Parere n. 920/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Richiesta di parere in materia di enfiteusi sui beni immobili di proprietà del Fondo edifici di culto con particolare riguardo alla rinvenibilità del titolo costitutivo, alla loro usucapibilità e alla determinazione del capitale di affranco e dei canoni enfiteutici.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRichiesta di parere sulla gestione dei beni immobili del Fondo edifici di culto gravati da enfiteusi, con riguardo alla prova del titolo costitutivo, all'usucapibilità e alla determinazione del capitale di affranco e dei canoni.
Esito
La questione giuridica
Il Ministero dell'interno ha chiesto indicazioni operative in ordine a tre questioni relative ai beni immobili del Fondo edifici di culto: la possibilità di considerare sufficienti, in assenza di titoli formali, le risultanze catastali ai fini della prova della proprietà del Fondo e dell'esistenza dell'enfiteusi; la possibilità di riconoscere, ai fini della gestione amministrativa e catastale, l'avvenuta usucapione della piena proprietà da parte dell'enfiteuta o di un terzo acquirente, in presenza di interversio possessionis o di un titolo astrattamente idoneo seguito dal decorso del termine; la congruità dell'utilizzo del reddito dominicale rivalutato, anziché del valore venale del bene, per determinare il capitale di affranco e i canoni enfiteutici. Il Ministero ha rappresentato che tali questioni incidono sulla gestione del patrimonio del Fondo, sulla definizione dei procedimenti di affrancazione e sulla prevenzione del contenzioso.
Il parere
La Sezione ha dichiarato inammissibile la richiesta. Ha premesso che il Consiglio di Stato può rendere pareri facoltativi su questioni interpretative o applicative del diritto quando siano funzionali alle attività che impegnano più incisivamente l'azione del Governo e degli organi di maggiore rilevanza dello Stato, nell'interesse dell'ordinamento generale. Tale funzione non può invece sostituire l'amministrazione nelle ordinarie scelte gestionali né fornire indicazioni su singoli segmenti procedimentali, e non può sovrapporsi alla consulenza generale dell'Avvocatura dello Stato. La richiesta ministeriale non riguardava l'interpretazione astratta di una legge, ma concrete modalità di gestione del patrimonio immobiliare del Fondo, comprese valutazioni probatorie, amministrative, estimative e catastali. Inoltre, le questioni risultavano già oggetto di controversie giurisdizionali. Da ultimo, l'interesse perseguito era quello specifico dell'amministrazione richiedente e non un interesse dell'ordinamento generale. Per tali concorrenti ragioni, la Sezione ha ritenuto la richiesta estranea alla funzione consultiva esercitabile e l'ha dichiarata inammissibile.
Osservazioni
Ammissibilità del parere facoltativo
Il parere facoltativo è ammissibile solo quando riguardi questioni interpretative o applicative di rilievo generale, funzionali alle attività che impegnano in modo significativo l'azione del Governo o di organi statali di particolare rilevanza.
Limiti alla funzione consultiva
La funzione consultiva del Consiglio di Stato non può sostituirsi all'amministrazione nelle concrete scelte operative e nella gestione ordinaria dei procedimenti, né può invadere l'ambito proprio della consulenza generale dell'Avvocatura dello Stato.
Controversie giurisdizionali pendenti
Non è consentito richiedere pareri facoltativi su materie o fattispecie già oggetto di controversie giurisdizionali o di controversie in corso di attivazione, in funzione del corretto equilibrio istituzionale.
Interesse specifico dell'amministrazione
La richiesta è inammissibile quando sia volta a soddisfare esclusivamente l'interesse operativo e gestionale dell'amministrazione richiedente, senza una questione di interesse generale dell'ordinamento.
Norme richiamate
art. 100 Cost.
La funzione consultiva del Consiglio di Stato deve essere interpretata in una prospettiva sistemica, coerente con il ruolo istituzionale dell'organo quale consulente delle istituzioni.
art. 17 legge 15 maggio 1997, n. 127
Dopo le modifiche introdotte dalla disposizione, il parere facoltativo deve riguardare attività che impegnano più incisivamente l'azione del Governo e degli organi di maggiore rilevanza dello Stato.
art. 33, comma 1, R.D. 26 giugno 1924, n. 1054
La disposizione è richiamata nel quadro del principio secondo cui la funzione consultiva non deve interferire con materie o fattispecie oggetto di controversie giurisdizionali.
È richiamato nella relazione ministeriale quale norma che consente l'affrancazione dell'enfiteusi, senza che la Sezione ne esamini nel merito l'applicazione.
art. 60 legge 20 maggio 1985, n. 222
È richiamato nella relazione ministeriale quale fondamento della possibilità di affrancazione dei diritti enfiteutici gravanti sui beni del Fondo edifici di culto, senza esame di merito da parte della Sezione.
È indicata quale fonte istitutiva del Fondo edifici di culto.
legge n. 607/1966
È richiamata nella relazione ministeriale quale fonte della disciplina speciale in materia di enfiteusi e determinazione dei canoni, ma la Sezione non valuta i relativi criteri estimativi.
