Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46882/2023 del 22/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del GIP che convalidava il provvedimento del Questore ex art. 6 L. 13/12/1989 n.401: il provvedimento aveva disposto il divieto di accesso ai luoghi delle manifestazioni sportive per 7 anni e l'obbligo di presentazione/compare alla P.G. nei termini previsti. Il ricorrente deduceva: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 6 L.401/1989 e vizio di motivazione per omessa specificazione della durata dell'obbligo di firma/presentazione (secondo il ricorrente la durata non risultava determinata, con conseguente incertezza anche sulla squadra di riferimento); 2) violazione del diritto di difesa poiché la convalida era stata depositata in tempi ristretti (entro 24 ore dalla richiesta di convalida), non lasciando tempo per preparare adeguata difesa tecnica.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo relativo alla mancata specificazione della durata dell'obbligo di presentazione alla P.G.: ha annullato l'ordinanza impugnata senza rinvio e ha determinato d'ufficio la durata dell'obbligo di presentazione nella misura minima prevista dalla legge, ossia anni 5. Il resto del ricorso è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza e genericità. La questione relativa all'indicazione della squadra è stata ritenuta generica e preclusa perché il Questore l'aveva chiarita con successiva notifica non impugnata. Il motivo sulla violazione del diritto di difesa è stato dichiarato manifestamente infondato: la Corte ha ricordato che il termine di riferimento per la valutazione è quello delle 48 ore dalla notifica del provvedimento questorile all'intimato, termine che nel caso concreto è stato rispettato (notifica 17/11/2022 ore 10:30, convalida 19/11/2022 ore 12:00). P.Q.M. annulla l'ordinanza limitatamente alla durata dell'obbligo di presentazione e fissa tale durata in 5 anni.

Norme richiamate

  • legge 13 dicembre 1989 n.401, art.6

    Attribuisce al Questore il potere di disporre il divieto di accesso e l'obbligo di presentazione alla P.G.; richiede che la durata degli obblighi sia espressamente indicata; l'omissione della durata comporta la necessità per il giudice di determinare la durata, adottando il minimo previsto dalla legge se il ricorrente non contesta l'obbligo in sé ma solo la durata.

  • legge 13 dicembre 1989 n.401, art.5

    Richiamata in relazione ai limiti e finalità delle misure preventive connesse a reati commessi in occasione di manifestazioni sportive; nel caso concreto il motivo basato su tale riferimento è stato ritenuto generico e inammissibile.

  • codice di procedura penale, art.178 lettera c)

    Richiamato in ordine alle garanzie e al diritto di difesa; la Corte specifica che il termine rilevante per valutare la legittimità della convalida decorre dalla notifica del provvedimento questorile all'interessato (48 ore).

  • D.L. 8 febbraio 2007 n.8, convertito in L. 4 aprile 2007 n.41, art.2 comma 1 lett. b)

    Citato dalla giurisprudenza per il principio che, in assenza di espressa determinazione, può valere il periodo minimo previsto dalla normativa straordinaria o di conversione; nella prassi la Corte ha applicato il principio per fissare il periodo minimo applicabile all'obbligo di presentazione.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (massime citate)

    Sez.3, Sent. n.15088 del 27/01/2016; Sez. F n.41668 del 27/08/2013; Sez.3 n.21788 del 16/02/2011

    Principi richiamati: a) l'omessa indicazione della durata dell'obbligo di presentazione non vale a farla coincidere automaticamente con la durata del divieto di accesso; b) la convalida del provvedimento impone il rispetto del termine di 48 ore dalla notifica per garantire il diritto di difesa; c) in assenza di violazione del termine, la convalida è legittima.

Massime di principio

  • L'omessa indicazione della durata dell'obbligo di presentazione alla pubblica sicurezza in un provvedimento questorile non può essere sanata ritenendola automaticamente coincidente con la durata del divieto di accesso: il giudice è tenuto a determinare la durata e, se il ricorrente non contesta l'obbligo ma solo la durata, la Corte può fissarla nel minimo previsto dalla legge.
  • Il termine utile per valutare la legittimità della convalida rispetto al diritto di difesa è di 48 ore dalla notifica del provvedimento questorile all'interessato: una convalida intervenuta entro tale termine non viola il diritto alla difesa per eccessiva ristrettezza dei tempi.
  • Le questioni di fatto o di specificazione (es. quale squadra sia ricompresa nel divieto) chiarite successivamente dal Questore e non impugnate dall'interessato sono precluse in sede di impugnazione successiva.
  • Per ottenere successo su questioni di diritto in Cassazione è necessario formulare motivi specifici e non generici; motivi generici o manifestamente infondati saranno dichiarati inammissibili.
  • Quando si impugna un provvedimento amministrativo o la sua convalida, è importante chiedere espressamente la determinazione della durata degli obblighi in mancanza di indicazione nel provvedimento originario, poiché la Corte può fissare d'ufficio la durata minima prevista dalla legge.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.