Sentenza del 13/01/2021 n. 63 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
Accertamento - Mancata dichiarazione di redditi da contratto di locazione commerciale - Sfratto convalidato con ordinanza del tribunale - Mancata percezione dei canoni di locazione - Maggior reddito imponibile - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Accertamento per omessa dichiarazione di redditi derivanti da contratto di locazione commerciale: l'Ufficio ha imputato alla ricorrente maggior reddito imponibile e maggiore imposta IRPEF per canoni non dichiarati. La contribuente ha contestato l'accertamento sostenendo di non aver percepito i canoni in quanto il conduttore (XXX & C. s.a.s.) è stato sfrattato per morosità e lo sfratto è stato convalidato con ordinanza del Tribunale del 21/11/2007, quindi non ricorrevano canoni effettivamente incassati.
La decisione
La Commissione ha rigettato l'appello dell'Agenzia e confermato la sentenza della CTP di Taranto che aveva accolto il ricorso della contribuente. Il Collegio ha ritenuto che, alla luce del principio di capacita contributiva (art. 53 Cost.), non sia dovuto un maggior reddito per canoni non percepiti in conseguenza della risoluzione anticipata del contratto per sfratto convalidato; pertanto il reddito dei fabbricati è stato determinato in base alla rendita catastale. L'Ufficio è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
DPR 917/1986 (TUIR) art. 26
L'Ufficio aveva invocato l'art.26 per includere nei redditi fondiari i canoni non corrisposti; il Collegio ha invece interpretato la norma alla luce del principio costituzionale della capacita contributiva ritenendo che i canoni non percepiti in seguito a risoluzione del contratto per sfratto non possano formare base imponibile come reddito fondiario.
Costituzione, art. 53
Principio richiamato dal Collegio: il carico fiscale deve essere ragguagliato alla capacita contributiva effettiva, cioè alla ricchezza realmente a disposizione del contribuente; pertanto non si possono tassare ricchezze non possedute.
D.Lgs. n.546/1992, artt. 52 e ss.
Normativa procedurale invocata dall'Ufficio per proporre il gravame avverso la sentenza di primo grado (norme sul processo tributario d'appello).
Giurisprudenza Cassazione - Sezioni Unite (n. 17394/2002, n. 15063/2002) e Cass. n. 6911/2003
Il Collegio si è allineato a questo filone giurisprudenziale che valorizza il principio di capacita contributiva e limita la tassazione di elementi che non costituiscono effettiva disponibilita economica del contribuente.
Cassazione (citazioni dell'Agenzia): Cass. n. 19166/2003; n. 20764/2006
Queste pronunce, richiamate dall'Ufficio, sostengono che i canoni non corrisposti, finché il contratto è in essere, rilevano ai fini del reddito fondiario. Il Collegio tuttavia non ha seguito tale impostazione nel caso di risoluzione anticipata e sfratto convalidato, preferendo l'approccio fondato sulla capacita contributiva.
Massime di principio
- Se il contratto di locazione è stato risolto per sfratto convalidato e il locatore non ha effettivamente percepito i canoni, tali somme non dovrebbero essere tassate come reddito fondiario: la tassazione deve riflettere la capacita contributiva reale.
- Se il rapporto locatizio è ancora in essere e i canoni risultano semplicemente non pagati (morosita ma nessuna risoluzione/sfratto), la giurisprudenza di legittimità può ritenere i canoni non percepiti rilevanti ai fini del reddito fondiario; occorre valutare lo stato giuridico del contratto.
- La prova documentale della risoluzione del contratto e della mancata percezione (es. ordinanza di sfratto convalidata, mancati incassi certificati) è essenziale per ottenere il favore del giudice tributario.
- Eventuali recuperi successivi dei canoni (es. somme riscosse dopo lo sfratto, transazioni, crediti riscossi) non vanno automaticamente qualificati come reddito fondiario ma possono assumere natura diversa e vanno inquadrati fiscalmente al momento e nella forma in cui sono effettivamente percepiti.
- In sede di contenzioso, richiamare il principio costituzionale della capacita contributiva e la giurisprudenza delle Sezioni Unite può essere strategico quando si contesta l'inclusione nei redditi di somme non effettivamente disponibili.
- Ogni caso va valutato concretamente: esaminare lo stato del contratto (ancora vigente o risolto), le misure giudiziali intervenute, la effettiva percezione delle somme e la tempistica dei recuperi prima di qualificare fiscalmente i proventi.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 13 gen 2021Sentenza del 13/01/2021 n. 48 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 13 gen 2021Sentenza del 13/01/2021 n. 50 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 13 gen 2021Sentenza del 13/01/2021 n. 58 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
- Sentenza · 13 gen 2021Sentenza del 13/01/2021 n. 227 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
- Sentenza · 13 gen 2021Sentenza del 13/01/2021 n. 232 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
- Sentenza · 13 gen 2021Sentenza del 13/01/2021 n. 236 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →