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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6375/2024 del 13/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Cospito, detenuto sottoposto al regime dell'art. 41-bis, aveva visto trattenuta dal Magistrato di sorveglianza una missiva (telegramma) inviatagli da mittente anonimo. Il Tribunale di Sorveglianza di Sassari aveva accolto il reclamo di Cospito ritenendo che il tenore della missiva non fosse "allarmante" e che l'assenza di mittente non fosse di per sé ostativa all'inoltro. Il Procuratore generale ha impugnato l'ordinanza in cassazione sostenendo che la corrispondenza anonima diretta a detenuti in 41-bis non dovrebbe mai essere inoltrata per le particolari modalità di spedizione e che la mancata identificazione del mittente impedisce di valutare la pericolosità; ha altresì censurato il Tribunale per avere riportato integralmente il testo censurato, vanificando il divieto di inoltro e mancando di motivazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore generale, annullando l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza con rinvio per nuovo esame. La Corte ha affermato il principio secondo cui il carattere anonimo della missiva costituisce un indice di sospetto che giustifica il trattenimento ai sensi degli artt. 18-ter e 41-bis e della circolare DAP, ma ha precisato che ciò non comporta un obbligo automatico di trattenimento: il giudice deve valutare concretamente la pericolosità sulla base del contenuto, del contesto, delle modalità di trasmissione e del profilo del destinatario. La Corte ha censurato il Tribunale per motivazione apodittica e per avere impropriamente riprodotto integralmente il testo della missiva, ponendo il contenuto a conoscenza dell'interessato nonostante fosse sottoposto a censura.

Norme richiamate

  • art. 41-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario)

    Sottopone la corrispondenza dei detenuti in regime 41-bis a visto di censura; non disciplina in modo autonomo il trattenimento, che va coordinato con le norme generali sull'esame e il trattenimento della corrispondenza (art. 18-ter).

  • art. 18-ter, ordinamento penitenziario

    Prevede i presupposti per limitazioni e controllo della corrispondenza (esigenze investigative, prevenzione dei reati, ordine e sicurezza dell'istituto) e autorizza il trattenimento quando sussista pericolo concreto; richiede motivazione puntuale che indichi gli elementi concreti da cui si desume tale pericolo.

  • D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 (regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario)

    articoli di coordinamento con l'art. 18-ter

    Regola le modalità operative del controllo della corrispondenza e si applica insieme all'art. 18-ter e alla disciplina del 41-bis per definire limiti e procedure del visto di controllo e del trattenimento.

  • Circolare DAP 2 ottobre 2017, n. 3676/6126 (art. 18)

    Stabilisce che la corrispondenza in uscita priva di mittente è vietata per i soggetti in 41-bis e che la corrispondenza in arrivo senza mittente deve essere inoltrata all'autorità giudiziaria; la Corte però rileva che la circolare non può esonerare il giudice dalla valutazione concreta e motivata richiesta dall'art. 18-ter.

  • art. 15 Costituzione

    Impone che le limitazioni di diritti fondamentali (qui la libertà di corrispondenza) siano motivate e sottoposte a verifica sostanziale; il controllo giudiziario non può essere meramente formale ma deve valutare concretamente le ragioni che giustificano la compressione.

Massime di principio

  • Il carattere anonimo della corrispondenza diretta a un detenuto in 41-bis costituisce un indice di sospetto di pericolosità che giustifica il trattenimento cautelativo, ma non determina automaticamente il divieto definitivo di inoltro.
  • Il giudice deve compiere una valutazione concreta e motivata della pericolosità della missiva in relazione al contenuto, al contesto comunicativo, al profilo criminale del destinatario e alle modalità di trasmissione (es. telegramma vs cartolina vs raccomandata).
  • La disciplina amministrativa (es. circolari DAP) che vieta o dispone procedure ha efficacia operativa, ma non può sostituire il necessario scrutinio motivato richiesto dalla legge e dalla Costituzione; l'autorità giudiziaria resta chiamata a valutare caso per caso.
  • La riproduzione integrale in sede motivazionale di contenuti sottoposti a censura può ledere la funzione del controllo e costituire un errore procedurale, poiché mette a conoscenza del detenuto elementi che la misura di censura voleva trattenere.
  • Per disporre il trattenimento definitivo della corrispondenza occorre indicare elementi concreti e specifici — non meri indici formali — dai quali desumere un pericolo reale per le esigenze investigative, di prevenzione dei reati o per l'ordine e la sicurezza dell'istituto.

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