Parere n. 925/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario, con istanza sospensiva, proposto, con deposito diretto ex art. 11, d.P.R. n. 1199 del 1971, da Whip s.r.l.s. contro il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l’annullamento del provvedimento prot. n. 2667 del 9 dicembre 2025 con cui il Ministero ha imposto alla società il divieto di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni e con le stazioni appaltanti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del provvedimento ministeriale prot. n. 2667 del 9 dicembre 2025, recante il divieto di contrattare con le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti
Esito
La questione giuridica
La società ricorrente ha impugnato il divieto di contrattare imposto ai sensi dell’art. 14, comma 2, d.lgs. n. 81/2008, deducendo, con cinque motivi, l’assenza del presupposto costituito dal provvedimento di sospensione adottato dall’Ispettorato del lavoro e successivamente revocato, l’omessa rivalutazione dell’interesse pubblico originario, il difetto di istruttoria per la mancata considerazione dell’eliminazione delle irregolarità accertate e la violazione del principio di proporzionalità. È stata proposta anche domanda cautelare. La Sezione ha rilevato che non risultano agli atti la prova della notifica del ricorso al Ministero, la ritualità del deposito diretto presso il Consiglio di Stato ai sensi dell’art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, la relazione ministeriale di rito e alcune pagine del provvedimento impugnato. Inoltre, dalla documentazione disponibile sembrerebbe che il divieto impugnato sia stato contestualmente revocato dal Ministero, circostanza che potrebbe incidere sulla permanenza dell’interesse al ricorso.
Il parere
La Sezione non ha deciso né la domanda cautelare né il merito del ricorso, riservando ogni valutazione in rito, nel merito e cautelare. Ha disposto incombenti istruttori. La società dovrà, entro trenta giorni dalla comunicazione del parere, depositare la prova della notifica del ricorso, dimostrare il rispetto degli adempimenti richiesti dall’art. 11 d.P.R. n. 1199/1971 per il deposito diretto presso il Consiglio di Stato e chiarire se sussista ancora l’interesse al ricorso, considerato che il provvedimento impugnato potrebbe essere stato contestualmente revocato e non aver prodotto effetti. Il Ministero dovrà trasmettere, entro centoventi giorni, la relazione di rito, inviandola anche alla ricorrente; quest’ultima potrà presentare osservazioni e controdeduzioni nei successivi trenta giorni. In caso di ingiustificato mancato adempimento, l’affare potrà essere deciso sulla base degli atti già presenti. La trattazione è stata rinviata al quarto trimestre del 2026.
Osservazioni
Prova della notifica e ritualità del deposito diretto
La società ricorrente deve depositare, entro trenta giorni dalla comunicazione del parere, la prova della notifica del ricorso straordinario all’amministrazione e dimostrare l’osservanza degli adempimenti previsti dall’art. 11 d.P.R. n. 1199/1971 ai fini della ritualità del deposito diretto presso il Consiglio di Stato.
Permanenza dell’interesse al ricorso
La ricorrente deve fornire specifiche indicazioni sulla permanenza dell’interesse al ricorso, verificando la circostanza secondo cui il provvedimento interdittivo impugnato sarebbe stato contestualmente revocato e, pertanto, potrebbe non aver prodotto effetti.
Relazione ministeriale di rito
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti deve trasmettere la relazione di rito entro centoventi giorni dalla comunicazione del parere e inviarla contestualmente alla società ricorrente.
Osservazioni e controdeduzioni della ricorrente
La società ricorrente potrà presentare osservazioni e controdeduzioni sulla relazione ministeriale nei successivi trenta giorni, con invio al Ministero e, se del caso, deposito presso la Segreteria della Sezione.
Completezza della documentazione
La documentazione disponibile è incompleta, poiché il provvedimento impugnato risulta privo di alcune pagine; tale lacuna dovrà essere colmata ai fini della successiva decisione.
Norme richiamate
art. 11 d.P.R. n. 1199/1971
La Sezione richiede alla ricorrente di dimostrare l’osservanza degli adempimenti previsti per la ritualità del deposito diretto del ricorso straordinario presso il Consiglio di Stato.
art. 14, comma 1, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81
È richiamato quale fondamento del provvedimento di sospensione adottato dall’Ispettorato del lavoro a seguito dell’accertamento di irregolarità.
art. 14, comma 2, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81
È richiamato quale base normativa del divieto ministeriale di contrattare con le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti.
