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Sentenza

Sentenza del 13/01/2021 n. 48 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

IVA - omessa richiesta di fattura - operatore economico - sanzione amministrativa - natura autonoma - è tale - dipendenza dall'accertamento sostanziale - non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il giudice ha ritenuto che la violazione prevista dall'art. 6, co. 8, D.Lgs. 471/1997 costituisce una sanzione amministrativa autonoma e può essere irrogata indipendentemente dall'esistenza di un accertamento sostanziale che quantifichi l'imposta evasa. Pertanto la sanzione è stata considerata legittima e disgiunta da qualsiasi atto impositivo volto a quantificare l'IVA.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Contestata l'omessa richiesta di fattura ai sensi dell'art. 6, co. 8, D.Lgs. 471/1997 in relazione a una prestazione di servizio o acquisto di beni; si discuteva se la sanzione potesse essere irrogata solo dopo un accertamento sostanziale che quantificasse l'ammontare dell'IVA (eventualmente) evasa, anche sulla base di movimentazioni bancarie.

Norme richiamate

  • art. 6, co. 8, D.Lgs. 471/1997

    La norma incrimina l'omessa richiesta di fattura da parte dell'operatore economico; la giurisprudenza interpretata nella sentenza la considera applicabile come sanzione autonoma, non condizionata all'emissione o all'esistenza di un previo e separato accertamento che quantifichi l'imposta evasa.

Massime di principio

  • L'omessa richiesta di fattura da parte di un operatore economico è una violazione amministrativa autonoma e può essere sanzionata anche se non è stato previamente quantificato l'ammontare dell'IVA evasa.
  • L'accertamento sostanziale (quantificazione dell'imposta sulla base di elementi come movimentazioni bancarie) non è condizione necessaria per l'irrogazione della sanzione prevista dall'art. 6, co. 8, D.Lgs. 471/1997.
  • La procedura sanzionatoria è distinta dall'atto impositivo: la comminazione della sanzione non equivale automaticamente a un accertamento tributario né lo sostituisce.
  • In difesa il contribuente dovrà provare l'avvenuta richiesta/emissione della fattura, la non sussistenza del rapporto commerciale o l'assenza dei presupposti soggettivi della norma; la mera difficoltà di quantificare l'imposta non esonera dall'applicazione della sanzione.
  • Le risultanze bancarie e altri elementi probatori possono servire per accertare l'esistenza di operazioni rilevanti ai fini fiscali, ma la loro assenza o incertezza non preclude in radice l'applicazione della sanzione per omissione di richiesta di fattura.

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