Cassazione Penale, Sentenza n. 37649/2023 del 14/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per cassazione della condanna in appello (ribaltamento dell'assoluzione di primo grado) per il reato di estorsione (capo A), con censure per inosservanza di norme processuali e vizio motivazionale: la corte d'appello avrebbe riformato l'assoluzione principalmente sulla base della rivalutazione di prove dichiarative (deposito del teste e interrogatorio di garanzia dell'imputato) senza procedere alla rinnovazione dell'istruttoria e senza audire l'imputato in sede d'appello. Si denuncia la mancata applicazione dei principi della Corte EDU (sentenza Maestri c. Italia, 8/7/2021) e dell'art. 603, comma 3-bis c.p.p. (necessità di rinnovare l'istruttoria quando l'appello riguarda la valutazione di prova dichiarativa decisiva), nonché il cd. 'argumentum ab Dasgupta' contro l'overturning fondato su rivalutazione esclusiva della prova dichiarativa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso: ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al capo A (estorsione) e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze, ordinando che si osservino i principi indicati (in particolare la rinnovazione dell'istruttoria e l'eventuale audizione dell'imputato/altre fonti dichiarative). Per i capi B e C (cessione e detenzione ai fini di spaccio) la sentenza d'appello è stata confermata e la dichiarazione di responsabilità è stata dichiarata irrevocabile ai sensi dell'art. 624 c.p.p.
Norme richiamate
Imposta la rinnovazione dell'istruttoria sulle prove dichiarative quando l'appello investe la valutazione di tale prova; va applicata se la decisione di riforma si fonda su diversa valutazione di dichiarazioni ritenute decisive.
Norma che disciplina l'irrevocabilità delle sentenze di condanna: la Corte ha dichiarato irrevocabile l'affermazione di responsabilità per i capi non impugnati (B e C).
Corte EDU, Maestri c. Italia, 8 luglio 2021
sentenza citata nel testo
Principio secondo cui, in caso di 'ribaltamento' in appello di una pronuncia assolutoria che si fondava su dichiarazioni decisive rese in primo grado, il giudice d'appello deve procedere all'assunzione delle fonti dichiarative (anche d'ufficio) per assicurare oralità e immediatezza; tale principio è applicabile quando le dichiarazioni acquisite in indagine/dibattimento sono determinanti per la riforma.
Sez. U. Cass., Dasgupta (n. 27620 del 28/04/2016)
sentenza citata nel testo
Affermato il principio che la rinnovazione della prova dichiarativa è dovuta quando la condanna in appello si fonda su diversa valutazione di dichiarazioni decisive, senza distinzione sulla qualità del dichiarante (anche se si tratta dell'imputato).
Massime di principio
- Se l'appello conduce a un 'ribaltamento' da assoluzione a condanna basato principalmente su valutazione diversa di prove dichiarative decisive, il giudice d'appello deve procedere alla rinnovazione dell'istruttoria e, se del caso, all'audizione diretta delle fonti (testimoni e/o imputato).
- Le dichiarazioni raccolte in fase di indagine che sono state lette in dibattimento (ex art. 510 c.p.p.) e si rivelano decisive per l'esito del processo devono essere riascoltate o la loro attendibilità deve essere valutata con le garanzie di oralità e immediatezza; altrimenti la decisione è vulnerabile in cassazione per violazione dell'art. 603, comma 3-bis e per contrasto con la giurisprudenza CEDU.
- La mancata impugnazione dei capi di imputazione rende la sentenza su quegli specifici capi irrevocabile ai sensi dell'art. 624 c.p.p.: la cassazione può annullare solo le parti censurate e, se annulla, può disporre rinvio per nuovo giudizio sui punti indicati.
- Per i difensori: quando l'appello avverso un'assoluzione si fonda su rivalutazione di prove dichiarative, è strategico evidenziare la mancata rinnovazione istruttoria e richiedere espressamente l'audizione delle fonti (compreso l'imputato) richiamando Maestri e la giurisprudenza di legittimità (Dasgupta).
- I giudici d'appello devono motivare chiaramente se la riforma si basa su elementi diversi dalla mera diversa valutazione di dichiarazioni decisive (ad es. riscontri oggettivi nuovi) per sottrarsi all'obbligo di rinnovazione; in mancanza di ciò la pronuncia è annullabile.
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