Cassazione Civile, Ordinanza n. 18435/2023 del 28/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (committente)
La controversia
La controversia trae origine da un rapporto di appalto per lavori elettrici eseguiti in una struttura turistica. L'impresa esecutrice aveva chiesto il pagamento del saldo del corrispettivo, deducendo di avere eseguito lavori previsti nel preventivo e ulteriori lavori commissionati in corso d'opera. I committenti avevano resistito sostenendo l'incompiutezza di alcune opere e la presenza di vizi e difetti, proponendo anche domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto e risarcimento danni. In appello la decisione di primo grado è stata confermata. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto, con il primo motivo, violazione dell'obbligo di motivazione perché la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto assorbita la domanda di risarcimento danni relativa a vizi diversi dal mancato completamento delle opere; con il secondo motivo hanno denunciato violazione delle norme sul processo e sul principio di non contestazione, sostenendo che la Corte d'appello avesse errato nel ritenere provata, per mancata contestazione documentale, la titolarità passiva del rapporto in capo alla persona fisica, senza accertare in concreto la sua effettiva partecipazione alla conclusione del contratto e all'assunzione degli obblighi.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo che non vi fosse alcuna motivazione apparente o omissione decisiva: la Corte d'appello aveva effettivamente esaminato il tema degli inadempimenti reciproci e aveva ritenuto prevalente l'inadempimento dei committenti, con conseguente spettanza all'appaltatore del saldo; su tale punto si era formato un giudicato ostativo alla successiva domanda risarcitoria della parte ritenuta inadempiente. È stato invece accolto il secondo motivo: la Corte ha censurato la sentenza impugnata perché la titolarità passiva del rapporto non può essere affermata solo per mancata contestazione di documenti, dovendo il giudice accertare la concreta titolarità della posizione sostanziale dedotta in giudizio e la specifica manifestazione di volontà idonea ad assumere l'obbligazione. La sentenza è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e rinviata alla Corte d'appello di Lecce in diversa composizione per nuovo esame della titolarità del rapporto e della responsabilità debitoria della persona fisica, oltre che per le spese.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
è invocato per denunciare violazioni processuali relative alla motivazione e alla valutazione della non contestazione.
richiamato come parametro della motivazione della sentenza, ma la Corte esclude che vi sia stata un'anomalia motivazionale.
art. 118, comma 1 disp. att. c.p.c.
richiamato in relazione all'obbligo di motivazione, senza che nel caso concreto si configuri una sua violazione rilevante per il primo motivo.
richiamato per contestare l'erroneo uso del principio di non contestazione; la Corte chiarisce che tale principio non può supplire alla prova della titolarità del rapporto sostanziale.
richiamato per il procedimento tecnico preventivo da cui sono emerse le risultanze della consulenza tecnica poi valorizzate nei gradi di merito.
richiamato nella narrazione difensiva come sede dell'accertamento tecnico dei vizi dell'opera.
Massime di principio
- Il vizio di motivazione denunciabile in cassazione, dopo la riforma dell'art. 360, n. 5 c.p.c., è limitato alle sole anomalie costituzionalmente rilevanti: mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o motivazione perplessa e incomprensibile.
- Quando il giudice di merito accerta la prevalenza dell'inadempimento di una parte nel rapporto sinallagmatico, la parte ritenuta inadempiente non può, in linea di principio, pretendere il risarcimento dei danni fondato sul medesimo inadempimento, poiché sul punto si consolida un giudicato incompatibile con la domanda risarcitoria.
- La titolarità attiva o passiva del rapporto sostanziale dedotto in giudizio è elemento costitutivo della domanda e deve essere allegata e provata dalla parte che agisce; la mera non contestazione di documenti non basta, da sola, a sostituire l'accertamento della concreta titolarità della posizione giuridica controversa.
- La contestazione della titolarità del rapporto sostanziale ha natura di mera difesa e il giudice deve verificarne l'effettiva sussistenza in base agli atti di causa, potendo rilevare d'ufficio la carenza di titolarità se emergente dal fascicolo.
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