Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25200/2025 del 09/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Unico motivo: violazione del principio di irretroattività della legge penale sfavorevole (art. 25 Cost.) per l'erronea applicazione dell'art. 578-bis c.p.p. in relazione a confische disposte per reati commessi nel 2013. Il difensore ha contestato in particolare la conferma, dopo la declaratoria di prescrizione, della confisca di euro 30.000 ai sensi dell'art. 322-ter c.p. (qualificata come prezzo/profitto) e della confisca 'per equivalente' di euro 294.207 ai sensi dell'art. 240-bis c.p., assumendo che l'art. 578-bis non potesse trovare applicazione retroattiva per le forme di ablazione di natura sanzionatoria, secondo le Sezioni unite (sent. Esposito).

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto parzialmente il ricorso: ha annullato con rinvio la pronuncia nella parte relativa alla confisca dei euro 30.000 (disposta come confisca di denaro rinvenuto in cassaforte ai sensi dell'art. 322-ter) perché, alla luce del recente principio delle Sezioni unite nella sentenza Massini, occorre verificare in fatto se sussista un nesso di derivazione causale tra il denaro e i reati (condizione per qualificare la misura come confisca diretta). La causa è dunque rinviata ad altra sezione della Corte di appello di Roma per gli accertamenti probatori: se il nesso sarà provato la confisca potrà essere confermata; se non sarà provato la somma dovrà essere considerata confisca per equivalente e restituita al ricorrente, con applicazione dei principi di Esposito. Quanto alla confisca per sproporzione di euro 294.207 (art. 240-bis, prima ipotesi) la Corte l'ha ritenuta legittima e ha respinto la censura del ricorrente, confermando che l'art. 578-bis può trovare applicazione retroattiva rispetto a tale forma di confisca, che è riconosciuta non sanzionatoria nella sua funzione essenzialmente ripristinatoria/di sicurezza atipica.

Norme richiamate

  • art. 578-bis cod. proc. pen.

    introdotto con d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21 (6/4/2018) e modificato con L. 9 gennaio 2019, n. 3

    Norma di natura mista (processuale e in parte sostanziale): consente al giudice dell'impugnazione, dichiarando il reato estinto per prescrizione o amnistia, di decidere sull'impugnazione ai soli effetti della confisca previo accertamento della responsabilità. Non è applicabile retroattivamente alle forme di confisca che mantengano natura sanzionatoria (confisca per equivalente punitiva), mentre è applicabile alla confisca diretta e alla confisca per sproporzione (di funzione prevalentemente ripristinatoria/sicurezza).

  • art. 322-ter cod. pen.

    Disciplina la confisca diretta del prezzo o del profitto del reato. Dopo la pronuncia Massini, la confisca di somme di danaro può essere qualificata come diretta solo se è dimostrato il nesso di derivazione causale tra la somma e il reato; in mancanza la misura deve considerarsi confisca per equivalente.

  • art. 240-bis cod. pen.

    Regola la confisca per sproporzione (c.d. confisca 'allargata'). La confisca disposta ai sensi del primo comma (quando il bene sproporzionato è direttamente nella disponibilità dell'imputato) è stata ritenuta applicabile anche in caso di estinzione del reato (art. 578-bis) e non incontra il divieto di retroattività, essendo qualificata come misura di sicurezza/restitutiva.

  • art. 25, secondo comma, Cost.

    Principio di irretroattività della legge penale più sfavorevole: vieta l'applicazione retroattiva di norme penali sfavorevoli; è richiamato per valutare la possibilità di applicare in mala partem mutamenti giurisprudenziali o nuove norme procedurali che producano effetti punitivi retroattivi.

  • art. 7 CEDU e art. 1 Prot. 1 CEDU

    Richiedono che qualsiasi misura punitiva o limitativa dei diritti abbia una base legale accessibile e prevedibile; impongono che l'evoluzione giurisprudenziale non renda imprevedibile per il cittadino l'assetto sanzionatorio, e guidano l'interpretazione nazionale verso la tutela della prevedibilità.

  • Sez. U, n. 4145 del 29/09/2022 (Esposito)

    Ha affermato che l'art. 578-bis è inapplicabile retroattivamente alla confisca per equivalente di natura sanzionatoria; ha definito la confisca per equivalente come eminentemente sanzionatoria e, quindi, soggetta al divieto di retroattività.

  • Sez. U, n. 13783 del 26/09/2024 (Massini)

    Ha innovato la disciplina qualificando la confisca di somme di denaro come diretta solo se provato il nesso causale di derivazione; in assenza di tale nesso la confisca di denaro deve considerarsi per equivalente. Ha inoltre mitigato la caratterizzazione meramente punitiva della confisca per equivalente, valorizzando la sua funzione recuperatoria.

  • Corte EDU, sentenze Varvara, G.I.E.M. e Episcopo e Bassani

    Varvara: ha stigmatizzato la confisca senza condanna come possibile violazione dell'art. 7 CEDU; G.I.E.M.: ha ammesso che un accertamento incidentale di responsabilità in una sentenza di proscioglimento possa equivalere a 'condanna' ai fini dell'art. 7; Episcopo e Bassani: ha evidenziato la natura recuperatoria (non meramente punitiva) di talune forme di confisca per equivalente quando tarate sull'effettivo arricchimento illecito.

Massime di principio

  • Se la confisca riguarda somme di denaro, accertare in fatto il nesso di derivazione causale tra il denaro e il reato: se il nesso è provato la misura può essere qualificata come confisca diretta e mantenuta anche in presenza di prescrizione (con applicazione di art. 578-bis); se il nesso non è provato la misura assume natura di confisca per equivalente e soggiace ai limiti dell'irretroattività ove abbia natura punitiva.
  • La confisca per sproporzione (art. 240-bis, ipotesi diretta) è in linea di massima applicabile anche a reati anteriori all'introduzione dell'art. 578-bis, essendo considerata di natura prevalentemente ripristinatoria/sicurezza e non punitiva; pertanto il giudice dell'impugnazione può decidere sulla confisca anche dopo la declaratoria di prescrizione.
  • Un mutamento giurisprudenziale che renda possibile un trattamento più gravoso (overruling in malam partem) non dovrebbe trovare immediata efficacia retroattiva se, al tempo del fatto, l'orientamento precedente era stabile e ragionevolmente prevedibile; in caso di incertezza probatoria sul carattere della confisca, il rimedio pratico è il rinvio per accertamenti di fatto.
  • In sede difensiva è strategico: (a) contestare la qualificazione della confisca (diretta vs per equivalente); (b) richiedere l'accertamento del nesso causale; (c) invocare art. 25 Cost. e art. 7 CEDU se la nuova interpretazione giurisprudenziale era imprevedibile al tempo del fatto; (d) chiedere la restituzione laddove la confisca per equivalente sia stata illegittimamente applicata retroattivamente.
  • I giudici nazionali devono interpretare le norme penali alla luce della giurisprudenza della Corte EDU sul requisito di 'law' (base legale) e sulla prevedibilità: ciò può giustificare un'interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata dell'art. 578-bis che eviti applicazioni retroattive sfavorevoli ingiustificate.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.