazione provvisoria limitata a 15 transenne, anch’essa impugnata con motivi aggiunti.
Vicenda procedimentale
Il ricorso principale è stato presentato direttamente presso il Consiglio di Stato. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso le deduzioni del Comune, pur avendo inizialmente rappresentato la propria incompetenza istruttoria rispetto alla materia. Il Comune ha comunicato prima l’avvio e poi l’effettivo esercizio dell’autotutela, mediante annullamento del diniego originario.
Con motivi aggiunti, la società ha impugnato l’autorizzazione provvisoria del 14 luglio 2025, che consentiva l’installazione di sole 15 transenne anziché delle 67 richieste. Le ragioni ostative alle ulteriori installazioni erano state ricondotte ai pareri del Settore tecnico e della Polizia locale: superamento del numero massimo stabilito dal SUAP, collocazione su aree private, interferenza con siti di interesse architettonico o monumentale, possibile intralcio ai pedoni non autosufficienti e ubicazione presso incroci ad alta densità di traffico o rotatorie.
Censure formulate con i motivi aggiunti
La ricorrente ha contestato:
- l’omesso preavviso di rigetto, qualificando l’autorizzazione limitata come diniego parziale;
- la carenza di motivazione della scelta di limitare a 15 il numero delle transenne autorizzabili;
- l’illegittimità del carattere provvisorio dell’autorizzazione;
- le valutazioni tecniche poste a fondamento del mancato accoglimento integrale dell’istanza.
Valutazione cautelare
La Sezione ha esaminato la domanda cautelare proposta con i motivi aggiunti e l’ha respinta. Nel bilanciamento tra l’interesse patrimoniale della società a ottenere l’installazione di un numero maggiore di transenne e gli interessi pubblici sottesi all’autorizzazione parziale, sono stati ritenuti prevalenti questi ultimi.
In particolare, il Consiglio di Stato ha attribuito rilievo alla tutela del patrimonio culturale, alla sicurezza della viabilità e alla sicurezza delle persone. La valutazione è stata compiuta limitatamente alla fase cautelare e senza pregiudicare gli approfondimenti propri della decisione di merito.
Annullamento in autotutela e istruttoria sul merito
Il Ministero ha chiesto che il ricorso principale fosse dichiarato improcedibile in ragione dell’annullamento in autotutela del diniego originario. La ricorrente ha aderito a tale richiesta. La Sezione, tuttavia, non ha ancora adottato una decisione definitiva sul ricorso principale né sulle questioni sollevate con i motivi aggiunti.
È stata ritenuta necessaria l’acquisizione della relazione di rito. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dovrà trasmetterla entro 90 giorni dalla comunicazione del parere. La relazione dovrà comprendere le eventuali osservazioni e controdeduzioni della ricorrente, alla quale dovrà essere previamente comunicata con assegnazione di un termine non inferiore a 10 giorni.
In mancanza della relazione nel termine assegnato, l’affare potrà essere deciso allo stato degli atti.
Conclusioni
Il parere ha quindi natura interlocutoria: la domanda cautelare è stata respinta, mentre ogni decisione in rito e nel merito è stata espressamente riservata. La trattazione dell’affare è stata rinviata a un’adunanza da fissarsi nel quarto trimestre del 2026.
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