Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 16254/2025 del 29/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza impugnata aveva confermato la condanna per resistenza a pubblico ufficiale. L’imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo un solo motivo: ha contestato la configurabilità del reato, sostenendo che non fosse stata posta in essere alcuna violenza nei confronti dei pubblici ufficiali intervenuti. La Corte ha ritenuto che la doglianza mirasse in realtà a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio, in particolare della testimonianza di un carabiniere, senza confrontarsi con la motivazione della Corte d’appello, ritenuta puntuale e logica. Dai fatti accertati di merito risultava che l’imputato aveva tenuto una condotta violenta per impedire l’esecuzione del sequestro di un ciclomotore, rendendo necessario l’intervento di più operanti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura sulla mancanza di violenza fosse inammissibile perché diretta a sollecitare una nuova valutazione delle prove, preclusa in sede di legittimità, e perché non si confrontava con l’apparato argomentativo dei giudici di merito. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    Il reato di resistenza a pubblico ufficiale è configurabile anche quando la violenza non sia diretta in modo immediato contro il pubblico ufficiale, purché la condotta sia concretamente idonea a impedire o ostacolare il compimento di un atto d’ufficio.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare il motivo di ricorso in una richiesta di nuova valutazione del fatto o delle prove, quando la motivazione della sentenza di merito sia congrua e logica.
  • Ai fini della resistenza a pubblico ufficiale, la violenza può consistere anche in una condotta non direttamente indirizzata contro il pubblico ufficiale, purché concretamente idonea a impedire o ostacolare un atto di ufficio.
  • L’inammissibilità del ricorso per cassazione comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo cause ostative, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieResistenza e oltraggio a pubblico ufficialeImpugnazioni
RamiReati contro la PAProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.