Sentenza del 13/01/2021 n. 48 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
IVA - omessa richiesta di fattura - operatore economico - sanzione amministrativa - natura autonoma - è tale - dipendenza dall'accertamento sostanziale - non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl giudice ha ritenuto che la violazione prevista dall'art. 6, co. 8, D.Lgs. 471/1997 costituisce una sanzione amministrativa autonoma e può essere irrogata indipendentemente dall'esistenza di un accertamento sostanziale che quantifichi l'imposta evasa. Pertanto la sanzione è stata considerata legittima e disgiunta da qualsiasi atto impositivo volto a quantificare l'IVA.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Contestata l'omessa richiesta di fattura ai sensi dell'art. 6, co. 8, D.Lgs. 471/1997 in relazione a una prestazione di servizio o acquisto di beni; si discuteva se la sanzione potesse essere irrogata solo dopo un accertamento sostanziale che quantificasse l'ammontare dell'IVA (eventualmente) evasa, anche sulla base di movimentazioni bancarie.
Norme richiamate
art. 6, co. 8, D.Lgs. 471/1997
La norma incrimina l'omessa richiesta di fattura da parte dell'operatore economico; la giurisprudenza interpretata nella sentenza la considera applicabile come sanzione autonoma, non condizionata all'emissione o all'esistenza di un previo e separato accertamento che quantifichi l'imposta evasa.
Massime di principio
- L'omessa richiesta di fattura da parte di un operatore economico è una violazione amministrativa autonoma e può essere sanzionata anche se non è stato previamente quantificato l'ammontare dell'IVA evasa.
- L'accertamento sostanziale (quantificazione dell'imposta sulla base di elementi come movimentazioni bancarie) non è condizione necessaria per l'irrogazione della sanzione prevista dall'art. 6, co. 8, D.Lgs. 471/1997.
- La procedura sanzionatoria è distinta dall'atto impositivo: la comminazione della sanzione non equivale automaticamente a un accertamento tributario né lo sostituisce.
- In difesa il contribuente dovrà provare l'avvenuta richiesta/emissione della fattura, la non sussistenza del rapporto commerciale o l'assenza dei presupposti soggettivi della norma; la mera difficoltà di quantificare l'imposta non esonera dall'applicazione della sanzione.
- Le risultanze bancarie e altri elementi probatori possono servire per accertare l'esistenza di operazioni rilevanti ai fini fiscali, ma la loro assenza o incertezza non preclude in radice l'applicazione della sanzione per omissione di richiesta di fattura.
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