Parere n. 923/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario proposto dalla signora Angela Maria La Torre contro il Comune di Mattinata per l’annullamento dell’ordinanza di demolizione n. 10 dell’11 maggio 2011.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione dell’ordinanza di demolizione n. 10 dell’11 maggio 2011 relativa a opere realizzate in difformità dal permesso di costruire e dalla D.I.A. in variante.
Esito
La questione giuridica
La ricorrente ha impugnato l’ordinanza comunale con cui le è stata ingiunta la demolizione di opere realizzate in zona agricola E5, sottoposta a vincolo paesaggistico e sismico, in difformità dal permesso di costruire n. 1 del 2008 e dalla D.I.A. in variante. Il Comune ha accertato la realizzazione, al posto del previsto piano interrato, di un piano terra scoperto su tre lati, nonché di una recinzione con rete metallica e di una stradina in cemento non previste dal progetto. La ricorrente ha dedotto l’avvenuto rilascio dell’autorizzazione paesaggistica e il difetto di motivazione dell’ordinanza circa la qualificazione degli interventi come totale difformità o variazioni essenziali ai sensi degli artt. 31 e 32 del d.P.R. 380/2001. Ha sostenuto che, al più, si sarebbe in presenza di difformità parziale sanzionabile ai sensi degli artt. 34 o 37 del medesimo testo unico, con applicazione di una sanzione pecuniaria e senza acquisizione dell’area al patrimonio comunale in caso di mancata ottemperanza. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha riferito che il Comune non ha trasmesso le controdeduzioni richieste.
Il parere
La Sezione ha ritenuto l’affare non maturo per la decisione e ha disposto ulteriori incombenti istruttori, lasciando impregiudicata ogni decisione in rito e nel merito. Ha rilevato che il Comune di Mattinata aveva omesso di trasmettere le controdeduzioni necessarie per consentire al Ministero di formulare una valutazione completa e argomentata delle censure. Il Comune dovrà trasmettere al Ministero, entro 30 giorni dalla comunicazione del parere, controdeduzioni specifiche ed esaurienti su tutti i motivi di ricorso e sugli elementi di fatto rilevanti, precisando in particolare se le opere abusive abbiano comportato violazioni delle norme antisismiche, considerato il richiamo dell’ordinanza al vincolo sismico e la possibile applicazione dell’art. 32, comma 1, lettera e), del d.P.R. 380/2001. Nei successivi 60 giorni il Ministero dovrà inviare una nuova relazione istruttoria, previa trasmissione alla ricorrente per eventuali osservazioni e controdeduzioni, con un termine non inferiore a 20 giorni. In caso di ulteriore ingiustificata inerzia, l’affare potrà essere deciso sulla base degli atti disponibili, con ogni conseguente valutazione anche in ordine a eventuali responsabilità dell’amministrazione inerte.
Osservazioni
Controdeduzioni del Comune resistente
Il Comune di Mattinata deve trasmettere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro 30 giorni dalla comunicazione del parere, controdeduzioni specifiche ed esaurienti su tutti i motivi di ricorso e sugli elementi di fatto necessari per la decisione.
Violazione delle norme antisismiche
Il Comune deve precisare se le opere abusive realizzate comportino una violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, questione potenzialmente rilevante ai fini della qualificazione delle opere come variazioni essenziali ai sensi dell’art. 32, comma 1, lettera e), del d.P.R. 380/2001.
Relazione istruttoria ministeriale e contraddittorio
Entro i successivi 60 giorni il Ministero deve trasmettere una nuova relazione istruttoria, previa comunicazione alla ricorrente, alla quale deve essere assegnato un termine non inferiore a 20 giorni per presentare osservazioni e controdeduzioni.
Conseguenze dell’inerzia dell’amministrazione resistente
L’ulteriore mancato e ingiustificato adempimento degli incombenti istruttori comporterà la fissazione dell’affare per la decisione sulla base della documentazione disponibile, con possibile valutazione di eventuali responsabilità dell’amministrazione inerte qualora l’inerzia incida sull’esito favorevole alla ricorrente.
Norme richiamate
d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 31
ingiunzione di demolizione per interventi eseguiti in totale difformità o con variazioni essenziali dal permesso di costruire
La ricorrente sostiene che l’ingiunzione di demolizione presupponga la corretta qualificazione delle opere come totale difformità o variazione essenziale; la questione è lasciata impregiudicata in attesa degli approfondimenti istruttori.
d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 32, comma 1, lettera e)
violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, quando non attenga a fatti procedurali
La Sezione evidenzia che l’eventuale violazione delle norme antisismiche potrebbe rilevare ai fini della qualificazione delle opere come variazioni essenziali.
d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 34
interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire
La ricorrente invoca la disciplina della parziale difformità e la conseguente applicazione della sanzione pecuniaria, anziché della demolizione; nessuna decisione è assunta sul punto.
d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 37
interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla denuncia di inizio attività
La ricorrente richiama l’art. 37 come possibile disciplina sanzionatoria delle difformità; la Sezione non definisce ancora la qualificazione giuridica degli interventi.
d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, Capo IV
Il richiamo contenuto nell’ordinanza impugnata impone di verificare se le opere abbiano violato anche la normativa antisismica sostanziale.
