Cassazione Penale, Sentenza n. 14708/2026 del 22/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza della Corte d'appello di Bari che, in sede di esecuzione e a seguito di rinvio dalla Cassazione, aveva riconosciuto la continuazione tra alcuni reati a lui attribuiti ma aveva escluso la continuazione tra i reati giudicati con la sentenza del 7 luglio 2000 e quelli della sentenza del 7 novembre 2022; contestava inoltre la rideterminazione del trattamento sanzionatorio, lamentando violazioni di norme procedurali e di diritto penale sostanziale nonché vizio di motivazione. In particolare, sosteneva che la Corte non avesse adeguatamente valutato la persistenza della volontà di partecipare all'associazione mafiosa e la prova prodotta dalla difesa, e che la quantificazione degli aumenti di pena per i reati satellite fosse errata e ingiustificata.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo relativo all'esclusione della continuazione tra la sentenza del 2000 e quella del 2022, confermando la correttezza della valutazione del giudice dell'esecuzione che aveva dato rilievo all'ampio arco temporale e alle pronunce definitive intermedie che avevano accertato partecipazioni a organizzazioni diverse. Ha invece accolto il secondo motivo con riferimento alla motivazione e alla determinazione degli aumenti di pena per la continuazione: l'ordinanza impugnata è stata annullata limitatamente agli aumenti applicati per i reati satellite e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Bari per un nuovo esame esclusivamente su quel punto; il resto del ricorso è stato respinto.
Norme richiamate
La corte richiama il principio che, ai fini della continuazione tra reati di associazione mafiosa, non basta la tipologia del reato: occorre una specifica indagine sulla natura dei sodalizi, la loro operatività e la continuità temporale per accertare l'unicità del disegno criminoso e la sua presenza sin dall'adesione iniziale
Richiamato in relazione al divieto di superare i limiti di cumulazione e alla necessità che l'aumento per la continuazione sia calcolato nel rispetto dei vincoli costituiti dall'articolo, con controllo della proporzione tra le pene
art. 627 cod. proc. pen., comma 3 e art. 671 cod. proc. pen.
Norme processuali invocate dal ricorrente in rapporto alla impugnazione dell'ordinanza di esecuzione; la corte ha ritenuto che le doglianze relative alla valutazione di elementi non definitivi siano infondate perché il giudice dell'esecuzione deve prendere a riferimento le pronunce definitive
art. 27 Cost.
Riferito come parametro per l'obbligo di motivazione nel rispetto della funzione rieducativa della pena quando si ridetermina il trattamento sanzionatorio
Richiamato come criterio-base per la determinazione della pena, la corte ne evidenzia la rilevanza ai fini di una motivazione che consenta il controllo della discrezionalita del giudice nell'aumento per continuazione
Richiamato come riferimento per i criteri di determinazione della pena e per la possibilita di motivazione sintetica nei casi di aumenti contenuti
D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 74, commi 2 e 3
Norme del codice degli stupefacenti richiamate in relazione ai reati per i quali sono state pronunciate condanne; rilevanti ai fini della ricostruzione del materiale fattuale ma valutate secondo la regola delle pronunce definitive
l. n. 785 del 1975, art. 75
Norma richiamata in relazione ad uno dei reati ascritti; la sua rilevanza sostanziale è stata valutata nel contesto delle sentenze definitive prese in considerazione dal giudice dell'esecuzione
Massime di principio
- Per riconoscere la continuazione tra reati di associazione mafiosa non è sufficiente la comune tipologia del reato: bisogna accertare positivamente l'unicità del disegno criminoso e la continuità volitiva sin dall'adesione iniziale
- Le pronunce definitive intermedie e l'ampiezza del lasso temporale tra le partecipazioni a diversi sodalizi assumono peso decisivo; lunghi intervalli richiedono prove particolarmente incisive della persistenza di un unico progetto criminoso
- In sede di esecuzione il giudice deve attenersi agli accertamenti delle pronunce definitive e non può valorizzare elementi che non siano stati definitivamente accertati
- Quando si ridetermina la pena per effetto della continuazione il giudice deve calcolare e motivare l'aumento separatamente per ciascun reato satellite; la motivazione deve consentire il controllo della proporzionalità e del rispetto dei limiti di legge
- Non è permesso al giudice dell'esecuzione di aumentare gli incrementi di pena per i reati satellite oltre la misura già fissata dal giudice di cognizione nella sentenza irrevocabile
- L'intensità della motivazione richiesta è proporzionale all'entità dell'aumento: aumenti contenuti possono essere motivati in modo sintetico richiamando la gravità dei fatti o i criteri dell'art. 133 cod. pen., aumenti più rilevanti richiedono motivazioni più articolate
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