Cassazione Civile, Ordinanza n. 19876/2025 del 17/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto dell'istanza della contribuente e dell'intervenuta definizione agevolata con pagamento integrale dell'importo dovuto. Ha quindi dichiarato estinto il processo per cessata materia del contendere in conseguenza della definizione della lite fiscale. Le spese sono state poste a carico di chi le ha anticipate.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio tributario avente ad oggetto un accertamento in materia di ICI/IMU. La Commissione tributaria regionale del Lazio aveva rigettato l'appello della società concessionaria del servizio di riscossione; contro tale decisione la società e il Comune hanno proposto ricorso per cassazione con un unico motivo. Nel giudizio di legittimità la società contribuente ha resistito con controricorso chiedendo il rigetto. Prima della decisione, la contribuente ha depositato istanza di estinzione per cessata materia del contendere, deducendo di avere aderito alla definizione agevolata delle liti fiscali prevista dalla legge n. 197 del 2022 e di avere versato integralmente quanto dovuto in un'unica soluzione.
Norme richiamate
definizione agevolata delle liti fiscali
La Corte riconosce che l'adesione alla definizione agevolata, con pagamento integrale dell'importo dovuto in unica soluzione, comporta l'estinzione del processo per cessata materia del contendere.
Massime di principio
- L'adesione alla definizione agevolata delle liti fiscali, quando accompagnata dal pagamento integrale di quanto dovuto secondo le condizioni previste dalla legge, determina l'estinzione del giudizio pendente per cessata materia del contendere.
- In presenza di intervenuta definizione della lite fiscale, il giudice di legittimità deve prendere atto della sopravvenuta cessazione dell'interesse alla decisione sul merito e dichiarare l'estinzione del processo.
- Quando il processo si estingue per definizione agevolata, le spese seguono il criterio della compensazione interna indicato dalla Corte, restando a carico di chi le ha anticipate.
Come è indicizzato
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