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Cassazione Penale, Ordinanza n. 16752/2026 del 11/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 29/11/2024, con cui era stata confermata la responsabilità per evasione. Dal testo emerge che la difesa censurava la decisione di merito, ma in modo generico e senza confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della Corte territoriale. In particolare, la Corte di cassazione rileva che il ricorso non spiegava le ragioni per cui la sentenza impugnata sarebbe stata affetta da evidenti vizi logici e non si misurava con la motivazione con cui la Corte di appello aveva ritenuto provati gli elementi costitutivi del reato, specie l'allontanamento volontario e non autorizzato dalla propria abitazione, nonché l'esclusione della particolare tenuità del fatto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi fossero del tutto generici rispetto alla motivazione della Corte di appello di Bari, la quale aveva congruamente motivato sulla sussistenza del reato di evasione e sull'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 385 c.p.

    Norma incriminatrice dell'evasione; la Corte richiama la necessità della prova dell'allontanamento volontario e non autorizzato dalla propria abitazione quale elemento costitutivo del reato.

  • art. 131-bis c.p.

    La Corte di merito aveva escluso la particolare tenuità del fatto; la Cassazione ritiene che tale esclusione sia stata congruamente motivata e non efficacemente censurata.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure sono generiche e non si confrontano specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Nel reato di evasione, la motivazione di merito deve dare conto della volontarietà e dell'assenza di autorizzazione nell'allontanamento dal luogo di restrizione, elementi costitutivi del fatto tipico.
  • La richiesta di applicazione della particolare tenuità del fatto deve essere validamente contrastata solo indicando specifici profili di illogicità o di erroneità della motivazione che ne abbia escluso i presupposti; la mera contestazione apodittica non è sufficiente.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende prevista dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieEvasioneImpugnazioni
RamiReati contro l'amministrazione della giustiziaProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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