Cassazione Civile, Ordinanza n. 33258/2025 del 19/12/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (difensore)
La controversia
Nel precedente provvedimento di legittimità la Corte aveva liquidato le spese in favore del controricorrente, ma per mera svista non aveva disposto la distrazione delle spese in favore del difensore che, nel controricorso, si era dichiarato antistatario e ne aveva chiesto espressamente la distrazione. Il difensore ha quindi proposto ricorso per correzione dell'errore materiale, chiedendo che il dispositivo fosse integrato con la statuizione di distrazione delle spese a suo favore. La Corte ha ritenuto fondata l'istanza, affermando che l'omessa pronuncia sulla distrazione, in assenza di specifica disciplina, va emendata con il procedimento di correzione degli errori materiali e non con ordinari mezzi di impugnazione, trattandosi di richiesta non autonoma ma accessoria alla liquidazione delle spese.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso per correzione dell'errore materiale e ha modificato il dispositivo della precedente ordinanza di legittimità n. 10161/2024, aggiungendo l'inciso secondo cui le spese liquidate al controricorrente Valtere Scimia sono distratte in favore del suo difensore, Avv. Emilio Bernardi, dichiaratosi antistatario. La correzione è stata disposta ai sensi degli artt. 287 e 288 c.p.c., richiamati in combinato con l'art. 93, comma 2, c.p.c. e con l'art. 391-bis c.p.c. per l'applicabilità del rimedio anche alle pronunce della Cassazione.
Norme richiamate
È il rimedio utilizzabile per correggere l'omessa indicazione della distrazione delle spese, qualificata come errore materiale.
Conferma la procedura di correzione dell'errore materiale anche per integrare il dispositivo della precedente pronuncia.
Il richiamo sistematico alla norma sulla distrazione delle spese giustifica l'utilizzo della correzione materiale quando la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese.
Rende applicabile il procedimento di correzione degli errori materiali anche alle pronunce della Corte di cassazione.
Massime di principio
- L'omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese, quando la richiesta sia stata ritualmente formulata dal difensore dichiaratosi antistatario, integra un errore materiale emendabile con il procedimento di correzione e non un capo autonomo di sentenza da impugnare con i mezzi ordinari.
- La distrazione delle spese ha natura accessoria rispetto alla statuizione sulle spese di lite; se la Corte liquida le spese alla parte assistita ma omette di disporne la distrazione al difensore antistatario, il dispositivo può essere integrato con correzione materiale.
- Il procedimento di correzione dell'errore materiale è applicabile anche ai provvedimenti della Corte di cassazione, in funzione di economia processuale, di ragionevole durata del processo e di rapido rilascio del titolo esecutivo in favore del difensore distrattario.
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