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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14708/2026 del 22/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza della Corte d'appello di Bari che, in sede di esecuzione e a seguito di rinvio dalla Cassazione, aveva riconosciuto la continuazione tra alcuni reati a lui attribuiti ma aveva escluso la continuazione tra i reati giudicati con la sentenza del 7 luglio 2000 e quelli della sentenza del 7 novembre 2022; contestava inoltre la rideterminazione del trattamento sanzionatorio, lamentando violazioni di norme procedurali e di diritto penale sostanziale nonché vizio di motivazione. In particolare, sosteneva che la Corte non avesse adeguatamente valutato la persistenza della volontà di partecipare all'associazione mafiosa e la prova prodotta dalla difesa, e che la quantificazione degli aumenti di pena per i reati satellite fosse errata e ingiustificata.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo relativo all'esclusione della continuazione tra la sentenza del 2000 e quella del 2022, confermando la correttezza della valutazione del giudice dell'esecuzione che aveva dato rilievo all'ampio arco temporale e alle pronunce definitive intermedie che avevano accertato partecipazioni a organizzazioni diverse. Ha invece accolto il secondo motivo con riferimento alla motivazione e alla determinazione degli aumenti di pena per la continuazione: l'ordinanza impugnata è stata annullata limitatamente agli aumenti applicati per i reati satellite e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Bari per un nuovo esame esclusivamente su quel punto; il resto del ricorso è stato respinto.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    La corte richiama il principio che, ai fini della continuazione tra reati di associazione mafiosa, non basta la tipologia del reato: occorre una specifica indagine sulla natura dei sodalizi, la loro operatività e la continuità temporale per accertare l'unicità del disegno criminoso e la sua presenza sin dall'adesione iniziale

  • art. 81 cod. pen.

    Richiamato in relazione al divieto di superare i limiti di cumulazione e alla necessità che l'aumento per la continuazione sia calcolato nel rispetto dei vincoli costituiti dall'articolo, con controllo della proporzione tra le pene

  • art. 627 cod. proc. pen., comma 3 e art. 671 cod. proc. pen.

    Norme processuali invocate dal ricorrente in rapporto alla impugnazione dell'ordinanza di esecuzione; la corte ha ritenuto che le doglianze relative alla valutazione di elementi non definitivi siano infondate perché il giudice dell'esecuzione deve prendere a riferimento le pronunce definitive

  • art. 27 Cost.

    Riferito come parametro per l'obbligo di motivazione nel rispetto della funzione rieducativa della pena quando si ridetermina il trattamento sanzionatorio

  • art. 132 cod. pen.

    Richiamato come criterio-base per la determinazione della pena, la corte ne evidenzia la rilevanza ai fini di una motivazione che consenta il controllo della discrezionalita del giudice nell'aumento per continuazione

  • art. 133 cod. pen.

    Richiamato come riferimento per i criteri di determinazione della pena e per la possibilita di motivazione sintetica nei casi di aumenti contenuti

  • D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 74, commi 2 e 3

    Norme del codice degli stupefacenti richiamate in relazione ai reati per i quali sono state pronunciate condanne; rilevanti ai fini della ricostruzione del materiale fattuale ma valutate secondo la regola delle pronunce definitive

  • l. n. 785 del 1975, art. 75

    Norma richiamata in relazione ad uno dei reati ascritti; la sua rilevanza sostanziale è stata valutata nel contesto delle sentenze definitive prese in considerazione dal giudice dell'esecuzione

Massime di principio

  • Per riconoscere la continuazione tra reati di associazione mafiosa non è sufficiente la comune tipologia del reato: bisogna accertare positivamente l'unicità del disegno criminoso e la continuità volitiva sin dall'adesione iniziale
  • Le pronunce definitive intermedie e l'ampiezza del lasso temporale tra le partecipazioni a diversi sodalizi assumono peso decisivo; lunghi intervalli richiedono prove particolarmente incisive della persistenza di un unico progetto criminoso
  • In sede di esecuzione il giudice deve attenersi agli accertamenti delle pronunce definitive e non può valorizzare elementi che non siano stati definitivamente accertati
  • Quando si ridetermina la pena per effetto della continuazione il giudice deve calcolare e motivare l'aumento separatamente per ciascun reato satellite; la motivazione deve consentire il controllo della proporzionalità e del rispetto dei limiti di legge
  • Non è permesso al giudice dell'esecuzione di aumentare gli incrementi di pena per i reati satellite oltre la misura già fissata dal giudice di cognizione nella sentenza irrevocabile
  • L'intensità della motivazione richiesta è proporzionale all'entità dell'aumento: aumenti contenuti possono essere motivati in modo sintetico richiamando la gravità dei fatti o i criteri dell'art. 133 cod. pen., aumenti più rilevanti richiedono motivazioni più articolate

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