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Cassazione Penale, Ordinanza n. 00352/2026 del 07/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello che aveva confermato la responsabilità per furto con strappo e lesioni aggravate. Con il primo motivo ha denunciato violazione di legge per la mancata riqualificazione del fatto in danneggiamento, ma la censura in sostanza richiedeva una diversa lettura delle risultanze processuali e una diversa ricostruzione dei fatti. Con il secondo motivo ha dedotto travisamento della prova sull'impossessamento del telefono cellulare della persona offesa, sostenendo che l'apparecchio era stato poi ritrovato nei pressi del negozio. Con il terzo motivo ha lamentato violazione di legge e vizio di motivazione sulla sussistenza delle lesioni aggravate dall'uso di un'arma, ma riproponendo argomenti già svolti in appello. Con il quarto motivo ha censurato il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p., sostenendo che il valore del bene sottratto fosse tale da giustificare l'attenuante.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi due motivi si risolvessero in una richiesta di rivalutazione del merito e non evidenziassero un travisamento decisivo della prova; il terzo motivo è stato ritenuto non specifico perché meramente reiterativo delle doglianze già respinte in appello; il quarto motivo è stato giudicato manifestamente infondato, trattandosi di valutazione discrezionale di merito adeguatamente motivata in relazione al non irrisorio valore del telefono e alla sua inservibilità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 624-bis c.p.

    La sentenza impugnata aveva riqualificato il fatto nella fattispecie di furto con strappo, ritenuta integrata sia sotto il profilo materiale sia sotto quello soggettivo; la Cassazione ha ritenuto non sindacabile in sede di legittimità la diversa lettura dei fatti prospettata dal ricorrente.

  • art. 62 n. 4 c.p.

    La mancata concessione dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è stata ritenuta frutto di valutazione discrezionale di merito, insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione non illogica; nel caso concreto è stato valorizzato il valore non irrisorio del telefono e la sua inservibilità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione delle risultanze probatorie o una diversa ricostruzione storica dei fatti, poiché la Corte di cassazione non può sovrapporre il proprio giudizio a quello del merito.
  • Il travisamento della prova è deducibile solo quando l'errore sia decisivo e tale da disarticolare l'intero ragionamento probatorio; non basta indicare un singolo dato probatorio alternativamente interpretabile se la sentenza ha comunque esaminato in modo congruo l'insieme degli elementi di prova.
  • Le censure riproduttive delle doglianze già formulate in appello, prive di un'effettiva critica argomentata alla motivazione della sentenza impugnata, sono inammissibili per difetto di specificità.
  • La concessione o il diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. rientra nella valutazione discrezionale del giudice di merito e può essere censurata in cassazione solo per manifesta illogicità o arbitrarietà della motivazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurtoLesioni
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonioDelitti contro la persona
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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