Massime di principio
- Nel ricorso straordinario, la mancanza della prova della notifica all’amministrazione e della ritualità del deposito diretto impedisce al Consiglio di Stato di definire il ricorso senza una previa integrazione documentale.
- Quando dagli atti emerge che il provvedimento impugnato potrebbe essere stato revocato contestualmente alla sua adozione e non aver prodotto effetti, il ricorrente deve chiarire la permanenza dell’interesse al ricorso.
- La mancanza della relazione ministeriale di rito impedisce, in linea di principio, la completa decisione dell’affare e giustifica la richiesta di un adempimento istruttorio all’amministrazione resistente.
- In presenza di documentazione incompleta e di questioni preliminari non chiarite, la Sezione può rinviare la trattazione e disporre incombenti istruttori, riservando ogni decisione in rito, nel merito e in sede cautelare.
- L’ingiustificato mancato adempimento degli incombenti istruttori non impedisce necessariamente la decisione, potendo l’affare essere definito sulla base della documentazione già acquisita.
Ricorso straordinario contro il divieto di contrattare
Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha esaminato in sede interlocutoria il ricorso straordinario proposto da una società contro il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l’annullamento del divieto di contrattare con le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti, adottato ai sensi dell’art. 14, comma 2, d.lgs. n. 81/2008. Il ricorso era accompagnato da una domanda cautelare.
Vicenda amministrativa
Il divieto ministeriale traeva origine da un provvedimento di sospensione adottato dall’Ispettorato del lavoro ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.lgs. n. 81/2008, in relazione all’accertamento dell’impiego di personale non occupabile e alla mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi. Il provvedimento di sospensione era stato successivamente revocato prima dell’adozione del provvedimento interdittivo impugnato.
La ricorrente ha articolato cinque motivi, sostenendo:
- l’assenza del presupposto costituito dal provvedimento di sospensione, in quanto revocato anteriormente;
- l’inidoneità della circolare richiamata dal provvedimento ministeriale a giustificare l’interdizione nonostante la revoca della sospensione;
- l’omessa rivalutazione dell’interesse pubblico originario;
- il difetto di istruttoria per la mancata considerazione dell’eliminazione delle irregolarità accertate;
- la violazione del principio di proporzionalità.
Lacune documentali e questioni preliminari
La Sezione ha rilevato che non risultano agli atti la prova della notifica del ricorso all’amministrazione e la dimostrazione della ritualità del deposito diretto presso il Consiglio di Stato ai sensi dell’art. 11 d.P.R. n. 1199/1971. Il Ministero non ha inoltre trasmesso la relazione di rito, nemmeno ai fini della decisione sulla domanda cautelare.
È stata riscontrata anche l’incompletezza del provvedimento impugnato, allegato al ricorso ma privo di alcune pagine. Inoltre, dalla nota con cui il Ministero avrebbe notificato il provvedimento interdittivo risulterebbe che il Ministero stesso avrebbe contestualmente adottato anche il provvedimento di revoca del divieto.
Domanda cautelare
Le lacune documentali e l’incertezza sulla contestuale revoca del provvedimento hanno impedito alla Sezione di valutare, allo stato degli atti, la sussistenza dei presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare. Ogni decisione cautelare è stata espressamente riservata.
Incombenti istruttori
La Sezione ha disposto i seguenti adempimenti:
- la società dovrà, entro trenta giorni dalla comunicazione del parere, depositare la prova della notifica del ricorso e dimostrare il rispetto degli adempimenti previsti dall’art. 11 d.P.R. n. 1199/1971 per il deposito diretto;
- la società dovrà inoltre chiarire se sussista ancora l’interesse al ricorso, considerato che il divieto potrebbe essere stato contestualmente revocato e non aver prodotto effetti;
- il Ministero dovrà trasmettere la relazione di rito entro centoventi giorni dalla comunicazione del parere;
- la relazione dovrà essere trasmessa anche alla ricorrente;
- la ricorrente potrà formulare osservazioni e controdeduzioni nei trenta giorni successivi, inviandole al Ministero e, se necessario, depositandole presso la Segreteria della Sezione.
Effetti del mancato adempimento e rinvio
La Sezione ha avvertito che, in caso di ingiustificato mancato adempimento degli incombenti, l’affare potrà essere fissato per la decisione e definito sulla base della documentazione già presente nel fascicolo.
Il parere non contiene una decisione sul rito, sul merito o sulla domanda cautelare. La trattazione è stata rinviata a un’adunanza da fissare nel quarto trimestre del 2026.
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