Cassazione Penale, Sentenza n. 20333/2024 del 23/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso la conferma di condanna per coltivazione, produzione e detenzione di marijuana (artt. 110 e 73 d.P.R.). Il ricorrente deduce tre motivi principali: 1) violazione del principio del ne bis in idem per la pendenza, davanti allo stesso ufficio giudiziario, di altro processo relativo agli stessi fatti (sentenza non irrevocabile n. 396/2019); 2) erronea mancata valutazione e motivazione circa l'assorbimento delle condotte di produzione e detenzione nella fattispecie di coltivazione; 3) mancata motivazione circa il diniego dei benefici (sospensione condizionale della pena e non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale). Il ricorso lamenta, in via principale, difetto assoluto di motivazione della sentenza d'appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato per vizio di motivazione. Ha rilevato che la Corte d'appello, pur descrivendo i motivi d'appello, è rimasta sostanzialmente silente e ha omesso una motivazione effettiva sui punti contestati: in particolare ha mancato di motivare l'assorbimento delle condotte e il diniego dei benefici, e ha fornito una risposta apodittica alla questione del ne bis in idem (limitandosi a una clausola di stile "Nulla in atti consente di ritenere che la posizione di Anaclerio Daniele sia trattata in altro procedimento per i medesimi fatti"). Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata e il procedimento è stato rinviato ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna per nuovo giudizio.
Norme richiamate
artt. 110 e 73 d.P.R.
Le norme qualificano le fattispecie contestate (concorso di persone e norme sui reati in materia di stupefacenti): l'imputazione riguardava coltivazione, produzione e detenzione di marijuana.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Regola la sintesi della esposizione dei motivi d'impugnazione; qui il ricorso è stato formulato nei limiti strettamente necessari per la motivazione in cassazione.
Principio del ne bis in idem (giurisprudenza della Corte di Cassazione)
Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005; Sez. 5, n. 17252 del 20/02/2020; Sez. 5, n. 37670 del 05/07/2012; Sez. 4, n. 25640 del 21/05/2008; Sez. 1, 17789 del 10/04/2008
La Corte richiama che non può essere promossa nuovamente l'azione penale per lo stesso fatto e contro la stessa persona quando sia già pendente procedimento avanti alla stessa sede giudiziaria e per iniziativa dello stesso ufficio del P.M.; in caso di duplicazione va disposta l'archiviazione o, se l'azione è già esercitata, va rilevata la causa di improcedibilità.
Massime di principio
- Il giudice d'appello è obbligato a motivare compiutamente su ciascun motivo di impugnazione; risposte generiche o formule di stile sono insufficienti e possono determinare l'annullamento per difetto di motivazione.
- Quando è denunciata la pendency di altro procedimento per gli stessi fatti davanti allo stesso ufficio del P.M. e alla stessa sede, il giudice deve verificare concretamente la sussistenza della litispendenza/ne bis in idem e, in caso di duplicazione, procedere all'archiviazione o dichiarare l'improcedibilità; una mera negazione generica non è sufficiente.
- Se la difesa sostiene l'assorbimento di determinate condotte (es. produzione e detenzione assorbite nella coltivazione), il giudice deve esporre le ragioni probatorie e giuridiche che giustificano il rigetto di tale ricostruzione, valutando gli elementi di fatto e la connessione tra le condotte.
- Il diniego di benefici come la sospensione condizionale della pena o la cancellazione/omissione nel casellario giudiziale richiede specifica motivazione da parte del giudice, con riferimento ai presupposti di legge e alle condizioni personali dell'imputato.
- L'omessa motivazione su punti decisivi del contendere costituisce vizio che legittima la Cassazione ad annullare e a rinviare il giudizio a diversa sezione per un nuovo esame motivato.
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