È richiamata nella relazione ministeriale quale fonte della disciplina speciale in materia di enfiteusi e determinazione dei canoni, ma la Sezione non valuta i relativi criteri estimativi.
Massime di principio
- Il parere facoltativo del Consiglio di Stato può essere richiesto per questioni interpretative o applicative del diritto soltanto quando esse presentino un rilievo generale e siano funzionali ad attività di particolare importanza istituzionale.
- La funzione consultiva del Consiglio di Stato non può sostituire l'amministrazione nelle concrete scelte operative e nella gestione ordinaria del patrimonio o dei procedimenti amministrativi.
- Una richiesta di parere facoltativo è inammissibile quando riguardi questioni già oggetto di controversie giurisdizionali o suscettibili di interferire con controversie in corso di attivazione.
- Non è sufficiente l'interesse specifico dell'amministrazione richiedente: il parere facoltativo deve essere giustificato da un interesse dell'ordinamento generale e non può trasformarsi in una consulenza gestionale riservata, per gli aspetti di competenza, all'Avvocatura dello Stato.
Inammissibilità della richiesta di parere sulla gestione dei beni enfiteutici del Fondo edifici di culto
Il Ministero dell'interno ha chiesto al Consiglio di Stato indicazioni sulla gestione dei beni immobili del Fondo edifici di culto gravati da enfiteusi, censi o livelli. La richiesta riguardava la prova della proprietà del Fondo, l'eventuale usucapione della piena proprietà da parte di enfiteuti o terzi e la determinazione del capitale di affranco e dei canoni.
Premesse e questioni sottoposte
Il Ministero ha rappresentato che molti rapporti enfiteutici risalgono a epoche remote e che spesso l'esistenza della proprietà del Fondo e del diritto reale emerge soltanto dalle risultanze catastali, in assenza di titoli negoziali reperibili. La relazione ha evidenziato, in particolare:
- l'insufficienza, secondo la giurisprudenza richiamata dal Ministero, delle sole risultanze catastali a provare i diritti reali;
- la possibile usucapione della piena proprietà in presenza di interversio possessionis dell'enfiteuta o di alienazione a un terzo mediante titolo astrattamente idoneo, seguita dal decorso del termine legale;
- l'incertezza sulla natura demaniale o patrimoniale dei beni del Fondo e sulle conseguenze in punto di usucapibilità;
- il contrasto tra le stime dell'Agenzia delle entrate, fondate sul valore venale, e criteri elaborati dalla giurisprudenza, anche basati sul reddito dominicale rivalutato, per la determinazione del capitale di affranco e dei canoni.
Il Ministero chiedeva quindi un parametro generale per orientare l'attività delle Prefetture e dell'Agenzia delle entrate, ridurre il contenzioso e assicurare la gestione delle entrate del Fondo.
Funzione dei pareri facoltativi
La Sezione ha richiamato il principio secondo cui il Consiglio di Stato può rendere pareri facoltativi su questioni di interpretazione o applicazione del diritto quando il supporto consultivo sia funzionale a indirizzare l'azione amministrativa nell'alveo della legittimità e della buona amministrazione.
Alla luce dell'art. 17 della legge n. 127 del 1997, tuttavia, il parere facoltativo deve riguardare attività che impegnano più incisivamente l'azione del Governo e degli organi di maggiore rilevanza dello Stato. Non può essere richiesto per una mera esigenza dell'amministrazione né per aspetti minimali o ordinari di un procedimento.
Limiti istituzionali della consulenza
La funzione consultiva non può trasformarsi in un supporto sostitutivo dell'amministrazione nelle proprie decisioni gestionali. Il Consiglio di Stato non può quindi essere chiamato a definire, per un'amministrazione, criteri operativi relativi alla valutazione delle prove, alla gestione catastale, all'esercizio dell'autotutela patrimoniale o alle stime economiche dei singoli rapporti.
La Sezione ha inoltre richiamato il limite derivante dalla presenza di controversie giurisdizionali: per garantire il corretto equilibrio istituzionale non possono essere richiesti pareri facoltativi su materie o fattispecie già oggetto di controversie o in procinto di esserlo.
Valutazione della richiesta ministeriale
La richiesta è stata ritenuta inammissibile per tre ragioni concorrenti:
- non verteva sull'interpretazione astratta di una legge, ma su concrete scelte operative riguardanti la gestione del patrimonio immobiliare del Fondo;
- riguardava questioni già oggetto di controversie giurisdizionali;
- perseguiva un interesse specifico dell'amministrazione richiedente, non un interesse generale dell'ordinamento.
Per tali profili, le questioni rientrano nell'autonomia e nella responsabilità gestionale dell'amministrazione e, per gli aspetti di consulenza giuridica generale, nell'ambito delle attribuzioni dell'Avvocatura dello Stato.
Conclusioni
La Sezione Prima non ha esaminato nel merito la sufficienza delle risultanze catastali, l'usucapibilità dei beni del Fondo, la natura demaniale o patrimoniale degli immobili, né i criteri di determinazione del capitale di affranco e dei canoni enfiteutici. Il dispositivo si limita a dichiarare inammissibile la richiesta di parere.
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