Sentenza del 13/01/2021 n. 236 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Tasse automobilistiche - azione di recupero - termine di prescrizione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Azione di recupero di tasse automobilistiche; questione se il termine triennale di prescrizione per il recupero sia stato prorogato al 31.12.2005 in forza dell'art. 2, comma 37, della legge 24.11.2003 n. 326 nel caso in cui la scadenza della prescrizione cada nel periodo compreso tra l'entrata in vigore del D.L. 30.09.2003 n. 269 e il 31.12.2005 (cd. forbice di sospensione).
La decisione
È stato ritenuto che, per le tasse automobilistiche, il termine triennale di prescrizione sia stato sospeso/prorogato fino al 31.12.2005 qualora la scadenza originaria ricadesse nel periodo tra l'entrata in vigore del D.L. 30.09.2003 n. 269 e il 31.12.2005. Tale interpretazione si estende anche alla Regione Sicilia: le azioni di recupero intraprese entro il nuovo termine (31.12.2005) si considerano tempestive. Di conseguenza atti di recupero notificati entro la proroga non sono prescritti.
Norme richiamate
art. 2 comma 37 della legge 24.11.2003 n. 326
art. 2 comma 37 legge 24.11.2003 n. 326
La norma ha effetto di sospendere/prorogare il termine triennale di prescrizione per il recupero delle tasse automobilistiche, fissando quale termine ultimo il 31.12.2005 per i casi la cui scadenza originaria ricada nella forbice tra l'entrata in vigore del D.L. 30.09.2003 n. 269 e il 31.12.2005. La disposizione si applica anche alla Regione Sicilia.
Massime di principio
- Se la scadenza originaria della prescrizione per il recupero di tasse automobilistiche cade tra l'entrata in vigore del D.L. 30.09.2003 n. 269 e il 31.12.2005, il termine va considerato prorogato al 31.12.2005 per effetto dell'art. 2 comma 37 della legge 24.11.2003 n. 326.
- La proroga si applica anche alle Regioni (es. Regione Sicilia) se si tratta di tasse automobilistiche di competenza regionale o comunque soggette alla medesima disciplina di recupero.
- Gli atti di recupero notificati entro il termine prorogato non possono essere dichiarati prescritti per il solo motivo che la scadenza originaria sarebbe stata antecedente alla data di notifica, purché ricada nella forbice indicata dalla norma.
- In caso di contenzioso, l'onere di dimostrare la tempestività dell'azione spetta generalmente all'amministrazione che agisce per il recupero; verificare data di notifica e calcolo della prescrizione in base alla sospensione.
- Verificare sempre eventuali ulteriori interventi normativi successivi o pronunce giurisprudenziali che abbiano modificato o chiarito l'ambito di applicazione della sospensione per casi specifici.
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