Massime di principio
- Nel procedimento relativo a un ricorso straordinario, l’amministrazione resistente è tenuta a fornire al Ministero istruttore tutti gli elementi di fatto e le proprie puntuali valutazioni sui motivi di ricorso, affinché il Consiglio di Stato possa esaminare compiutamente la controversia.
- L’inerzia dell’amministrazione resistente non può impedire la definizione del ricorso straordinario: decorso inutilmente il termine assegnato, l’affare può essere deciso sulla base degli atti disponibili e delle allegazioni del ricorrente.
- Qualora la mancata collaborazione dell’amministrazione resistente incida sull’esito favorevole del ricorso, possono essere valutate eventuali responsabilità dell’amministrazione inerte.
- Quando l’ordinanza di demolizione richiama la sussistenza di un vincolo sismico, l’amministrazione deve verificare e specificare se le opere realizzate abbiano violato norme antisismiche sostanziali, poiché tale circostanza può incidere sulla qualificazione dell’intervento come variazione essenziale ai sensi dell’art. 32, comma 1, lettera e), del d.P.R. 380/2001.
- La qualificazione delle opere edilizie come totale difformità, variazione essenziale o parziale difformità deve essere adeguatamente istruita e motivata, poiché da essa dipende l’applicazione della demolizione o della sanzione pecuniaria.
Ordinanza di demolizione di opere realizzate in difformità dal titolo edilizio
Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto contro l’ordinanza di demolizione n. 10 dell’11 maggio 2011, adottata dal Comune di Mattinata in relazione a opere realizzate in zona agricola E5, sottoposta a vincolo paesaggistico e sismico. L’affare è stato esaminato dalla Sezione Prima su richiesta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Premesse e opere contestate
La ricorrente era titolare di un permesso di costruire n. 1 del 2008 e aveva presentato una D.I.A. in variante, riferiti al progetto di una casa rurale con annessa cisterna e fossa biologica. Il Comune ha contestato la realizzazione di opere difformi dal progetto:
- un piano terra scoperto su tre lati, realizzato in luogo del previsto piano interrato;
- una recinzione con rete metallica non prevista dal progetto;
- una stradina in cemento anch’essa non prevista.
L’area risultava interessata da vincolo paesaggistico e sismico.
Motivi del ricorso
La ricorrente ha dedotto l’avvenuto rilascio dell’autorizzazione paesaggistica e il difetto di motivazione dell’ordinanza circa la qualificazione giuridica delle opere. In particolare, ha sostenuto che il Comune non avesse dimostrato la sussistenza di una totale difformità o di una variazione essenziale ai sensi degli artt. 31 e 32 del d.P.R. 380/2001.
Secondo la ricorrente, le opere avrebbero potuto integrare, al più, una parziale difformità disciplinata dall’art. 34 o una fattispecie riconducibile all’art. 37 del testo unico edilizia, con applicazione della sanzione pecuniaria anziché della demolizione. Ha inoltre contestato la possibilità di acquisizione dell’area al patrimonio comunale in caso di mancata ottemperanza all’ordine demolitorio.
Carenza dell’istruttoria ministeriale
Il Ministero ha riferito che il Comune di Mattinata non aveva trasmesso le controdeduzioni richieste. La Sezione ha sottolineato che l’amministrazione resistente ha l’obbligo di fornire al Ministero competente per l’istruttoria ogni elemento utile per una valutazione completa, specifica e approfondita dei motivi di ricorso.
L’inerzia comunale non può impedire la decisione del ricorso e determina, senza giustificato motivo, la protrazione dei tempi dell’affare. Se tale inerzia dovesse incidere su un eventuale esito favorevole alla ricorrente, potranno essere valutate possibili responsabilità dell’amministrazione inerte.
Approfondimenti richiesti sulla normativa antisismica
La Sezione ha evidenziato che l’ordinanza impugnata richiama la sussistenza di un vincolo sismico ai sensi del Capo IV del d.P.R. 380/2001. Per tale ragione, il Comune dovrà chiarire se le opere abusive abbiano comportato una violazione delle norme antisismiche sostanziali.
La verifica è rilevante perché l’art. 32, comma 1, lettera e), del d.P.R. 380/2001 qualifica come variazione essenziale la violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, quando non attenga a fatti meramente procedurali. La Sezione non ha ancora stabilito se tale disposizione sia applicabile al caso concreto.
Incombenti istruttori e contraddittorio
Il Comune dovrà trasmettere al Ministero, entro 30 giorni dalla comunicazione del parere, controdeduzioni specifiche ed esaurienti, comprendenti sia gli elementi di fatto sia le valutazioni sul merito delle censure.
Successivamente, entro 60 giorni, il Ministero dovrà inviare una nuova relazione istruttoria, previa comunicazione alla ricorrente, alla quale dovrà essere assegnato un termine non inferiore a 20 giorni per presentare osservazioni e controdeduzioni.
Esito interlocutorio
La Sezione ha dichiarato che l’affare non è maturo per la decisione e ha disposto gli incombenti istruttori, rinviando la trattazione a un’adunanza da fissarsi nel quarto trimestre del 2026. Ogni decisione in rito e nel merito, compresa quella relativa alla legittimità dell’ordinanza di demolizione e alla qualificazione delle opere, è stata espressamente lasciata impregiudicata.
In caso di ulteriore ingiustificata inerzia, l’affare potrà essere deciso sulla base degli atti già acquisiti, con le conseguenti valutazioni anche rispetto alla condotta del Comune resistente.
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