Cassazione Penale, Sentenza n. 2689/2022 del 24/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza di conferma dell'appello che lo aveva condannato per bancarotta distrattiva e documentale (art. 216, comma 1, n. 1 e 2 e art. 223, comma 1, R.D. 267/1942). Il ricorso deduceva: (1) violazione dell'art. 548, comma 3 c.p.p. (nella formulazione ante legge 67/2014) per essere stato dichiarato contumace senza decreto di irreperibilità e senza aver ricevuto l'avviso di estratto contumaciale; (2) illogicità della motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione, pur rilevando d'ufficio l'illegittimità delle pene accessorie (irrogate in misura fissa di 10 anni) alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 222/2018, ha constatato che il reato commesso l'11/6/2008 si è estinto per prescrizione (termine di 12 anni e 6 mesi, quindi prescritto alla data del 11/12/2020). Di conseguenza la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio per estinzione del reato. Decisione del 5/11/2021; la sentenza è firmata dal solo Presidente ai sensi dell'art. 546/2 c.p.p. per impedimento.
Norme richiamate
R.D. 16 marzo 1942 n. 267 (legge fallimentare), art. 216, comma 1
"la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa"
La Corte costituzionale (sent. n.222/2018) ha dichiarato incostituzionale la formulazione che prevedeva automaticamente dieci anni; la Cassazione ha ritenuto che le pene accessorie determinate sulla base della formulazione dichiarata incostituzionale siano illegali, indipendentemente dal fatto che l'entità concreta rientrasse nel nuovo parametro.
R.D. 16 marzo 1942 n. 267, art. 223, comma 1
Richiamata come norma sostanziale relativa al reato di bancarotta documentale per il quale l'imputato era stato condannato.
Codice di procedura penale, art. 548, comma 3 (formulazione ante legge 67/2014)
Il ricorrente ha lamentato la violazione di questa norma in tema di contumacia e notifica dell'estratto; la Cassazione non ha esaminato il vizio per essere intervenuta la causa estintiva (prescrizione) che rende irrilevanti i vizi di merito.
Corte Costituzionale, sentenza n. 222/2018
Pronuncia dichiarativa di incostituzionalità che ha 'sostituito' la cornice edittale dell'art. 216; utilizzata dalla Cassazione per rilevare d'ufficio l'illegittimità delle pene accessorie irrogate in base alla formulazione censurata.
Codice di procedura penale, art. 129, comma 2 e art. 620, comma 1, lett. a)
Richiamati per il principio che quando emerge una causa di estinzione del reato il controllo della Corte è limitato alla constatazione dell'evidenza delle condizioni estintive e non all'esame dei vizi di motivazione; l'annullamento con rinvio è incompatibile con la declaratoria di estinzione.
Codice di procedura penale, art. 546, comma 2
Norma richiamata in relazione alla sottoscrizione della sentenza (firmata dal solo Presidente per impedimento).
Massime di principio
- Se le pene accessorie sono state determinate sulla base di una norma dichiarata incostituzionale, il giudice può rilevare d'ufficio l'illegalità di quelle pene; ciò può incidere sulla formazione del giudicato.
- L'illegalità delle pene accessorie può impedire che la sentenza impugnata abbia natura di giudicato definitivo su tutti i punti: se ciò apre la strada a una causa estintiva (es. prescrizione), la causa deve essere rilevata e dichiarata.
- Quando emerge chiaramente una causa di estinzione del reato (prescrizione) la Cassazione annulla la sentenza impugnata senza rinvio, poiché il giudice del rinvio non avrebbe altra utilità se non procedere alla declaratoria di estinzione.
- In presenza di una causa di estinzione, i vizi di motivazione, le nullità e le censure procedurali diventano irrilevanti; il controllo del giudice di legittimità si limita a verificare l'evidenza delle condizioni di estinzione ai sensi dell'art. 129 c.p.p.
- In impugnazioni che censurano la contumacia o la mancata notifica, è comunque necessario valutare preliminarmente l'eventuale sopravvenienza di cause estintive (es. prescrizione) prima di esaminare i vizî denunciati.
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