Sentenza del 13/01/2021 n. 58 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
IRES - Reddito d'impresa - Costi deducibili - Spese di manutenzione inerenti - Indicate in bilancio - Fatture contabilizzate - Necessità di ulteriori specificazioni in fattura - Non sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Imposta anno 2006: l'Agenzia ha ripreso a tassazione una quota di oneri di pubblicità/sponsorizzazione verso l'Associazione YYY per €50.528,05 ritenendola di competenza 2005 (contratto riferito alla stagione 2005/2006) e ha altresì contestato la deducibilità di costi di manutenzione e riparazione pneumatici per €4.192,78 sostenendo che le fatture contabilizzate non riportavano riferimenti identificativi degli automezzi destinatari della prestazione.
La decisione
La Commissione ha accolto l'appello in parte: ha ritenuto corretta l'interpretazione dell'ufficio circa la competenza dei costi pubblicitari ex art.109 TUIR, dichiarando indeducibile nell'esercizio 2006 la quota pari a €50.528,05 (competente al 2005) e quindi legittimo il recupero IRES/IRAP su tale importo. Ha invece rigettato il motivo d'appello relativo all'indeducibilità dei costi di manutenzione pneumatici, confermando la decisione di primo grado che li aveva ritenuti deducibili perché risultanti in bilancio, supportati da fatture conformi e inerenti all'attività di autotrasporto; ha altresì escluso l'illegittimità della detrazione IVA, evidenziando che le fatture rispettavano i requisiti dell'art.21 DPR 633/72 e che non è richiesto il riferimento identificativo degli automezzi sulle fatture.
Norme richiamate
Prevede la deducibilità delle spese nell'esercizio in cui sono sostenute, ma ciò non esclude l'applicazione del principio di competenza (art.109) quando l'obbligazione e l'utilizzo si estendono su più esercizi.
Principio di competenza: le spese e gli oneri vanno imputati all'esercizio di competenza. Per i contratti aventi efficacia su più esercizi è necessario ripartire i costi in base al periodo di efficacia/obbligazioni; il criterio del pagamento non è determinante.
Requisiti formali della fattura: le fatture in giudizio sono state ritenute conformi ai requisiti normativi e non è richiesta la specificazione identificativa degli automezzi per rendere deducibile il costo o per la detrazione IVA; eventuali irregolarità dell'emittente devono essere contestate all'emittente stesso.
Massime di principio
- Spese pubblicitarie/sponsorizzazioni vanno imputate per competenza (art.109 TUIR) sulla base del periodo di efficacia degli obblighi contrattuali; il fatto che il pagamento sia avvenuto in esercizi successivi non comporta automaticamente la deducibilità nell'esercizio di pagamento.
- Se un contratto ha efficacia su più esercizi, il contribuente e l'ufficio devono ripartire i costi pro tempore in base al periodo di svolgimento delle prestazioni; conservare il contratto con indicazione di inizio/fine è fondamentale per la prova della competenza.
- Le spese di manutenzione sono deducibili se risultano in bilancio, sono supportate da fatture e sono inerenti a beni che producono ricavi o proventi dell'impresa; non è necessario che le fatture indichino il riferimento identificativo dell'automezzo, salvo diversa disposizione normativa.
- Per la detrazione IVA è sufficiente che le fatture rispettino i requisiti formali di cui all'art.21 DPR 633/72; contestazioni sulla regolarità dell'emittente devono essere dirette verso l'emittente stesso.
- L'amministrazione finanziaria deve fornire elementi probatori che giustifichino la diversa imputazione per competenza: mere supposizioni sull'utilizzo in esercizi precedenti non sono sufficienti senza contratto o documentazione probatoria.
- In caso di contestazioni, il contribuente dovrebbe conservare e produrre contratti, cronoprogrammi, attestazioni di esecuzione delle prestazioni e documentazione contabile che colleghino i costi ai ricavi o all'attività caratteristica per rafforzare la deducibilità.
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