Cassazione Penale, Ordinanza n. 17373/2026 del 13/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando la pedissequa reiterazione delle doglianze già formulate in appello e la mancanza di specificità dei motivi. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse di un imputato condannato in appello. I motivi dedotti censuravano la sentenza impugnata sotto due profili: da un lato, l'attribuzione al ricorrente del ruolo di capo o promotore delle associazioni contestate; dall'altro, la configurabilità di un'associazione dedita allo spaccio di stupefacenti, concorrente con l'associazione camorristica. La Corte rileva però che entrambi i motivi riproducevano pedissequamente i medesimi profili già prospettati in appello, i quali erano stati dichiarati aspecifici dalla corte di merito e comunque disattesi con motivazione ritenuta puntuale, logica e non contraddittoria. Il ricorso è stato quindi ritenuto a sua volta aspecifico, perché non conteneva una critica argomentata alla decisione impugnata.
Norme richiamate
Richiamato implicitamente nella parte in cui la Corte qualifica il ricorso come inammissibile per aspecificità dei motivi.
Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a reiterare, senza un confronto critico con la decisione impugnata, le stesse censure già dedotte in appello e puntualmente disattese dal giudice di merito.
- La specificità dei motivi di ricorso richiede una critica argomentata alla motivazione della sentenza impugnata; la mera riproposizione di doglianze già esaminate integra un motivo solo apparente.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, al ricorrente può essere applicata la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende oltre alle spese processuali.
Come è indicizzato
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