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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30313/2026 del 10/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda nasce da una sentenza di patteggiamento divenuta irrevocabile, con pena originaria poi oggetto di rideterminazione in executivis a seguito di una pronuncia della Corte costituzionale. Su istanza della difesa, il GIP di Bologna aveva prima rideterminato la pena detentiva con ordinanza del 6 luglio 2021; successivamente, su nuova istanza, con ordinanza del 31 marzo 2026 aveva nuovamente rideterminato la pena in anni tre di reclusione ed euro 12.000 di multa. Il pubblico ministero ha ricorso deducendo che il giudice dell'esecuzione aveva già deciso sulla medesima questione con la precedente ordinanza del 2021, ormai definitiva, e che la nuova ordinanza violava il principio del ne bis in idem, applicabile anche in sede esecutiva. Ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata, evidenziando inoltre che la precedente rideterminazione era più favorevole all'imputato. Il Procuratore generale ha concluso per l'annullamento senza rinvio.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso del pubblico ministero e ha annullato senza rinvio l'ordinanza del GIP. Ha ritenuto che il divieto di un secondo giudizio, espresso dall'art. 649 c.p.p., costituisca principio generale applicabile anche nella fase esecutiva e quindi anche ai provvedimenti del giudice dell'esecuzione. Poiché dagli atti depositati emergeva che la precedente ordinanza definitiva e la nuova ordinanza avevano deciso esattamente sulla stessa questione e con riguardo al medesimo condannato, non era necessario un rinvio, essendo la Corte in grado di definire direttamente la preclusione processuale. La Corte ha inoltre osservato che la precedente ordinanza era comunque più favorevole al condannato. È stata disposta la comunicazione al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna.

Norme richiamate

  • art. 649 c.p.p.

    Il divieto di un secondo giudizio esprime un principio generale dell'ordinamento ed è applicabile anche nella fase esecutiva, precludendo una nuova decisione sul medesimo oggetto già definitivamente deciso.

  • art. 444 c.p.p.

    La pena oggetto di rideterminazione era stata inflitta con sentenza di patteggiamento divenuta irrevocabile.

  • art. 649 cod. proc. pen.

    Richiamato come fonte del ne bis in idem processuale, esteso dalla Corte anche al giudizio esecutivo.

Massime di principio

  • Il divieto di un secondo giudizio opera anche in sede esecutiva quando il giudice sia chiamato a decidere nuovamente sulla stessa questione già definita con provvedimento irrevocabile.
  • Se la preclusione da giudicato è desumibile dagli atti già prodotti e non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la questione può essere decisa in cassazione e il provvedimento successivo va annullato senza rinvio.
  • Quando la parte che invoca la preclusione processuale allega e documenta la precedente decisione definitiva sul medesimo oggetto e sul medesimo soggetto, l'onere probatorio risulta assolto e la nuova decisione è preclusa.
  • In presenza di un provvedimento esecutivo successivo in contrasto con un precedente provvedimento definitivo sul medesimo thema decidendum, la soluzione corretta è l'annullamento senza rinvio per violazione del ne bis in idem.
  • La verifica della preclusione non comporta una nuova valutazione del merito, ma un error in procedendo deducibile in cassazione nei limiti in cui non siano necessari accertamenti fattuali ulteriori.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNe bis in idemOnere della prova

Testo integrale

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